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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/08/2019
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Salvatore Borrello viale liegi 5a I-00198 roma ITALIA |
Fascicolo nº: |
018049508 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
Caffè Tommàt
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
Salvatore Borrello
viale liegi 5a
I-00198 roma
ITALIA |
In data 06/05/2019 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è ingannevole, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
Il segno contiene l’elemento “caffè”. Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe a quest’elemento il seguente significato: bevanda aromatica ottenuta dei semi della pianta di caffè.
La parte pertinente del segno per cui si richiede protezione sarebbe chiaramente ingannevole se utilizzata in connessione con taluni prodotti della classe 30, in quanto trasmette chiare informazioni che indicano che questi ultimi sono o contengono caffè, laddove i prodotti per i quali è stata avanzata obiezione non possono in realtà avere tali caratteristiche. Sussiste pertanto un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia tratto in inganno in merito alla natura e alla qualità dei prodotti in questione.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 049 508 è respinta per i seguenti prodotti:
Classe 30 Caffè artificiale; Succedanei del caffè; Cicoria [succedaneo del caffè]; Estratti di caffè da utilizzare come succedanei del caffè; Essenze al caffè da utilizzarsi come succedanei del caffè; Succedanei del caffè [surrogati del caffè o preparati ai cereali da usare come caffè]; Preparati vegetali succedanei del caffè; Succedanei del caffè a base vegetale; Cicoria da utilizzarsi come succedaneo del caffè; Succedanei del caffè, tè e cacao e loro succedanei; Orzo da utilizzare come succedaneo del caffè; Succedanei del caffè [a base di cereali o cicoria]; Estratti di cicoria da utilizzare come succedanei del caffè; Bevande gassate [a base di cacao o cioccolato]; Miscele di cicoria da utilizzare come succedanei del caffè; Orzo e malto torrefatti da utilizzare come succedanei del caffè; Preparati a base di cicoria da utilizzare come succedanei del caffè; Cicoria e miscele a base di cicoria da utilizzare come succedanei del caffè.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti, ovvero:
Classe 30 Caffè decaffeinato; Caffè liofilizzato; Caffè solubile; Caffè freddo; Caffè macinato; Caffè aromatizzato; Caffè verde; Bustine di caffé; Capsule per caffè; Bacelli di caffè; Aromi al caffè; Essenze di caffè; Essenza di caffè; Chicchi di caffè macinati; Miscele di caffè di malto con caffè; Bevande preparate al caffè; Chicchi di caffè tostati; Miscele di estratti di caffè di malto con caffè; Miscele di essenze di caffè e estratti di caffè; Miscele di caffè e cicoria; Ripieni a base di caffè; Miscele di caffè e malto; Estratti di caffè al malto; Bevande al caffè con latte; Oli a base di caffè; Bevande a base di caffè; Bevande ghiacciate a base di caffè; Scaglie di cioccolato contenenti chicchi di caffè; Caffè; Bevande a base di caffè contenenti gelato (affogato); Preparati per cioccolata da bere aromatizzati al caffè; Estratti di caffè da utilizzare come aromi in bevande; Bevande gassate [a base di caffè]; Caffè [tostato, in polvere, in grani o come bevanda]; Estratti di caffè da utilizzare come aromi in alimenti; Filtri sotto forma di sacchetti di carta contenenti caffè; Compresse (non medicinali) di glucosio con base di caffeina.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Annalisa GIACOMAZZI