DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE




Alicante, 12/11/2020



STUDIO TORTA S.p.A.

Via Viotti, 9

I-10121 Torino

ITALIA




Fascicolo nº:

018194701

Vostro riferimento:

MC5770/mas

Marchio:

3D4BRASS



Tipo de marchio:

Marchio denominativo

Nome del richiedente:

DIMONDI S.A.S. DI IVANO CORSINI & C.

Via Borgonuovo, 29

I- SASSO MARCONI (BO)

ITALIA




In data 04/03/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.


In data 04/05/ 2020, il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le Sue osservazioni in risposta.


In data 14/07/2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:



  1. Il richiedente sostiene che il termine “3D4BRASS” non può essere inteso immediatamente nel senso di una tipologia di prodotti e servizi concepiti “per realizzare stampe tridimensionali utilizzando la lega metallica ottone” dato che l’acronimo difficilmente è riconosciuto come identico al significato descrittivo completo ed il mero fatto che un’abbreviazione derivi da un termine descrittivo non è sufficiente a rendere descrittiva l’abbreviazione. Aggiunge che anche per mezzo di un motore di ricerca non emerge nessun riferimento a “3D4BRASS” e che dopo un controllo linguistico sui dizionari delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, non è emerso nessun risultato in merito al lemma “3D4BRASS”, e al lemma “3D4.


  1. Il richiedente rivendica che il marchio “3D4BRASS” non è descrittivo della qualità e destinazione dei prodotti e servizi e che possa al massimo essere di alcune funzionalità dei prodotti e servizi, evocazione che non implica il carattere descrittivo del marchio.


  1. Il richiedente sottolinea che gli elementi che compongono il marchio conferiscono allo stesso una certa stilizzazione e dunque uno stile idoneo a distinguere il marchio da marchi differenti, caratterizzati da altri stili


  1. Il richiedente rivendica che l’Ufficio ha concesso la registrazione di marchi, per prodotti identici.




Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.


L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.


È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE


persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).













1/

Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base a cui il termine “3D4BRASS” non può essere inteso immediatamente come significante “per realizzare stampe tridimensionali utilizzando la lega metallica ottone” e che il termine non compare nei dizionari e non risulta da ricerche su internet, l’Ufficio ricorda che l’ammissibilità di un marchio per la sua registrazione non è collegata a risultati ottenuti attraverso ricerche su Internet per mezzo dei vari motori di ricerca esistenti.


Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).


Nella precedente comunicazione del 04/03/2020 l’Ufficio ha proceduto all’esame dei termini inglesi che formano il segno, ovvero “3D” “4” “BRASS”.


Si tratta di vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati.


3D: Producing or designed to produce an effect of three dimensions; threedimensional. (https://www.collinsdictionary ), e corrisponde all’italiano “produrre o progettare per produrre un effetto di tre dimensioni, tridimensionale.”


4: Il numero "4" è comunemente usato nella lingua inglese come sinonimo

fonetico di “four”,e corrisponde all’italiano “per” e sarà immediatamente interpretato in questo senso dai consumatori di riferimento.


BRASS: “A yellow-coloured metal made from copper and zinc. It is used especially for making ornaments and musical instruments”.( https://www.collinsdictionary ), e corrisponde all’italiano: un metallo di colore giallo fatto da rame e zinco, utilizzato soprattutto per realizzare ornamenti e strumenti musicali.


La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.


È pertanto plausibile ritenere che il consumatore medio di lingua inglese, che è in grado di riconoscere e comprendere il significato dei termini “3D” e “BRASS”, sarà altrettanto in grado di capire immediatamente e senza la necessità di complicati sforzi mentali che il termine “3D4BRASS” significa (stampanti) tridimensionali (3D) per l’ottone e che i prodotti della classe 7 - stampanti tridimensionali, macchine generatrici di oggetti tridimensionali e loro componenti - serviranno per realizzare stampe tridimensionali utilizzando la lega metallica ottone, mentre che i servizi della classe 40, saranno volti al trattamento dell’ottone per la produzione in 3D di modellini, componenti, oggetti tridimensionali, in ottone ovvero per la fabbricazione di stampi per la lavorazione dell’ottone con tecnologie 3D.


Pertanto, il segno descrive la qualità e destinazione e il marchio non è capace di comunicare al pubblico destinatario la provenienza imprenditoriale della merce e dei servizi indicati nella domanda.


2/


Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base a cui il marchio “3D4BRASS” non è descrittivo della qualità e destinazione dei prodotti e servizi e che possa al massimo essere evocativo, secondo l’Ufficio, il contenuto descrittivo del marchio è evidente ed impedisce che lo stesso possa servire a contrassegnare l’origine imprenditoriale delle merci e dei servizi


L'Ufficio ricorda che occorre distinguere tra, da un lato, il carattere suggestivo ed evocativo del segno prescelto e, dall'altro, la sua mancanza di carattere distintivo.


Un segno allusivo allude al concetto / messaggio trasmesso: il segno sarà quindi considerato accettabile. Ma se il segno è descrittivo e / o privo di carattere distintivo, non può essere ammesso alla registrazione, anche se il richiedente mantiene l'idea di mera suggestione / evocazione.


Di fronte a un tale segno costituito da una combinazione di parole descrittive su tali prodotti e servizi, il consumatore medio sarà automaticamente e immediatamente informato sulla qualità e destinazione dei prodotti e servizi


Il messaggio veicolato dall'espressione "3D4BRASS" non innesca alcun processo cognitivo, nessuna operazione mentale necessaria per elaborare e comprendere le informazioni o il significato delle parole. Questo termine è semplice e conforme alle regole grammaticali della lingua inglese. Non c'è nulla di sorprendente, né alcuna combinazione di parole insolita o grammaticalmente errata nel segno che allontani il termine sufficientemente dal linguaggio ordinario e crei un impatto reale, in modo che il consumatore comprenda immediatamente l'espressione.


3/

Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base a cui gli elementi che compongono il marchio conferiscono allo stesso una certa stilizzazione, a parere dell’Ufficio, la grafia impiegata per la parola "3D4BRASS" è un stampatello maiuscolo moderno, privo di qualsivoglia originalità.


4/


Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).


"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67)



Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018194701 “3D4BRASS” è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda:


Classe 7: Stampanti 3D; macchine per la produzione generativa di parti, prototipi, modellini, stampi e utensili e oggetti tridimensionali di altro tipo; componenti di tali macchine e macchine per la lavorazione di elementi, prototipi, modellini, stampi e utensili e oggetti tridimensionali di altro tipo.


Classe 40: Trattamento di materiali, in particolare produzione secondo le specifiche del cliente e lavorazione di componenti, prototipi, modellini, stampi e utensili e oggetti tridimensionali di altro tipo, realizzati con un procedimento generativo.


Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.







Mariella MATTERA RICIGLIANO


Allegato: Notifica dei motivi di rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea, del 04/03/2020.



Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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