DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE



Alicante, 10/07/2020



Nadia Martini

c/o Rödl & Partner

Largo Donegani 2

I-20121 Milano

ITALIA


Fascicolo nº:

018194023

Vostro riferimento:

dep_strategica_den

Marchio:

STRATEGICA

Tipo de marchio:

Marchio denominativo

Nome del richiedente:

Strategica Group s.r.l.

Via Leopardi 7

I-20123 Milano

ITALIA


In data 13/03/2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.


In data 12/05/2020 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:


  1. Strategica ha svolto un’attività pionieristica nel settore del Risk Management in Italia, dove opera da più di 20 anni collaborando con le più grandi aziende italiane ed estere nella consulenza globale in tema di Risk Management.


  1. I servizi sono destinati sia ad un consumatore medio alto, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia ad un pubblico specializzato la cui attenzione e più elevata.


  1. I servizi contraddistinti dal marchio in oggetto sono servizi attinenti la consulenza in materia di gestione del rischio e la consulenza assicurativa che nulla hanno a che vedere con la dicitura “strategica” o l’accezione migliorativa di rilevante importanza della stessa. Il segno non descrive alcuno dei servizi rivendicati (20/07/2004, T‑311/02, ‘LIMO’, EU:T:2004:245,§ 30).


  1. Il marchio in questione è distintivo in quanto il consumatore di alto livello, sarà perfettamente in grado di accostare un’esperienza positiva o negativa al marchio, poiché i servizi offerti vengono erogati in precisi e determinati circuiti selezionati.


  1. Sul database dell’EUIPO risultano diversi marchi giunti a registrazione contenenti le diciture “strategio”, “strategica”, “strategic” e “estrategico/estrategica”.


Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.


L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.


È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).


La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).


Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).


È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).


Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale" (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).


In merito all’argomento della richiedente di cui al punto 2, riguardante il livello di attenzione del pubblico di riferimento, l’Ufficio concorda con la richiedente in merito al fatto che i servizi in questione sono rivolti sia al consumatore medio alto, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia ad un pubblico specializzato il cui livello di attenzione è tendenzialmente elevato. Tuttavia, la richiedente non contesta l’argomento sollevato nella precedente comunicazione dell’Ufficio, in base al quale il pubblico di riferimento di lingua italiana, maltese e romena dell’Unione europea, intenderà il termine “STRATEGICA”, nelle varianti linguistiche specificate nella comunicazione a cui si rimanda, come avente il significato di “di rilevante importanza per la realizzazione di un piano o per il raggiungimento di uno scopo, appropriato”.


L’Ufficio ritiene pertanto che il pubblico in questione, indipendentemente dal suo livello di specializzazione, percepirà il segno in base alla definizione indicata e non contestata dalla richiedente, invero come uno slogan promozionale incapace di distinguere i servizi in oggetto da quelli di qualsiasi altro operatore commerciale.


Inoltre, in considerazione della natura di alcuni dei servizi in questione, per quanto grande sia la capacità di percezione di una parte del pubblico, posto che il livello tecnico e il costo dei servizi sono relativamente elevati, il suo livello di attenzione probabilmente sarà, invece, relativamente basso verso indicazioni di carattere esclusivamente promozionale, che non sono determinanti per un pubblico avveduto (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).


"È importante constatare che il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. Se è certamente vero che il livello di attenzione del pubblico di riferimento specializzato è, per definizione, più elevato di quello del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato" (12/07/2012, C‑311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).


La richiedente argomenta al punto 3 che il termine “strategica” o l’accezione migliorativa di rilevante importanza dello stesso, non è riferibile ai servizi in questione e che il segno non è descrittivo dei servizi. Al riguardo, si precisa che l’obiezione dell’Ufficio non si basa sul carattere descrittivo del marchio, bensì sul fatto che il pubblico destinatario non percepirà il termine che compone il segno in relazione ai servizi di cui trattasi come un segno distintivo. Infatti, sebbene un termine o un’espressione non siano descrittivi di determinati prodotti o servizi, al punto da giustificare un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, tale termine o tale espressione possono comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in quanto percepiti dal pubblico di riferimento come veicolanti informazioni promozionali sulla natura, lo scopo, le prestazioni e l'oggetto di quei determinati prodotti o servizi e non come indicanti l’origine commerciale degli stessi (v. 14/10/2019, R 1026/2019‑5, Protectionpro, § 13).


In merito all’argomento di cui al punto 4, relativo al carattere distintivo del segno “STRATEGICA”, l’Ufficio ribadisce che tale segno non presenta elementi che potrebbero, al di là del suo evidente significato promozionale, permettere al pubblico interessato di memorizzarlo facilmente e immediatamente quale marchio distintivo per i servizi designati. Si tratta, nel complesso, di un termine che potrebbe essere attribuito a qualsiasi produttore o prestatore di servizi con la conseguenza naturale che non indica l’origine commerciale di prodotti e/o servizi (v. per analogia, 12/12/2014, PIONEERING FOR YOU T‑601/13, EU:T:2014:1067, § 36).


Come già affermato nella precedente comunicazione, i servizi ai quali si applica la presente obiezione, ad esempio “compilazione di statistiche”, nella classe 35, “gestione del rischio finanziario”, nella classe 36, “organizzazione di eventi formativi in tema di gestione del rischio”, nella classe 41, ecc., sono servizi di consulenza e servizi in ambito finanziario e assicurativo, nonché servizi di formazione, i quali sono di rilevante importanza per la realizzazione di un piano o per il raggiungimento di uno scopo, nonché appropriati.


Pertanto, il pubblico di riferimento sarà in grado di attribuire al segno “STRATEGICA” il significato elogiativo e informativo riferito in precedenza in relazione ai servizi in questione, invero “che si tratta di servizi di qualità/importanza strategica, invero di rilevante importanza per la realizzazione di un piano o per il raggiungimento di uno scopo, nonché appropriati”. (V. Comunicazione allegata).


Per quanto riguarda l'argomento della richiedente di cui al punto 5, in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, tale argomento non può trovare accoglimento in quanto la richiedente omette di indicare i marchi vigenti dell’Unione europea che riportino le diciture “strategio”, “strategica”, “strategic” e “estrategico/estrategica”, citate dalla richiedente stessa, nonché di provare che tali registrazioni riguardino servizi quantomeno del tipo di quelli rivendicati nella domanda di marchio.


Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata "le decisioni che le Commissioni di ricorso devono adottare (...) relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la legittimità delle decisioni delle Commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente delle comunicazioni di ricorso stesse (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


Per ragioni di completezza, si segnala che la richiedente riferisce al punto 1 che il termine “Strategica” è usato da oltre 20 anni nel settore di mercato di riferimento; tuttavia, l’Ufficio non individua in tale argomento una eventuale rivendicazione del carattere distintivo acquisito del segno in questione.


Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 194 023 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.


Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.





Birgit FILTENBORG

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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