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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell'Unione europea
(Articolo 7 RMUE)]
Alicante, 05/09/2019
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PAROLIN.LEGAL | DP PARTNERS Srl Via Dino Buzzati, 8/5 I-31044 Montebelluna (TV) ITALIA |
Fascicolo nº: |
018027000 |
Vostro riferimento: |
wlf |
Marchio: |
WLF WEED LOVE FOREVER
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
MATTEO CESCON VIA BOSCARIN, 17 I-31010 ORSAGO ITALIA |
In data 09/04/2019 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 06/05/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Il termine WEED non vuole essere irrispettoso delle regole di ordine pubblico o di buon Costume (peraltro dal 2016 in Italia – territorio UE – la commercializzazione della cannabis è anche legale La legge 242/2016, LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242). In realtà ha un diverso significato in inglese: erbaccia, malerba, erba infestante Questo è il significato principale, e non c’è alcuna intenzione a fare un uso suggestivo di termini slang (mariuna) come asserito dall’Ufficio.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione contro PARTE dei prodotti:
Classe 5: Integratori alimentari e preparati dietetici; Medicamenti farmaceutici e naturali; Agenti disintossicanti a base di erbe; Bevande alle erbe per uso terapeutico; Composti a base di erbe per uso medico; Erbe da fumare per uso medico; Erbe medicinali; Erbe medicinali essiccate o conservate; Estratti di erbe ad uso medico; Estratti di erbe medicinali; Estratti di erbe medicinali per uso medico; Estratti di piante ed erbe per uso medico; Integratori a base d'erbe; Estratti di piante medicinali; Estratti di piante per uso farmaceutico; Estratti vegetali per uso farmaceutico; Integratori alimentari a base di estratti di funghi; Prodotti farmaceutici; estratti di Cannabis Light; principi attivi estratti da piante medicinali; principi attivi medicinali; Estratti di Canapa.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono: ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi ...
(12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Nello stesso senso, è utile anche un’analisi del termine in questione alla luce delle pertinenti regole lessicali e grammaticali (30/11/2004, T‑173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).
Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera f) RMUE, è sufficiente che il segno, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, possa essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume. (Per analogia vedi: 23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
A proposito si rimanda agli argomenti esposti nella precedente comunicazione del 09/04/2019 che si invia in allegato.
In effetti è chiaramente evidente e assolutamente probabile che, una parte non irrilevante del pubblico di riferimento, se esposta ai prodotti di cui alla domanda associ il segno alla marjuana. In particolare la combinazione delle parola “love” e “weed” contiene una chiara allusione alla marjuana.
Pertanto il segno, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, possa essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere f), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 022 216 è respinta per i seguenti prodotti oggetto della domanda:
Classe 5: Integratori alimentari e preparati dietetici; Medicamenti farmaceutici e naturali; Agenti disintossicanti a base di erbe; Bevande alle erbe per uso terapeutico; Composti a base di erbe per uso medico; Erbe da fumare per uso medico; Erbe medicinali; Erbe medicinali essiccate o conservate; Estratti di erbe ad uso medico; Estratti di erbe medicinali; Estratti di erbe medicinali per uso medico; Estratti di piante ed erbe per uso medico; Integratori a base d'erbe; Estratti di piante medicinali; Estratti di piante per uso farmaceutico; Estratti vegetali per uso farmaceutico; Integratori alimentari a base di estratti di funghi; Prodotti farmaceutici; estratti di Cannabis Light; principi attivi estratti da piante medicinali; principi attivi medicinali; Estratti di Canapa.
La domanda sarà accolta per i prodotti:
Classe 31: Erbe aromatiche fresche; Erbe destinate al consumo umano o animale; Erbe fresche; Erbe grezze; Erbe non lavorate; Erbe [piante]; Semi per la coltivazione di erbe; Fiori; Fiori naturali; Fiori naturali vivi; Fiori secchi; Fiori preservati; Fiori vivi; Piante e fiori naturali; Semi di fiori; Piante; Piante fresche; Piante naturali; Piante vive; Piante secche; Sementi per piante; Semi (di piante); Infiorescenze.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mauro BUFFOLO