DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell'Unione europea

(Articolo 7 RMUE)]



Alicante, 25/09/2019



LECCE & CALCIATI S.r.l. Internazionale Brevetti

Via Ariberto 24

I-20123 Milano

ITALIA


Fascicolo nº:

018049108

Vostro riferimento:

LeC2019050008

Marchio:


Tipo de marchio:

Marchio figurativo

Nome del richiedente:

ENERFARM S.r.l.

Via Enrico Fermi, 22

I-39100 Bolzano

ITALIA



In data 29/05/2019 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.


In data 19/07/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:


  1. Le peculiarità grafiche del segno sono adeguate, nel loro insieme, a essere percepite dal consumatore di riferimento come distintiva dell’origine commerciale dei prodotti; Poiché le foglie sono stilizzate e sono tutte di colori e grandezze diverse; La inconsueta disposizione delle foglie è un elemento che conferisce all’immagine nel suo complesso una certa peculiarità e capacità di distinguersi rispetto ad una rappresentazione “standard” di una pianta o fiore. Si tratta quindi di un segno evocativo ma non comune o usuale e, quindi, totalmente privo di carattere distintivo come sostenuto dall’Ufficio.


  1. L’Ufficio ha registrato segni sostanzialmente analoghi a quello della richiedente per gli stessi prodotto o prodotti e servizi simili come, ad esempio, la registrazione No 13419171 nella classe 31: .














Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione per parte dei prodotti:


  • Classe 20 Fertilizzanti organici per l'agricoltura; miscele nutrienti per piante;

compost; rifiuti vegetali, animali, da utilizzare come compost; sostanze

organiche utilizzate negli impianti di biogas.


  • Classe 31 prodotti agricoli, orticoli e forestali e granaglie, non compresi in altre

classi; Sottoprodotti e prodotti di scarto della lavorazione di prodotti

dell'agricoltura per l'uso nella produzione di bioenergia...


L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.


È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


Sono oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, i segni che “…sono inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa” (30/04/2003, T‑324/01 & T‑110/02, Zigarrenform / Goldbarren, EU:T:2003:123, § 29).


Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).


Secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), [RMUE]" (12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).


È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori cui si rivolge non percepirebbero il marchio di cui si chiede la registrazione come il marchio commerciale di un determinato titolare. Poiché il richiedente argomenta che il marchio di cui si chiede la registrazione è distintivo, a dispetto dell’esame dell’Ufficio fondato sulla suddetta esperienza, spetta al richiedente fornire indicazioni solide e concrete per dimostrare che il marchio di cui si chiede la registrazione possiede o un carattere distintivo intrinseco o un carattere distintivo acquisito con l’uso, poiché il richiedente si trova, rispetto all’Ufficio, in una posizione migliore, data la sua conoscenza approfondita del mercato (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).


La richiedente si limita a sottolineare che si tratta di un segno che, come “è consuetudine” nel settore, è evocativo ma la cui inconsueta disposizione delle foglie conferisce all’immagine nel suo complesso una certa peculiarità e capacità di distinguersi rispetto ad una rappresentazione “standard”.


L’Ufficio rileva che la funzione distintiva cui fa riferimento l’articolo succitato, non è assolta dalla mera “originalità e arbitrarietà” di un segno. Sotto quest’aspetto, l’Ufficio non nega che una certa diversità o, se si vuole, peculiarità, possa esistere.


Infatti, ciò che si richiede, è una diversità o arbitrarietà “qualificata”, cioè tale che possa permettere al consumatore di distinguere l’origine commerciale dei prodotti in questione e non semplicemente conferire loro delle caratteristiche estetiche. Sotto questo punto di vista, oltre a quanto appena rilevato, la peculiarità della inconsueta disposizione delle foglie delle stesse, peculiarità che non risalta affatto di primo acchito ma che, piuttosto, rasenta la banalità, non è comunque, in sé e per sé, in grado di veicolare al consumatore anche un’informazione circa l’origine commerciale del prodotto. Il ragionamento della richiedente è quanto mai congetturato e, comunque, richiede fantasia e riflessione sufficienti che non si possono attribuire al consumatore di riferimento, per lo meno all’atto dell’acquisto del prodotto.


Considerata la semplicità della figura della foglia e il suo carattere di luogo comune sprovvisto di elementi che per sé e/o nel loro complesso, siano in grado di assumere una valenza comunicativa dell’origine del prodotto designato, non sembra ragionevole pensare che il consumatore di riferimento, al momento dell’acquisto, posto d’innanzi al segno richiesto, faccia il collegamento indicato dalla richiedente. Tale collegamento non è facile nemmeno con un’attenta analisi del segno e comunque può dare motivo di diverse interpretazioni secondo la sensibilità del consumatore. Infatti, se volessimo speculare, facendo astrazione per un attimo di tutti i limiti di tale esercizio nella situazione concreta, si può benissimo immaginare che il consumatore di riferimento europeo possa pensare a detta “diversità” semplicemente come un nuovo motivo estetico adottato da un produttore per i suoi prodotti.


