DIVISIONE D’OPPOSIZIONE
OPPOSIZIONE N. B 3 103 207
Difass International S.r.l., Via Ausa, 181 Località Cerasolo, 47853 Coriano (RN), Italia (opponente), rappresentata da Bianchetti Bracco Minoja S.r.l., Via Plinio, 63, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Unifarco
S.p.A.,
Via Cal Longa, 62, 32035 Santa Giustina (BL), Italia
(richiedente), rappresentata da Perani
& Partners S.p.A.,
Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italia (rappresentante
professionale).
Il
25/06/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. |
L’ opposizione n. B 3 103 207 è accolta per tutti i prodotti contestati. |
2. |
La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 124 715 è totalmente respinta. |
3. |
La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620. |
MOTIVAZIONI
In data 15/11/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 124 715 COLESTAB (marchio denominativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 451 846, COLESTAT (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.
La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.
La richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul quale si basa l’opposizione, ossia la registrazione di marchio italiano n. 1 451 846, COLESTAT (marchio denominativo). La data di deposito della domanda contestata è 13/09/2019. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l’opposizione è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione europea dal 13/09/2014 al 12/09/2019 compresi.
La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.
Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l’opposizione, ossia, inter alia, i seguenti:
Classe 5: Sostanze dietetiche per uso medico.
Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.
Il 24/08/2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 29/10/2020 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore.
L’opponente ha presentato alcune prove d’uso in data 26/10/2020 (entro il termine).
Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:
Allegati 1-6: Quaranta fatture emesse negli anni dal 2015 al 2020, intestate a clienti in varie città italiane quali ad esempio Bologna, Brescia, Frosinone, Parma, Reggio Emilia e Roma, che riguardano la vendita, tra gli altri prodotti, di svariate centinaia di unità di ‘COLESTAT 30 CPS’.
Allegato
7: Estratto di una pagina web dell’opponente nel quale viene
fornita una descrizione del prodotto’ “COLESTAT”, sostanza
dietetica per uso medico, la cui confezione appara come segue:
.
Allegato 8: Estratto di una pagina web dell’opponente che contiene una promozione del prodotto “COLESTAT” descritto come un integratore naturale per controllo del colesterolo.
Allegato 9: Risultato di una ricerca online relativo al prodotto “COLESTAT” in vendita presso varie farmacie on-line italiane oltre che su piattaforme di commercio elettronico, con prezzi in Euro e descritto, tra le altre cose, come “Integratore per Colesterolo”.
Allegati 10-16: Brochures e schede tecniche relative alla propaganda scientifica del prodotto “COLESTAT”, integratore alimentare brevettato che “favorisce il controllo del colesterolo totale, del rapporto LDL-HDL e dei trigliceridi”.
Innanzitutto, si rammenta che la prova deve riguardare il luogo, il tempo, la consistenza e la natura dell’uso che è stato fatto del marchio anteriore.
In secondo luogo, emerge dalla giurisprudenza che un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché, conformemente alla sua funzione essenziale, cioè garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, è usato al fine di creare o mantenere uno sbocco commerciale per tali prodotti e servizi, restando esclusi gli usi simbolici, che hanno il solo scopo di conservare dei diritti conferiti dal marchio (si veda, per analogia, 11/03/2003, C–40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve basarsi su una valutazione complessiva di tutti i fattori rilevanti del caso di specie, vale a dire dei fatti e delle circostanze che possono provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, al fine di mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (08/07/2004, T–203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 40; si veda altresì, per analogia, 11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
L’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato (12/12/2002, T‑39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47, e 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).
In un tale contesto, spetta alla Divisione d’Opposizione valutare se il marchio in questione sia utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di creare o di conservare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati. Tale valutazione deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti per il procedimento principale, quali segnatamente le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l’estensione territoriale e quantitativa dell’uso nonché la sua frequenza e regolarità (19/12/2012, C‑149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 56).
La richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e per i prodotti per i quali il marchio anteriore è registrato.
L’affermazione della richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell’uso effettivo e serio del marchio, la divisione d’Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio.
Luogo dell’uso
Le fatture prodotte documentano vendite in varie località italiane. La richiedente sostiene che le fatture si concentrino nel territorio dell’Emilia- Romagna e che quindi l’uso non sia da considerarsi sufficiente. Se è vero che molte fatture siano intestate a clienti siti in una sola regione italiana, è pur vero che molte di esse siano indirizzate anche a clienti in altre località d’Italia, il che dimostra un uso non meramente locale.
