DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE



Alicante, 21/11/2019



Sarce

Largo Ambra Cacciari 1/b

I-43122 Parma

ITALIA


Fascicolo nº:

018059201

Vostro riferimento:


Marchio:

Con la voce la nota spese è più veloce


Tipo de marchio:

Marchio denominativo

Nome del richiedente:

Sarce

Largo Ambra Cacciari 1/b

I-43122 Parma

ITALIA


In data 27/05/2019 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.


In data 03/06/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:


1. Nel mercato dei software per la gestione di note spese nessun concorrente del richiedente è in grado di sfruttare la funzione di riconoscimento vocale presente negli smartphone per realizzare una registrazione contabile. Per tale motivo il segno possiede carattere distintivo.


Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.


L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.


È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).


La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).


Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).


È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).


Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).


Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).


L’Ufficio ha proceduto all’esame della dicitura che forma il segno, in particolare dei termini “nota spese”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, facilmente comprensibili per il pubblico italiano.


Il segno è composto da una frase corta, grammaticalmente corretta e pertanto non percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.


Il messaggio trasmesso è chiaro e inequivoco per il pubblico di riferimento: mediante la voce, la nota delle spese sostenute viene effettuata più rapidamente.


L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico.


Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana), l’Ufficio ritiene che la dicitura “Con la voce la nota spese è più veloce” non può che essere considerata come un messaggio promozionale elogiativo, destinato a comunicare una dichiarazione del produttore/un’informazione commerciale che sottolinea gli aspetti positivi dei prodotti richiesti (“software; software aziendale; software per la contabilità; software per il riconoscimento vocale; software per la gestione dei dati; applicazioni per computer” ecc.). Il segno in questione indica che tali prodotti permettono di presentare una nota spese in modo più rapido, mediante l’utilizzo della voce, ad esempio perché dispongono di riconoscimento vocale. Grazie a tale circostanza non sarebbe più necessario dedicare lunghi periodi di tempo a compilare formulari con la relazione delle spese sostenute, giacché tale compito viene svolto più rapidamente mediante prodotti (software, applicazioni ecc.) che dispongono della funzione di riconoscimento vocale.


La possibilità che i prodotti del richiedente siano definiti come in grado di permettere una relazione spese più rapida mediante l’utilizzo della voce (e, pertanto, un più rapido e facile rimborso), sarà senza dubbio interpretata dal consumatore di riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine commerciale del prodotto. L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.


Va osservato che il motivo per cui l’Ufficio ritiene che il segno sia carente di capacità distintiva non è la mancanza di originalità o di novità del medesimo, bensì la sua incapacità di fungere da indicatore dell’origine commerciale dei prodotti in questione, dal momento che il pubblico percepirà l’espressione “Con la voce la nota spese è più veloce” come un’informazione di carattere promozionale (09 gennaio 2014, R 1475/2013-5, I’M SMART, § 21).


Inoltre, in risposta all’argomento del richiedente secondo cui nessun altro concorrente è in grado di sfruttare la funzione di riconoscimento vocale presente negli smartphone per realizzare una registrazione contabile (e, pertanto, secondo cui, implicitamente, nessuno utilizza la stessa combinazione presente nel segno), “il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che tale marchio possa essere percepito a prima vista dal pubblico destinatario come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione ... La mancanza di precedente uso non può al riguardo essere necessariamente indicativa di una siffatta percezione.” (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).


Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.


Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel messaggio in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di “familiarizzazione” con i prodotti di cui trattasi.


Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.


Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 059 201 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.


Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.






Annalisa GIACOMAZZI

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Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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