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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/05/2019
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antonio perrone via catani 28/a I-59100 prato ITALIA |
Fascicolo nº: |
018022216 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
Italian Blockchain Summit
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Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
Altus Srl Via Fratelli Porcellaga n. 3 I- Brescia ITALIA |
In data 27/02/2019 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione parziale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 24/04/2019 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Gli elementi verbali che costruiscono il segno possono essere suggestivi ma non esclusivamente descrittivi. Infatti, il segno in questione richiede una certa immaginazione e diversi passaggi mentali per il pubblico pertinente perché questo possa giungere alla stessa conclusione dell’Ufficio.
la richiedente osserva che l’Ufficio in data 06.03.2019 ha altresì registrato e pubblicato il marchio n. 017987159 – PARIS BLOCKCHAIN SUMMIT a seguito della domanda ricevuta in data 19.11.2018. Il suddetto marchio oltre ad essere di tipo denominativo come quello per il quale si chiede la registrazione, risulta rivendicare pure le stesse classi di prodotti e servizi: 35 e 41.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione per tutti i servizi:
35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali.
41 Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Pubblicazione e giornalismo; Educazione, intrattenimento e sport; Traduzioni ed interpretariato.
Con riferimento al primo argomento della richiedente, oltre alle osservazioni contenute nella nostra anteriore comunicazione a cui si fa riferimento, non rimane che rimandare alle ragioni addotte dallo stesso, le quali, confermano la descrittività del segno stesso.
Infatti, la stessa richiedente sostiene che: ”[…] Con il termine Vertice italiano di blockchain o Vertice blockchain italiano il consumatore medio dell’Unione Europea intenderebbe quel Vertice italiano dedicato al settore della Tecnologia Blockchain dove gli operatori commerciali del mercato partecipano, con i propri stand, illustrando e offrendo i loro prodotti agli utenti” e, poi, aggiunge, in un modo apparentemente contraddittorio e, comunque, ambiguo: “senza rischio alcuno di offuscare l’impressione che il marchio possa indicare la sua origini commerciale”.
Data l’ambiguità delle argomentazioni addotte dalla richiedente, si potrebbero interpretare nel senso che, la richiedente ritiene che l’aggettivo “italiano” sia sufficiente a “distinguere” il summit italiano dagli altri che avrebbero luogo in altri stati dell’Unione Europea. Ma anche in questo caso il segno rimane descrittivo di un summit relativo alla tecnologia blockchain. È come dire “pera italiana” per delle pere; è certo che il segno distinguerebbe le pere italiane da quelle francesi ma non permetterebbe di identificare il produttore delle pere.
Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
Pertanto, non è chiaro al presente Ufficio in cosa si caratterizzi l’elemento fantasioso, sorprendente o inaspettato del segno. Segno altrimenti così chiaramente e pianamente comprensibile e, soprattutto, plausibile nel suo messaggio schiettamente descrittivo con riferimento a tutti i servizi di cui alla domanda.
In sostanza, all’Ufficio non sembra affatto probabile che questo stesso consumatore italiano (ma anche europeo in generale) possa percepire o individuare nel segno di cui in oggetto un quid di distintività che, all’occasione, possa permettergli di discernere e, quindi, ripetere l’atto d’acquisto, con cognizione di causa.
Si tratta pur sempre di un’espressione banale e relativamente poco sorprendente.
Come sostiene la Corte, una distintività può essere riconosciuta soltanto a condizione che il segno possa essere percepito immediatamente E CONTESTUALMENTE anche nella sua funzione d’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione. L’accento va posto quindi, sulla percezione del pubblico di riferimento che dev’essere in grado, icto oculi, di riconoscere nel segno anche una volontà del titolare del segno stesso di distinguere i suoi servizi da quelli della concorrenza e non semplicemente una dichiarazione di contenuto meramente pubblicitario in senso ampio.
Questa volontà non si evince dalla natura del segno in sé e per sé né dagli argomenti della richiedente.
Con riferimento al secondo argomento del richiedente in base a cui l’Ufficio, in data 06.03.2019 ha registrato e pubblicato il marchio n. 017987159 – PARIS BLOCKCHAIN SUMMIT, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale".
Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 022 216 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mauro BUFFOLO