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DIVISIONE D’OPPOSIZIONE |
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OPPOSIZIONE N. B 3 086 552
San Marzano Vini S.p.A., Via Mons. Antonio Bello 9, 74020 San Marzano di San Giuseppe (TA), Italia (opponente), rappresentata da Ilaria Carli, Piazza Pio XI, 1, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Compagnia Mediterranea del Vino e dell'Olio S.r.l., Contrada Rafi Verderame s.n., 72020 Cellino San Marco (BR), Italia (richiedente), rappresentata da Francesco Bonanno, Via Filippo Bacile, 3, 73100 Lecce, Italia (rappresentante professionale).
Il 27/11/2020, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 3 086 552 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.
MOTIVAZIONE:
L’opponente
ha presentato opposizione contro tutti i prodotti
della
domanda
di marchio dell’Unione europea n. 18 027 712
.
L’opposizione
si basa,
inter alia,
sulla registrazione di marchio
dell’Unione
Europea n. 12 281 853
.
L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente dell’Unione Europea n. 12 281 853.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre); acquaviti; alcool di menta; alcool di riso; alcoolici; amari [liquori]; anice [liquore]; anisetta; aperitivi; arack; bevande alcooliche ad eccezione delle birre; bevande alcooliche contenenti frutta; bevande alcooliche premiscelate, tranne che a base di birra; bevande distillate; cocktails; curaçao; digestivi [alcooli e liquori]; essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool; gin [acquavite]; idromele; kirsch; liquori; nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; rum; saké; sidro; sidro di pere; vinello; vini; vodka; whisky.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 33: Vini spumanti; vini rosati; vino rosso; vini; vini bianchi spumanti; vino bianco; vini frizzanti a fermentazione naturale; vini con indicazione geografica protetta; vini fermi; vino; vino d'uva; vini con denominazione d'origine protetta; vini rossi spumanti; vini d'uva spumanti; vini da dessert.
I prodotti contestati sono inclusi nell’ampia categoria di bevande alcoliche (escluse le birre) dell’opponente e pertanto sono identici.
b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
c) I segni
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Marchio anteriore |
Marchio impugnato |
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dalle parole ‘NOTTE ROSSA’ ed elementi figurativi costituiti da delle stelle e una uno spicchio di luna, oltre che da una scala con un omino stilizzato in prossimità della luna.
Il segno impugnato è un marchio figurativo composto dall’espressione ‘NOTTETEMPO’ al di sotto della quale appare in dimensioni più piccole la scritta ‘100 BARRIQUE’. Il marchio include degli elementi figurativi costituiti da delle stelle, uno spicchi di luna e un elemento figurativo astratto sul fondo di un cielo nero.
La parola ‘NOTTE’ presente nel marchio anteriore sarà intesa almeno da parte del pubblico di lingua italiana come sostantivo femminile i.e. ‘L’intervallo di tempo che corre fra il tramontare e il successivo sorgere del sole, la cui durata varia con la latitudine del luogo di osservazione e, in uno stesso luogo, con la declinazione del sole (cioè con la stagione); si contrappone a giorno (o dì) inteso come intervallo di tempo tra l’alba e il tramonto’ (https://www.treccani.it/vocabolario/notte/). La parola ‘ROSSA’ del marchio anteriore sarà intesa almeno da parte del pubblico di lingua italiana come aggettivo ‘di colore rosso’.
Pertanto, le parole ‘NOTTE ROSSA’ del marchio anteriore potranno essere intese, almeno dal pubblico di lingua italiana, come una notte che può presentare una coloritura rossastra a seguito di un fenomeno astronomico nel corso del quale la radiazione solare transitando attraverso l’atmosfera terrestre lascerà passare soltanto la radiazione rossa. Poiché non hanno una relazione con i prodotti di riferimenti si considerano distintivi. Per la restante parte del pubblico, tali elementi sono privi di un significato concreto, e dunque distintivi. Gli elementi figurativi presenti nel marchio anteriore e più sopra descritti saranno percepiti come tali dal pubblico di riferimento e sono anch’essi distintivi dato che non hanno relazione diretta ed immediata con i prodotti di riferimento.
L’espressione ‘NOTTETEMPO’ sarà intesa almeno dal pubblico di lingua italiana come una locuzione avverbiale ‘Di notte, durante la notte’ (https://www.treccani.it/vocabolario/nottetempo/). Poiché non ha relazione con i prodotti di riferimento si considera distintiva. Gli elementi figurativi del segno impugnato e più sopra descritti saranno percepiti come tali dal pubblico di riferimento e sono anch’essi distintivi dato che non hanno relazione diretta ed immediata con i prodotti di riferimento. Per la restante parte del pubblico, tale espressione è priva di un significato concreto e dunque, distintiva.
