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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/09/2019
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BARZANÒ & ZANARDO MILANO S.P.A. C.So Vittorio Emanuele II, 61 I-10128 Torino ITALIA |
Fascicolo nº: |
018049709 |
Vostro riferimento: |
EC/CTM577 |
Marchio: |
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Tipo de marchio: |
Marchio a motivi ripetuti |
Nome del richiedente: |
Loro Piana S.p.A. Corso Rolandi, 10 I-13017 Quarona (Vercelli) ITALIA |
In data 10.05.2019 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è inammissibile alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
Nella lettera di rilievo si informava il richiedente che il segno per cui si richiede la protezione è costituito da un insieme di elementi di presentazione (motivi ripetuti) che il consumatore di riferimento considererebbe tipico dell’aspetto stesso di elementi decorativi dei prodotti in questione.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018049709 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Stefania NUTI