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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/06/2019
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Praxi Intellectual Property Spa Piazza Brà, 28 I-37121 Verona ITALIA |
Fascicolo nº: |
018034705 |
Vostro riferimento: |
TM4266EU00 |
Marchio: |
Delizia Verde
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
EUROPEAN FRUIT GROUP ITALY S.R.L. VIA CARCERI 1 I-37045 LEGNAGO (VR) ITALIA |
In data 01/04/2019 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, nonché riproduce nei suoi elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale registrata a livello di UE, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
Il segno oggetto della domanda riproduce nei suoi elementi essenziali la denominazione di varietà vegetale “Delizia” che, secondo la banca dati dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), protegge le specie Citrus L. e Cucumis sativus L.
Inoltre, i consumatori di riferimento di lingua italiana percepirebbero il segno come contenente informazioni del fatto che i prodotti richiesti sono mele delizia di colore verde o acerbe (frutta fresca ecc.) oppure piante, semi ecc. di una varietà di mela, ovvero delizia di colore verde. Pertanto, il consumatore di riferimento, nonostante la presenza di alcuni elementi figurativi (che consistono in caratteri grigi alquanto comuni sottolineati in verde e in un frutto stilizzato che rafforza graficamente il concetto di mela), percepirebbe il segno come in grado di fornire informazioni su elementi quali la natura e la qualità dei prodotti in questione.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e m) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 034 705 è respinta per i seguenti prodotti:
Classe 31 Frutta e ortaggi freschi; Piante naturali; Sementi; Prodotti agricoli (allo stato grezzo); Prodotti orticoli non lavorati; Prodotti forestali non lavorati.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti, ovvero:
Classe 31 Fiori naturali; Alimenti per bestiame; Granaglie grezze e non lavorate.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Annalisa GIACOMAZZI