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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/04/2020
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BRUNACCI & PARTNERS S.R.L Via Scaglia Est, 19-31 I-41126 Modena ITALIA |
Fascicolo nº: |
018141111 |
Vostro riferimento: |
32522EU/MB/NT/RB |
Marchio: |
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
GP POINT S.r.l. Via Cristoforo Colombo 14 I-09045 Quartu Sant'Elena ITALIA |
In data 11/12/2019 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
In sintesi esiste un rischio che il pubblico di riferimento sia tratto in inganno in merito alla natura dei prodotti contestati, poiché percepiranno il marchio come un'indicazione che contengono caffè laddove i prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018153739 è respinta per i seguenti prodotti:
Classe 30 tè; cacao; preparati vegetali succedanei del caffè.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mary DESMOND