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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/10/2019
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LOGIKA s.r.l. Vía Arcivescovo Martini, 6 I-59100 Prato ITALIA |
Fascicolo nº: |
018078101 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
Acqua di rugiada delle colline toscane
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Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
VIS MEDICATRIX NATURAE DI GIORGINI DR. MARTINO S.R.L. VIA CARDETO LA PODERINA N. 40 I-50034 MARRADI (FI) ITALIA |
L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 12/06/2019 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario, ritenendo che il marchio richiesto non possa essere registrato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, per i motivi esposti nella lettera allegata, che costituisce parte integrante della presente decisione.
Il richiedente non ha presentato osservazioni entro il termine stabilito. Per i motivi esposti nella lettera di opposizione e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento EUTMR, la domanda di marchio dell'Unione europea è respinta per PARTE dei prodotti /servizi rivendicati.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mauro BUFFOLO