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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 13/11/2019
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La Passione S.r.l. Via Campagnola 52/G I-25080 Manerba del Garda (BS) ITALIA |
Fascicolo nº: |
018090623 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
La Passione S.r.l. Via Campagnola 52/G I-25080 Manerba del Garda (BS) ITALIA
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In data 18/07/2019 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 31/07/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Il marchio per il quale si chiede la registrazione è chiaramente riconoscibile presso i nostri clienti e caratterizza sia i nostri prodotti che il riconoscimento della società.
A riprova di quanto sopra si allegano 5 immagini utilizzate nelle campagne pubblicitarie, newsletter e azioni promozionali già a partire dal 2016. Il simbolo in questione è, inoltre, particolarmente evidente anche online nel lookbook della collezione “Linea”.
Le quattro lineette sono da considerarsi esattamente come la spunta della società Nike, un simbolo molto semplice, ma che rimanda immediatamente l’acquirente al nome della nostra azienda.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Inoltre, “Il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro” (09/10/2002, T‑360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, “solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), [RMUE]" (12/01/2006, C‑173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).
Tale non è sicuramente il caso del segno in esame.
L’ufficio non può che ribadire, infatti, quanto già affermato anche nella precedente missiva, che il marchio de quo è assolutamente privo di carattere distintivo in quanto costituito soltanto da quattro semplici linee tratteggiate prive di qualsiasi elemento caratterizzante in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella memoria del consumatore. Sul punto appare opportuno osservare che per giurisprudenza costante e seguendo altresì le linee guida dell’Ufficio (Parte B, Sezione 4, Capitolo 3, pagina 11), raffigurazioni geometriche semplici quali cerchi, linee, rettangoli o pentagoni comuni non sono in grado di trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori e, di conseguenza, non saranno visti da questi ultimi come un marchio. Come rilevato dal Tribunale un segno estremamente semplice e che consista in una figura geometrica basica, come un cerchio, una linea, un rettangolo o un pentagono non è capace, in quanto tale, di trasmettere un messaggio che i consumatori possano memorizzare, di modo che essi non percepirebbero un segno siffatto come marchio (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2012:271, § 22).
Con riferimento, poi, all’osservazione della richiedente secondo cui il marchio in oggetto sarebbe da considerarsi distintivo in quanto viene riconosciuto dai clienti della società, l’Ufficio osserva come tale circostanza non possa essere condivisa.
Ad avviso dello scrivente, infatti, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel segno in esame un elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di “familiarizzazione con il prodotto”. Tuttavia, dalla documentazione fornita (cinque foto tratte, presumibilmente, dal catalogo della stessa richiedente) non è certamente possibile dimostrare che il segno è dotato di carattere distintivo. Anzi, questo tipo di motivo grafico, costituito appunto dalla presenza di lineette, è piuttosto comune, al giorno d’oggi, nel mercato di riferimento per rappresentare i prodotti rivendicati.
Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 090 623
è respinta.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
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