Poiché i le località summenzionate coincidono con ampie zone del territorio nel quale la registrazione del marchio anteriore è efficace, ovvero l’Italia, si deve ritenere soddisfatta l’esigenza di provare l’uso nel territorio pertinente.
Epoca dell’uso
Come già esplicitato, l’uso andava documentato nel periodo quinquennale antecedente la data di deposito della domanda di marchio impugnata, vale a dire tra il giorno 13/09/2014 e il 12/09/2019 compresi.
La Divisione d’Opposizione osserva che l’opponente ha incontestabilmente adempiuto l’onere della prova dal momento che ha prodotto un numero di fatture che coprono la quasi totalità del succitato periodo, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente.
Consistenza dell’uso
All’opponente spettava dimostrare che l’uso del marchio non era meramente fittizio o simbolico. La prova doveva, al contrario, documentare una sufficiente consistenza economica, nel senso di rivelare l’intenzione di occupare, attraverso l’uso del marchio, una quota di mercato.
Le fatture dimostrano la vendita in alcuni degli anni del quinquennio rilevante di integratori alimentari per uso medico per il corrispettivo di somme che sono certamente compatibili con una reale presenza sul mercato e tali, quindi, da soddisfare il requisito minimo circa la consistenza economica dell’uso.
Contrariamente infatti a quanto rivendicato dalla richiedente, l’uso del marchio non ha bisogno di essere quantitativamente significativo per essere considerato effettivo.
Natura dell’uso
Per soddisfare questo quarto ed ultimo requisito, è necessario che l’opponente abbia usato il marchio (i) in funzione distintiva e (ii) secondo modalità che non ne abbiano alterato la capacità distintiva.
Per quanto riguardo l’uso del marchio ‘COLESTAT’, esso appare così come registrato sugli elenchi delle fatture, con l’aggiunta di un elemento meramente descrittivo, ossia “30 CPS”, che sta per trenta capsule, o in una foggia tale,
è
il caso delle confezioni dei prodotti, dove il marchio compare nella
seguente modalità
,
le caratteristiche della quale non sono certo atte ad alterare la
distintività del marchio denominativo “COLESTAT”, trattandosi di
una semplice veste grafica del medesimo elemento verbale.
Prodotti per i quali è stato dimostrato l’uso del marchio
Nel presente caso, per quanto infatti riguarda i prodotti nella Classe 5, è possibile trovare conferma, sia nelle fatture che nelle pagine fornite dall’opponente, di un uso fatto, quantomeno, in relazione ad integratori dietetici per uso medico, i quali sono sinonimi delle sostanze dietetiche per uso medico, ossia dei prodotti così come indicati nella lista dei prodotti coperti dal marchio anteriore. Ciò si evince dai nomi di alcuni dei prodotti elencati nelle fatture che corrispondono agli articoli presentati nei cataloghi e nelle pagine informative.
La Divisione d’Opposizione ritiene che le prove dimostrino l’uso effettivo del marchio quantomeno per i suddetti prodotti. Per motivi di economicità procedurale e alla luce della comparazione tra i prodotti che sarà svolta nel corso della presente decisione, si ritiene che quanto riscontrato sia per il momento sufficiente, dato che si tratta in ogni caso del miglior scenario per entrambe le parti in disputa.
Di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.
In data 15/03/2021 l’opponente ha presentato prove d’uso supplementari (dopo la scadenza del termine).
Nel caso in esame, la questione se l’Ufficio possa o meno esercitare il potere discrezionale conferitogli dall’articolo 95, paragrafo 2, RMUE che gli consente di prendere in considerazione le prove supplementari presentate il 15/03/2021, questione peraltro non contestata dalla richiedente, può essere lasciata in sospeso, dal momento che le prove d’uso presentate entro il temine sono sufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 5: Sostanze dietetiche per uso medico.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 5: Preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico; integratori alimentari; collutori medicati.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
Gli integratori alimentari del marchio impugnato si sovrappongono con le sostanze dietetiche per uso medico dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.
