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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/02/2020
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PORTA & CONSULENTI ASSOCIATI S.p.A. Via Vittoria Colonna, 4 I-20149 Milano ITALIA |
Fascicolo nº: |
018077607 |
Vostro riferimento: |
BRLBT6CTM01/RP |
Marchio: |
DOLCEAGRUMI
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Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
Barilla G. e R. Fratelli - Societá per Azioni Via Mantova, 166 I-43100 Parma ITALIA |
L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 13/11/2019 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario, ritenendo che il marchio richiesto non possa essere registrato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, per i motivi esposti nella lettera allegata, che costituisce parte integrante della presente decisione.
L'Ufficio sostiene che, nel complesso, il termine DOLCEAGRUMI è una locuzione che, con riferimento ai prodotti indicati può essere comunque considerato dal pubblico di riferimento esclusivamente descrittivo della natura dei prodotti.
Classe 30: biscotti, pasticceria e confetteria; cioccolato e prodotti a base di cioccolato o contenenti cioccolato; prodotti da forno; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; snack dolci al riso; snack dolci alla frutta; preparati per dolci; gelati; miele, sciroppo di melassa;
Infatti, la locuzione di cui alla domanda non costituisce, di primo acchito, un gioco di parole, né introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, né ha qualche particolare originalità o risonanza e neppure innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo. E ciò vale con riferimento a tutti i prodotti
Pertanto, il marchio trasmette informazioni ovvie e dirette riguardanti la specie, la qualità dei prodotti in questione.
Il richiedente non ha presentato osservazioni entro il termine stabilito. Per i motivi esposti nella lettera di opposizione e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento EUTMR, la domanda di marchio dell'Unione europea è respinta per PARTE i prodotti rivendicati.
Caffè, té, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, sostituti del pane e altri prodotti di panetteria; snack a base di cereali; snack a base di riso; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca; pizze e preparati per pizze; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mauro BUFFOLO