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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/12/2019
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Stefano Pajola EUREKA IP CONSULTING Via Monte Cengio 32 I-36100 Vicenza ITALIA |
Fascicolo nº: |
018049714 |
Vostro riferimento: |
61.167 |
Marchio: |
DOLOMITA
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
Davide PEDROLLI Via San Valentino n. 8 I-38050 TENNA (TN) ITALIA |
In data 03/06/2019 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione evoca una denominazione di origine protetta e un’indicazione geografica protetta, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 01/08/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Il segno non evoca la DOP “Miele delle Dolomiti bellunesi”, poiché è costituito da un termine, “Dolomita”, che non esiste nella lingua italiana. Dal punto di vista grafico il segno combina le “componenti verbali DOLOM + ITA che richiamano le parole ‘DOLOMITI’ e ‘ITALIA’”, identificabili grazie alla spaziatura esistente tra i due elementi e l’utilizzo di colori diversi.
Il marchio della DOP che deve essere obbligatoriamente apposto dai produttori della DOP “Miele delle Dolomiti bellunesi” è il seguente:
Esso non è confondibile con il marchio in esame.
Quanto all’IGT “Vigneti delle Dolomiti”, poiché si riferisce ad una bevanda, gli elementi grafici presenti nel marchio (nella fattispecie un cucchiaio con una forchetta) non sono collegabili al vino. Il disciplinare dell’IGT non prevede l’uso di un marchio specifico, ma il termine “Vigneti” contenuto nell’IGT assume un ruolo determinante per identificare la natura e l’oggetto dell’indicazione.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, non possono essere registrati come marchi dell’Unione europea i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell’Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione o lo Stato membro interessato è parte.
La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all’origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli (v. 18°considerando e articolo 4 Regolamento (UE) N. 1151/2012).
1. Nel caso di specie l’Ufficio ritiene che il
segno in esame,
,
evochi la denominazione d’origine
protetta “Miele delle Dolomiti Bellunesi”, nonché l’indicazione
geografica protetta “Vigneti delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten”.
Tali denominazioni sono protette ai sensi del regolamento (UE) n.
1151/2012 del 21/11/2012 e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
17/12/2013 rispettivamente. Esse coprono gli stessi prodotti
rivendicati dal marchio della richiedente, ovvero “miele” e
“vino” nelle classi 30 e 33.
Va innanzitutto notato che la nozione di “evocazione”, secondo la Corte di giustizia, si riferisce “all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione” (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 25; 26/02/2008, C-132/05, Commission v. Germany, EU:C:2008:117, § 44; 21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 21). I consumatori devono effettuare un collegamento fra il termine utilizzato per designare il prodotto (ovvero il marchio) e il prodotto la cui designazione è protetta (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 22), dovendosi tener conto dell’aspettativa presunta di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, per ritenere che sussista un’evocazione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica protetta da parte di un segno oggetto di domanda di marchio dell’Unione europea non è necessario un grado di somiglianza equiparabile a un’imitazione di questa, così come non è necessario che si produca un rischio di confusione.
Ciò che conta è, in particolare, che non si crei un’associazione di idee quanto all’origine del prodotto, né che un operatore sfrutti indebitamente la rinomanza dell’indicazione geografica o della denominazione di orignine protetta (sentenza del 21/01/2016, C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 45). È necessario stabilire un nesso con il prodotto che fruisce della denominazione.
Nel valutare se sia stato stabilito tale nesso la Corte ha considerato che deve sussistere un rapporto rapporto visivo, fonetico o concettuale fra i termini, come ad esempio:
se i termini condividono un inizio caratteristico, come Parmesan/Parmigiano Reggiano (C-132/05, Commission v Germany, EU:C:2008:117);
se i termini condividono radici o finali caratteristiche che non hanno un significato particolare, come in Gorgonzola/Cambozola (C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115) e Verlados/Calvados (C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35).
Nel caso di specie è innegabile che il termine presente nel segno in questione (“Dolomita”) contiene una buona porzione della parte significative della DOP/IGP (“Dolomiti Bellunesi” e “Dolomiti”).
Ciò è corroborato dal richiedente stesso quando afferma che il vocabolo “Dolomita” richiama le parole “DOLOMITI” e “ITALIA”.
È inoltre del tutto irrilevante che il termine non abbia significato compiuto in italiano, poiché ciò che si sta valutando non è la descrittività del segno, bensì l’evocazione di una DOP/IGP.
