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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 13/01/2020
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BARZANO' & ZANARDO MILANO S.P.A. Via Borgonuovo, 10 I-20121 Milano ITALIA |
Fascicolo nº: |
018095324 |
Vostro riferimento: |
za/PL/6205/ctm |
Marchio: |
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
INPHARMA 4.0 SAGL Via Volta 2A CH-6830 CHIASSO SUIZA |
In data 16/09/2019 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo di alcune caratteristiche e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i prodotti oggetto della domanda (Preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; preparati cosmetici per la cura del corpo; preparazioni cosmetiche per la cura del viso; creme cosmetiche per le mani; Preparati e prodotti per l'igiene; creme per il corpo per uso farmaceutico; creme medicate per il viso; creme per le mani per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici.) sono costituiti da un insieme di prodotti chimici o biologici che hanno un effetto attivo e producono dunque una reazione sulla pelle . Pertanto, il consumatore di riferimento, nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati che consistono unicamente nella dicitura “ACTIVE DERMA COMPLEX” in cui le lettere iniziali sono scritte in maiuscolo, percepirebbe il segno come in grado di fornire informazioni su elementi, quali la natura, la qualità, il tipo e la destinazione dei prodotti in questione che nulla dicono in merito all’origine commerciale dei prodotti stessi.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 090 324 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Antonino TIZZANO