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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/08/2019
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Fausto Bonafaccia c/o INTERNO 6 Lungotevere della Magliana, 118 I-00146 Roma ITALIA |
Fascicolo nº: |
018047922 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
ECOEXPO
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Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
Fausto Bonafaccia c/o INTERNO 6 Lungotevere della Magliana, 118 I-00146 Roma ITALIA |
In data 29/04/2019 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo di alcune caratteristiche e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
Nel
caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il
segno come
contenente
informazioni che i servizi (Organizzazione
di fiere.)
sono mostre nel
campo
dell’ecologia/relativi all’ambiente.
Pertanto,
il segno descrive la natura e la
destinazione,
dei servizi in questione.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 047 922 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Antonino TIZZANO