Quanto alla presunta
separazione di
in due termini, ciò sarà difficilmente percepito dal consumatore di
riferimento, il cui livello di attenzione non è particolarmente
elevato nel caso di prodotti di consumo di massa, come quelli
obiettati. È pertanto plausibile che il consumatore legga il termine
come
un’unica scritta, tutt’al più con due lettere di diverso colore.
Ciò
premesso, l’Ufficio ritiene del tutto probabile che il pubblico di
riferimento (principalmente il consumatore medio, normalmente attento
e avveduto) se confrontato con il segno
lo
associ con il termine “Dolomiti”. Pertanto il consumatore,
qualora vedesse il segno di cui sopra applicato ad un vasetto di
miele o ad una bottiglia di vino, dedurrà che tali prodotti sono,
per l’appunto, “Miele delle Dolomiti bellunesi” o vino prodotto
secondo il disciplinare dell’indicazione geografica protetta
“Vigneti delle Dolomiti”.
Tale
evocazione sarà rafforzata dall’immagine di montagne stilizzate
sullo sfondo del segno,
.
Quanto alla seguente
raffigurazione
,
essa non è del tutto avulsa al contesto vinicolo. Sebbene sia vero
che esistano nel mercato altri elementi probabilmente più frequenti
in relazione al vino (foglie di vite, grappoli, ecc.), ciò non
significa che essi siano unici ed esclusivi. È un dato di comune
esperienza che oggigiorno il vino non solo rappresenta una bevanda,
ma è spesso associato a determinati cibi, in modo tale da
raggiungere un abbinamento perfetto che esalta al massimo il sapore
delle pietanze e della bevanda. Pertanto, a differenza di quanto
affermato dal richiedente, la rappresentazione di un cucchiaio e di
una forchetta non è in grado di sorprendere sufficientemente il
consumatore, tanto da impedirgli di collegare il termine “Dolomita”
con le DOP/IGP sopra menzionate.
2. Quanto all’argomento
secondo il quale il marchio della DOP “Miele delle Dolomiti
bellunesi” deve essere obbligatoriamente apposto sui prodotti
aventi tale origine, esso non è rilevante nel caso di specie,
giacché il disciplinare di produzione non prevede che il logo
sia l’unico ad essere apposto sulla confezione: esso può essere
accompagnato da “qualunque altra scritta o marchio”. Pertanto i
segni
e
non solo potrebbero perfettamente coesistere, ma addirittura la
presenza di entrambi in contemporanea non farebbe altro che
aumentare, laddove possibile, il “grado di evocazione” espresso
dal termine “Dolomita” presente nel segno in esame.
3. Quanto al riferimento all’argomento secondo il quale disciplinare dell’IGP non prevede l’uso di un marchio specifico (essendo il termine “Vigneti” contenuto nell’IGT determinante per identificare la natura e l’oggetto dell’indicazione), ciò è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE. Si ricorda, in particolare per quanto concerne l’IGP “Vigneti delle Dolomiti” che la parte significativa, nonché l’elemento geografico dell’indicazione è “Dolomiti”, mentre il termine “Vigneti” è del tutto generico.
Infine, nella comunicazione del 03/06/2019, l’Ufficio ha proposto al richiedente una limitazione atta a superare il motivo di rifiuto.
Tuttavia, poiché il richiedente non ha accettato la limitazione suggerita dall’Ufficio e sulla base di quanto sopra esposto, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 049 714 è respinta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE per i seguenti per i seguenti prodotti:
Classe 30 Miele.
Classe 33 Vino; bevande alcoliche (escluse le birre).