Gli elementi verbali ‘100 barrique’ del segno impugnato sarànno intesi, almeno da una parte del pubblico, come un riferimento al numero delle botti di vino, poiché la parola francese ‘barrique’ è una piccola botte in legno, della capacità compresa normalmente tra 225 e 228 litri utilizzata per l'affinamento del vino. Tali elementi sono pertanto descrittivi, e dunque privi di capacità distintiva. Per la restante parte del pubblico invece sono distintivi.
Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Gli elementi ‘100 BARRIQUE’ del segno impugnato sono di dimensioni nettamente più piccole e si trovano in posizione secondaria rispetto all’elemento verbale ‘NOTTETEMPO’ e pertanto hanno un minor impatto visivo.
Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Visivamente, i segni coincidono nelle lettere ‘NOTTE’ che tuttavia nel caso del segno impugnato sono parte integrante dell’elemento ‘NOTTETEMPO’, mentre nel caso del marchio anteriore costituiscono un elemento a sé. Essi differiscono nella parola ‘ROSSA’ del marchio anteriore, nelle lettere ‘TEMPO’ e negli elementi ‘100 barrique’ del segno impugnato. Inoltre, sebbene entrambi i segni includano degli elementi grafici della luna e delle stelle, questi sono rappresentati in modo diverso e il marchio anteriore include altresì la figura di un omino stilizzato su una scala che non sono presenti nel segno impugnato.
Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura.
Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nelle lettere ‘N-O-T-T-E’, presenti in entrambi i segni sebbene come segnalato anteriormente nel caso del segno impugnato sono parte integrante dell’espressione ‘NOTTETEMPO’, mentre nel caso del marchio anteriore costituiscono un elemento indipendente. La pronuncia differisce nel suono delle lettere ‘R-O-S-S-A’ del marchio anteriore e ‘T-E-M-P-O’ del segno impugnato. Si ritiene che gli elementi ‘100 barrique’ del segno impugnato probabilmente non saranno pronunciate dal consumatore, dato che sono secondari e almeno per una parte del pubblico anche deboli.
Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Contrariamente a quanto affermato dall’opponente, il fatto che entrambi i segni includano le lettere ‘NOTTE’, questa circostanza non determina una somiglianza concettuale tra i segni per il pubblico italiano dato che come indicato anteriormente nel caso del segno impugnato queste lettere formano parte dell’espressione unica ‘NOTTETEMPO’, che ha un significato e specifico e diverso dalle parole ‘NOTTE ROSSA’ del marchio anteriore. A tal riguardo occorre osservare che se un marchio è composto da vari elementi occorre definire il concetto di ciascuno degli elementi. Tuttavia, se il marchio è un’espressione che ha un proprio significato (costituita da due o più parole), ciò che importa è il significato dell’espressione nel suo complesso e non il significato di ciascuna delle parole isolatamente. Pertanto, sebbene entrambi i marchi includano gli elementi grafici delle stelle e della luna questi concetti sono piuttosto vaghi e danno origine sono al un remoto grado di somiglianza concettuale tra i segni data anche la presenza degli ulteriori e diversi elementi grafici dell’omino stilizzato sulla scala del marchio anteriore. Inoltre, per la parte del pubblico che comprende il significato degli elementi verbali nei segni le differenze concettuali tra i segni sono ancora più marcate.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I prodotti in questione sono identici e si dirigono al pubblico in generale il cui grado di attenzione si considera medio.
Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.
I segni sono simili in misura ridotta. In particolare, sebbene entrambi includano le lettere ‘N-O-T-T-E’ queste non hanno un ruolo distintivo autonomo nel segno impugnato formando parte integrante dell’espressione ‘NOTTETEMPO’, mentre nel caso del marchio anteriore questo include la parola ulteriore ‘ROSSA’. Inoltre, nonostante siano presenti in entrambi i segni gli elementi grafici delle stelle e della luna questi sono rappresentati in modo piuttosto diverso e nel caso del marchio anteriore è altresì presente la figura di un omino sulla scala.
Gli elementi aggiuntivi e differenti sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi.
Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o discoteche), l’aspetto fonetico tra i segni è particolarmente significativo (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).
Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T‑40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T‑332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di confusione.
Considerato quanto precede, anche se i prodotti in questione sono identici non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.
L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio italiano n. 1 574 778 per il marchio denominativo ‘NOTTE ROSSA’. Come visto anteriormente le parole ‘NOTTE ROSSA’ hanno un significato diverso dall’espressione ‘NOTTETEMPO’. Secondo la giurisprudenza, qualora uno dei segni in questione possieda un significato chiaro e determinato che può essere compreso immediatamente e l’altro non ne possieda alcuno, o qualora entrambi i segni possiedano un significato chiaro e determinato e questi significati sono diversi, tali differenze concettuali tra i segni possono neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche esistenti tra di loro (12/01/2006, C-361/04, PICARO, ECLI:EU:C:2006:25, § 20).
Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione d’Opposizione
Aldo BLASI |
Francesca CANGERI |
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO |
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.