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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/10/2019
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ARGO STUDIO S.R.L. Via Anselmo Bucci, 59 I-00125 Roma ITALIA |
Fascicolo nº: |
018082614 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
TERME DI SALSOMAGGIORE
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Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO S.R.L. PIAZZA DEI CAVALLI 68 I-29121 PIACENZA ITALIA |
In data 15/07/2019 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 07/08/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Il richiedente è proprietario di 3 stabilimenti termali ( Centro Termale Zoja , Villa Igea, Terme Berzieri) e invia visura camerale.
La località di Salsomaggiore è nota per le terme, per la sua importanza storica e artistica e anche per il concorso di bellezza “Miss Italia”, organizzato in questa città.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE:
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno “TERME DI SALSOMAGGIORE” rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua italiana dell’Unione europea una descrizione delle caratteristiche dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, ECLI:EU:C:2004:86).
1, 2 - Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.
In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che il segno è composto da tre vocaboli facilmente interpretabili dal consumatore di riferimento, senza necessità di complicati sforzi mentali. L’Ufficio si è limitato a riportare il significato dei termini che compongono il marchio così come appare nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, ed associata ai prodotti e servizi, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento.
Per esaminare gli impedimenti assoluti alla registrazione di un segno è fondamentale analizzare la parte semantica di esso in modo da stabilire se esiste una definizione chiara del termine, precisa, e subito comprensibile da parte dei consumatori.
L´Ufficio ha analizzato il termine, il suo significato e lo ha relazionato con i prodotti e servizi per i quali si richiede la registrazione.
In questo caso l´Ufficio non ha nessun dubbio nell´affermare che per il pubblico italiano l´espressione “TERME DI SALSOMAGGIORE” informerebbe immediatamente i consumatori che i prodotti obbiettati ad esempio saponi, cosmetici, bevande alla frutta ecc. contengono sostanze con le proprietà benefiche tipiche delle acque termali di Salsomaggiore e/o che tali prodotti provengono dalla stazione termale di Salsomaggiore.
In relazione ai servizi obbiettati il consumatore di riferimento intenderà il segno come a indicare che tali servizi sono resi presso la località di Salsomaggiore terme ovvero in centri di cura e benessere situati nella stazione termale di Salsomaggiore. Pertanto l´ufficio non può che ribadire che il segno in questione descrive la qualità e la provenienza geografica dei prodotti e servizi obbiettati.
L´ufficio concorda con il richiedente quando afferma che Salsomaggiore terme è una località molto conosciuta non solo per le terme ma anche per altri fattori. In questo caso, comunque analizzando il termine in riferimento ai prodotti e servizi richiesti esso informerebbe il consumatore senza alcun processo mentale che questi sono erogati o provengono da tale località.
Risulta evidente quindi che se il termine “TERME DI SALSOMAGGIORE” fosse attribuito a un servizio medico oppure a un servizio di cura e di bellezza, sarebbe interpretato immediatamente come relativo alle terme di Salsomaggiore, o erogato in tale città.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio comunitario n. 18 082614 è respinta.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Stefania NUTI