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti/servizi:
Classe 29 Carne; pesce; pollame; selvaggina; prodotti di salumeria; frutti di mare [non vivi]; prodotti a base di frutti di mare; prodotti a base di carne; prodotti a base di pesce; prodotti a base di pollame; prodotti a base di selvaggina; salumi; molluschi; animali con guscio non vivi; prodotti a base di molluschi; frutti di mare; estratti a base di carne, pesce, pollame, selvaggina, molluschi e animali con guscio, verdura e frutta; frutta e ortaggi conservati, surgelati, essiccati e cotti, i suddetti prodotti anche sciroppati e/o sottaceto; prodotti fatti di patate; gelatine; confetture; marmellate; mousse di frutta; creme da spalmare dolci a base di frutta; verdure trattate; verdure in scatola; verdure sottaceto; verdure sotto sale; verdura pronta; verdura sbucciata; prodotti pronti a base di verdura; creme dolci da spalmare a base di noci; uova; latte; burro; formaggi; yogurt; latte in polvere per uso alimentare; bevande a base di prodotti derivanti dal latte; dessert freddi a base di prodotti derivanti dal latte; guarnizioni montate a base di prodotti derivanti dal latte; succedanei del latte; bevande a base di latte; dolci a base di latte; prodotti caseari; panna; dessert alla frutta; noci preparate; noci assortite con frutta secca; olii e grassi commestibili; minestre in scatola; brodi; preparati per minestra; insalate costituite essenzialmente da carne, pesce, pollame, selvaggina, molluschi e crostacei, frutta, verdura e/o prodotti derivati dal latte; prodotti finiti costituiti essenzialmente da carne, pesce, pollame, selvaggina, molluschi e crostacei, frutta, verdura e/o prodotti derivati dal latte; piatti a base di carne; piatti a base di pasta; piatti a base di formaggio; salse.
Classe 30 Caffè; tè; cacao; zucchero; riso; succedanei del caffè; bevande a base di cioccolato cacao, cioccolato o tè; miscele di caffè o di cacao per la produzione di bevande alcoliche e/o analcoliche; preparati a base di cereali; cereali; muesli; farine; prodotti integrali; paste alimentari; pizza; pasta; prodotti a base di pasta; prodotti a base di pizza; sushi; pane; panini imbottiti; pasticceria; confetteria; dolciumi; cioccolato; sandwich; confetteria al cioccolato; pasticceria al cioccolato; biscotti al cioccolato; dolci al cioccolato da bere; bevande contenenti cioccolato; succedanei di cioccolato; gelati; crema inglese; sciroppo di melassa; lievito; polvere per fare lievitare; amido per alimenti; sale; senape; maionese, ketchup; aceto; salse [condimenti]; condimenti; salse per insalata; spezie, estratti aromatici, erbe aromatiche essiccate; aromi per alimenti; piatti pronti, prevalentemente a base di prodotti ai cereali, paste alimentari, tagliatelle, riso, pane, prodotti da forno e/o pasticceria; specialità gastronomiche, prevalentemente a base di prodotti ai cereali, paste alimentari, pasta, riso, pane, prodotti da forno e/o pasticceria.
Classe 32 Birre; birre e prodotti derivati; acque; bevande analcoliche; bevande energetiche; bevande di frutta; bevande per lo sport; succhi di frutta; succhi di verdure (bevande).
Classe 33 Spiriti e liquori; amari; sidro.
Classe 35 Servizi di consulenza e di assistenza aziendale; servizi di consulenza in materia di organizzazione e gestione aziendale; consulenza e gestione aziendale in materia di attività di marketing; consulenza aziendale professionale in materia di costituzione di imprese; servizi di promozione aziendale; promozione delle vendite; promozione [pubblicità] di viaggi; consulenza in materia di promozione delle vendite; promozione e gestione di fiere commerciali; servizi di promozione delle esportazioni; servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agro-alimentari; servizi di marketing in materia di viaggi; Intermediazione e consulenza aziendale in materia di vendita di prodotti e prestazione di servizi; Promozione di prodotti agro-alimentari per conto terzi; Commercializzazione di prodotti e servizi per conto terzi; Servizi pubblicitari in materia di prodotti agro-alimentari; Assistenza nella commercializzazione di prodotti agro-alimentari.
Classe 39 Informazioni in materia di turismo e viaggi; consulenze inerenti i viaggi; servizi di agenzie di viaggi per l' organizzazione di viaggi e vacanze; pianificazione, programmazione e prenotazione di viaggi.
Classe 41 Corsi di formazione; corsi di formazione relativi al settore dei viaggi; attività di formazione; conduzione di workshop; organizzazione di manifestazioni sportive, gare e tornei sportivi; servizi relativi a sport e fitness; fornitura di informazioni su attività sportive; fornitura di informazioni su attività culturali; organizzazione di conferenze relative ad attività culturali; servizi di intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali; servizi culturali.
Classe 43 Servizi di ristorazione (alimentazione); servizi di catering; bar; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti; organizzazione di alloggi temporanei; fornitura di alloggi temporanei.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Annalisa GIACOMAZZI