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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell'Unione europea
(Articolo 7 RMUE)]
Alicante, 11/09/2019
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Demetra Srl Unipersonale Daniela Barlocco Via A. Saffi 4/1 I-17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) ITALIA |
Fascicolo nº: |
018036606 |
Vostro riferimento: |
MC746EM |
Marchio: |
Pesto in Gocce
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Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
Il Pesto di Prà di Bruzzone e Ferrari Srl Salita Rolando Ascherio 3a I-16157 GENOVA PRA' ITALIA |
In data 10/04/2019 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione parziale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 17/06/2019 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
“[..] Il pesto è un prodotto non liquido. […] Appare evidente che accostare il termine GOCCIE è da ritenersi un abbinamento insolito e quindi con una sua autonoma capacità distintiva. […] in quanto presentano nel loro abbinamento di prodotto non liquido a un nome destinato a contraddistinguere prodotti liquidi una propria capacità distintiva. […] Proprio sulla base di questi principi non più di un anno fa il marchio GOCCE DI TARTUFO Nr. 017968698 è stato debitamente registrato così come altri marchi quali GOCCE MIELE Nr. 008456634 e GOCCE ITALIANE Nr. 005890967 e GOCCE BIO Nr. 016082182 dove la natura dei prodotti non aveva neanche stato solido o semisolido”
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione unicamente per i seguenti prodotti:
• 9: Classe 30: Sale, spezie, aromi e condimenti; Senape; salse (condimenti); Pesto [salsa]; Salse a Base di Noci; Salse a base di frutta secca;..
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono: ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi ...
(12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Nello stesso senso, è utile anche un’analisi del termine in questione alla luce delle pertinenti regole lessicali e grammaticali (30/11/2004, T‑173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21). Inoltre, è necessario procedere anche ad un’analisi del termine in questione alla luce delle circostanze che accompagnano la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento. È, infatti, giurisprudenza consolidata il fatto di considerare che il pubblico di riferimento non procede ad un’analisi in dettaglio del segno che ha di fronte ma reagisce sulla base della prima impressione.
Pertanto, il consumatore di riferimento leggerà le parole secondo la sua precedente esperienza che, in questo caso, è costituita, tra l’altro, dal fatto che in frasi come quelle citate dalla richiedente, ad esempio “gocce di tartufo”, la parola tartufo fa, nella mente del pubblico italiano di riferimento (ma non solo), evidentemente riferimento all’olio aromatizzato al tartufo che, appunto, viene usato a gocce. Pertanto la percezione immediata del pubblico di riferimento sarà influenzata da quest’esperienza anteriore. È quindi molto probabile o verosimile che il consumatore italiano legga nella combinazione di parole che costituisce il segno depositato, un concetto parallelo o analogo a quello di gocce di tartufo, nel senso di salsa o altro prodotto composta con olio al gusto di o aromatizzato al pesto, sia questo genovese o altro.
Pertanto l’argomentazione della richiedente va rigettato come non pertinente.
Detto questo, non resta che rimandare alle osservazioni contenute nella nostra precedente comunicazione.
Per quanto riguarda la comprensibile osservazione della richiedente in merito a caso analoghi precedenti accettati dall’Ufficio, non resta che ribadire quanto già anticipato dalla stessa richiedente e, cioè, che secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, che qui si applica per analogia, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri. (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Pertanto, per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 036 606 è respinta per PARTE dei prodotti della domanda, e cioè:
Classe 30: Pesto [salsa]; Salse a Base di Noci; Salse a base di frutta secca;
Sale, spezie, aromi e condimenti; Senape; salse (condimenti);
La domanda verrà invece accolta per i seguenti prodotti:
Classe 29: Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Olii e grassi commestibili; Ortaggi surgelati; Ortaggi in conserva; Legumi secchi; Legumi cotti; Frutta conservata; Frutta secca; Frutta congelata; Frutta cotta; Basilico congelato, conservato, essiccato, cotto o precotto; Noci congelate, conservate, essiccate, cotte o precotte.
Classe 30: spezie; Pasta secca; Pasta congelata, conservata, essiccata, cotta o precotta; Insalata di pasta; Piatti pronti principalmente a base di pasta; Piatti pronti asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste alimentari; Piatti essenzialmente a base di pasta.
Classe 31: Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali; Frutta e ortaggi freschi; Sementi; Piante; Piante e fiori naturali; Basilico fresco; Noci.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mauro BUFFOLO