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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/09/2019
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Magifin Via Salgari 17 I-41123 Modena ITALIA |
Fascicolo nº: |
018021218 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
CLOUDTEC
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Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
Magifin Via Salgari 17 I-41123 Modena ITALIA |
In data 21/05/2019 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
Nel caso in questione, i consumatori di riferimento di lingua inglese percepirebbero il segno “CLOUDTEC” come contenente informazioni del fatto che i prodotti richiesti (Software; Software per cloud computing; Server per cloud computing; ecc.) dispongono di o sono specificamente disegnati per la tecnologia cloud, ovvero una tecnologia basata su una rete di server ospitati su Internet. Quanto ai servizi (Servizi di amministrazione commerciale per l'elaborazione di vendite effettuate tramite una rete informatica globale; Fornitura di informazioni in materia di affari commerciali e informazioni commerciali tramite la rete informatica globale; Servizi di comunicazione informatica; Servizi di trasmissione informatica; Fornitura di accesso ad una rete informatica mondiale; Servizi di fornitori di cloud hosting; Accesso a una rete informatica per il trasferimento e la diffusione di informazioni; Istruzione informatica; Servizi di consulenza in materia di formazione informatica; materia di affari, industria ed informatica; Fornitura di software operativi online non scaricabili per uso temporaneo per accesso ed utilizzo di reti per cloud computing ecc.) essi dispongono di, hanno ad oggetto, sono destinati a o funzionano mediante tecnologia cloud. Pertanto, il segno descrive la qualità, la destinazione, l’oggetto e il metodo di funzionamento dei prodotti e servizi in questione.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 021 218 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Annalisa GIACOMAZZI