Le sostanze dietetiche per uso medico del marchio anteriore sono sostanze atte a soddisfare esigenze alimentari speciali e il cui scopo è quello di trattare o prevenire patologie. Tenuto conto di tale circostanza, il loro scopo è simile a quello dei restanti prodotti del marchio impugnato, ovvero preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico; collutori medicati, in quanto esse sono utilizzate per migliorare la condizione medica dei pazienti. Il pubblico di riferimento coincide e i prodotti in questione hanno, in genere, gli stressi canali di distribuzione. Per i motivi suddetti, i prodotti in esame devono essere considerati simili.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico (che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
Dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni farmaceutiche, prescritte con ricetta oppure da banco, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente elevato (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
In particolare, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica, in quanto tali prodotti incidono sul loro stato di salute.
|
COLESTAB |
|
|
Il territorio di riferimento è l’Italia.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Entrambi i marchi sono denominativi, e sono rispettivamente “COLESTAT” (marchio anteriore) e “COLESTAB” (marchio impugnato).
La richiedente segnala che a suo giudizio la porzione comune “COLEST” sia priva di carattere distintivo, trattandosi dell’abbreviazione di “COLESTEROLO”, vale a dire del nome di una molecola organica appartenente alla classe dei lipidi e, più nel dettaglio, degli steroli.
Se associata ai prodotti della classe 5, la porzione “COLEST” verrebbe quindi percepita dai consumatori di riferimento come descrittiva delle caratteristiche e qualità dei prodotti, destinati appunto al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue, ed è quindi da considerarsi un elemento debole dei segni.
La Divisione d’Opposizione ritiene che tale interpretazione del carattere distintivo dei segni in disputa sia condivisibile.
Ciononostante, si rileva come sia visivamente che foneticamente i segni non solo condividano le loro prime lettere ‘COLEST-‘, che verranno associate al significato di cui sopra, ma anche la successiva lettera ‘A’, che presenta in quanto tale, e posta subito dopo “COLEST-“ una distintività normale. I segni solo differiscono per quanto concerne l’ultima lettera, ‘T’ nel caso del marchio anteriore e ‘B’ nel marchio impugnato. Vale la pena notare che queste due ultime lettere sono entrambe consonanti che presentano un suono non particolarmente distante, come sarebbe ad esempio il caso di una consonante messa in contrapposizione ad una vocale.
Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura, dato che pur presentando una parte di scarsa distintività, possiedono ad ogni modo lo stesso numero di lettere, che danno origine al medesimo numero di sillabe e una sola lettera diversa, peraltro posta alla fine dei segni. Quest’ultima circostanza è di particolare rilevanza, se si tiene conto del fatto che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, seppure limitatamente ad un elemento dalla scarsa distintività, i segni sono concettualmente simili in ridotta misura.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti nella classe 5 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici ed in parte simili. Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad un pubblico professionale, il cui grado di attenzione è relativamente alto. Il marchio anteriore è poi da considerarsi normalmente distintivo, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva.
La somiglianza fonetica e concettuale tra i segni è di livello medio, dato che essi condividono la quasi totalità delle loro lettere, ovvero le prime sette lettere di “COLESTAT” e di “COLESTAB”. L’unica differenza tra i segni risiede nell’ultima lettera, alla quale il pubblico di riferimento resterà minor attenzione per le ragioni viste nella sezione c) della presente decisione. Si è pure notato, peraltro, come in entrambi i casi l’ultima lettera dei segni sia una consonante dal suono non particolarmente distante.
È poi vero che la prima parte di entrambi i segni facciano riferimento ad un contenuto semantico che la rende non particolarmente distintiva, ma nel complesso i segni rendono certamente la medesima impressione complessiva.
Si deve poi tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Poiché i prodotti sono identici e simili in vario grado e in ragione delle somiglianze tra i segni, e in particolare della loro somiglianza fonetica e concettuale, la quale è di grado medio, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 451 846 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
La richiedente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.
Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Sebbene le precedenti decisioni dell’Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare.
Nel caso in esame, i precedenti richiamati dalla richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento. In particolare, si rileva come la totalità dei precedenti richiamati dalla richiedente riguardi segni che presentano elementi aggiuntivi, in special modo figurativi, ed elementi verbali che sono nella loro interezza assai deboli se non addirittura non-distintivi. Questo argomento sollevato dalla richiedente deve pertanto essere rigettato in quanto non applicabile e non rilevante rispetto al caso ora in esame.
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione d’Opposizione
Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ |
Andrea VALISA
|
Edith Elisabeth VAN DEN EEDE |
|
|
|
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.