Pertanto, benché astrattamente arbitrario, il segno è “muto” nel senso che non dice nulla al consumatore della possibile provenienza del prodotto da una certa impresa poiché esso verrà (e certamente più probabilmente) interpretato come elemento grafico puramente “estetico” o marketing.


Benché sia certo che un segno, per essere un marchio valido, non necessariamente deve essere originale, tuttavia, ciò non significa che possa essere sempre sufficiente la mancanza di carattere descrittivo per concludere della sua registrabilità a titolo di marchio. Il carattere distintivo non è solamente una fattispecie negativa; ma deve comportare un fattore positivo, poiché l’esercizio della funzione distintiva è un’azione. In altri termini, è necessario che il segno, per essere distintivo, abbia la capacità d’identificare un oggetto in funzione della sua provenienza commerciale permettendo quindi al pubblico di riconoscerlo (Vedi, a conferma di quanto detto, la decisione del 05/04/2001, T 87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).


È quest’elemento positivo che è assolutamente carente nel segno di cui si chiede la registrazione a titolo di marchio.


Vale la pena ribadire che prima ancora che essere distintivo, un segno deve essere tale da essere riconosciuto come segno destinato, rivolto, per lo meno in astratto, ad un pubblico in vista di comunicare un certo contenuto. In altri termini dev’essere in grado di essere riconosciuto dal pubblico in quanto “segno” cioè in quanto indicazione o manifestazione di qualcos'altro.


Le peculiarità grafiche del segno devono essere adeguate, nel loro insieme, a essere percepite dal consumatore di riferimento come distintive dell’origine commerciale dei prodotti nel senso che verranno ragionevolmente o realisticamente interpretate dal consumatore di riferimento come espressione della volontà del richiedente di essere riconosciuto, attraverso di esse, come origine commerciale dei prodotti così contraddistinti.


L’esistenza di una tale capacità del segno non può essere il risultato di un’interpretazione più o meno complessa del contenuto semantico del segno o della sua rappresentazione grafica, ma deve risultare evidente all’occhio del consumatore di modo che questi lo possa percepire direttamente ed immediatamente come segno a lui rivolto dal titolare del segno stesso in quanto origine commerciale e produttiva dei prodotti marchiati.


La riproduzione grafica di cui alla domanda e che costituisce il segno richiesto, appare, all’Ufficio, priva di questo requisito minimo e può, tuttalpiù essere considerata come elemento decorativo. O, in altri termini, allo scrivente non risulta affatto immediato ed evidente come, dagli elementi messi in luce dalla richiedente e che, peraltro, non sono altro che una descrizione del segno stesso, il consumatore di riferimento possa avvertire chiaramente ed immediatamente di trovarsi in presenza di un segno distintivo, cioè, in questo caso, di un marchio.


D’altra parte, la richiedente non lo spiega ma, come s’è detto, si limita ad illustrare o descrivere tautologicamente il segno richiesto senza argomentare chiaramente come da quell’insieme di elementi o possa scaturire un’impressione durevole e chiara nella mente del consumatore. Il sottoscritto non esclude che vi siano altre interpretazione possibili ma, certamente, il segno appare “vuoto” di ogni percepibile contenuto concettuale che possa minimamente riferirsi a una volontà di comunicare un’informazione intellegibile o, tantomeno, quella relativa all’origine imprenditoriale dei prodotti di cui alla domanda.


Poiché le differenze fatte valere non sono facilmente percepibili, ne consegue che la forma in questione non si distingue sufficientemente da altre forme comunemente utilizzate per i prodotti del richiedente e che essa non consentirà al pubblico destinatario di distinguere in modo immediato e certo i prodotti del richiedente da quelli aventi una diversa origine commerciale.


Pertanto, il marchio richiesto, come percepito da un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non può consentire di individuare i prodotti di cui trattasi e di distinguerli da quelli aventi una diversa origine commerciale. Esso è quindi privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti.


Con riferimento alle registrazioni effettuate dall’Ufficio ed indicate dalla richiedente, esse non possono essere prese in considerazione per la presenza di elementi figurativi “sufficienti” a dare un certo grado di distintività al segno.


D’altra parte, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18049108 è respinta per


  • Classe 20 Fertilizzanti organici per l'agricoltura; miscele nutrienti per piante;

compost; rifiuti vegetali, animali, da utilizzare come compost; sostanze

organiche utilizzate negli impianti di biogas.


  • Classe 31 prodotti agricoli, orticoli e forestali e granaglie, non compresi in altre classi; Sottoprodotti e prodotti di scarto della lavorazione di prodotti

dell'agricoltura per l'uso nella produzione di bioenergia.


Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.






Mauro BUFFOLO

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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