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DIVISIONE D’OPPOSIZIONE




OPPOSIZIONE N. B 3 121 436


Maire Investments S.p.A., piazzale Flaminio, 9, 00196 Roma, Italia (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Roma S.p.A., Via Piemonte, 26, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


Curatella Hotels, piazza Aldo Moro n. 1, 85051, Bella (PZ), Italia (richiedente), rappresentata da Maddalena Castellani, Via M. Camperio n. 11, 20123, Milano, Italia (rappresentante professionale).


Il 15/03/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L’opposizione n. B 3 121 436 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti servizi contestati:


Classe 35: Alberghi (gestione aziendale di -); gestione amministrativa di alberghi; gestione d'alberghi per terzi; servizi pubblicitari relativi ad alberghi; gestione commerciale di resort alberghieri; servizi di segreteria offerti da alberghi; gestione di alberghi per conto terzi; gestione amministrativa di alberghi per conto terzi; servizio di gestione di alberghi [per conto terzi]; fornitura di informazioni di comparazione di tariffe alberghiere; gestione di programmi di promozione alberghiera per conto terzi; servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione.


Classe 43: Informazioni alberghiere; servizi alberghieri; prenotazioni d'alberghi; informazioni riguardanti gli alberghi; servizi informativi elettronici alberghieri; prenotazione di sistemazione alberghiera; servizi di prenotazione alberghiera; servizi di ristorazione alberghiera; servizi alberghieri di villeggiatura; servizi di prenotazioni alberghiere; valutazione della sistemazione alberghiera; sistemazione alberghiera per riunioni; fornitura di sistemazioni alberghiere; organizzazione di sistemazioni alberghiere; servizi di alloggio in alberghi; alberghi in luoghi di villeggiatura; servizi di catering per alberghi; organizzazione di pasti in alberghi; fornitura di alloggio in alberghi; prenotazioni alberghiere per conto terzi; servizi alberghieri per clienti speciali; servizio fornitura informazioni relative ad alberghi; servizi di ristorazione forniti da alberghi; fornitura di strutture espositive in alberghi; servizi di prenotazione di sistemazioni alberghiere; sistemazione alberghiera per partecipanti ad eventi; servizi di agenzia per prenotazioni alberghiere; servizi di prenotazione alberghiera tramite internet; alloggio in alberghi in luoghi di villeggiatura; fornitura di servizi di alberghi e motel; fornitura di alloggi in alberghi e motel; servizi di agenzia per prenotazioni alberghiere [multiproprietà]; servizi di agenzie di viaggio per prenotazioni alberghiere; servizi di agenzia di viaggi per prenotazioni alberghiere; servizi di consulenza in materia di strutture alberghiere; fornitura di informazioni online in tema di prenotazioni alberghiere; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti; servizi di agenzie di viaggio per la prenotazione di alloggi in alberghi; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione mobili; servizi di ospitalità [ristorazione]; servizi per night club [ristorazione]; servizi di ristorazione da asporto; servizi di ristorazione (fast-food); organizzazione di ricevimenti nuziali [ristorazione]; servizi di ristorazione forniti da club; servizi di ristorazione con specialità sushi; servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; alloggi temporanei; fornitura di alimenti e bevande; servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di alloggi temporanei.


2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 195 414 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.


3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.



MOTIVAZIONE:


L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 195 414 Shape1 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 126 509 Shape2 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.



RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE


Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.


L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 126 509.


a) I servizi


I servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:


Classe 41: Servizi di intrattenimento; servizi di locali notturni; servizi di club del benessere [salute e fitness]; servizi di club di intrattenimento; fornitura di servizi ricreativi in club; servizi di clubs [divertimento o educazione]; servizi di centri di fitness; servizi sportivi; organizzazione e conduzione di conferenze, convegni, seminari e riunioni; organizzazione di esposizioni.


Classe 43: Alberghi in luoghi di villeggiatura; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti; fornitura di alloggio in alberghi; servizi di alloggio in alberghi; fornitura di alloggi temporanei; servizi alberghieri; servizi di prenotazione d'alberghi; servizi di ristorazione; servizi di bar-ristoranti; servizi di banchetti; servizi per night club [ristorazione]; servizi di ristorazione forniti da club.


I servizi contestati sono i seguenti:


Classe 35: Alberghi (gestione aziendale di -); gestione amministrativa di alberghi; gestione d'alberghi per terzi; servizi pubblicitari relativi ad alberghi; gestione commerciale di resort alberghieri; servizi di segreteria offerti da alberghi; gestione di alberghi per conto terzi; gestione amministrativa di alberghi per conto terzi; servizio di gestione di alberghi [per conto terzi]; fornitura di informazioni di comparazione di tariffe alberghiere; gestione di programmi di promozione alberghiera per conto terzi; servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione.


Classe 43: Informazioni alberghiere; servizi alberghieri; prenotazioni d'alberghi; informazioni riguardanti gli alberghi; servizi informativi elettronici alberghieri; prenotazione di sistemazione alberghiera; servizi di prenotazione alberghiera; servizi di ristorazione alberghiera; servizi alberghieri di villeggiatura; servizi di prenotazioni alberghiere; valutazione della sistemazione alberghiera; sistemazione alberghiera per riunioni; fornitura di sistemazioni alberghiere; organizzazione di sistemazioni alberghiere; servizi di alloggio in alberghi; alberghi in luoghi di villeggiatura; servizi di catering per alberghi; organizzazione di pasti in alberghi; fornitura di alloggio in alberghi; noleggio di asciugamani per alberghi; noleggio di mobili per alberghi; prenotazioni alberghiere per conto terzi; servizi alberghieri per clienti speciali; servizio fornitura informazioni relative ad alberghi; servizi di ristorazione forniti da alberghi; fornitura di strutture espositive in alberghi; noleggio di tappezzerie murali per alberghi; servizi di prenotazione di sistemazioni alberghiere; sistemazione alberghiera per partecipanti ad eventi; servizi di agenzia per prenotazioni alberghiere; servizi di prenotazione alberghiera tramite internet; alloggio in alberghi in luoghi di villeggiatura; fornitura di servizi di alberghi e motel; fornitura di alloggi in alberghi e motel; noleggio di rivestimenti di pavimento per alberghi; servizi di agenzia per prenotazioni alberghiere [multiproprietà]; servizi di agenzie di viaggio per prenotazioni alberghiere; servizi di agenzia di viaggi per prenotazioni alberghiere; servizi di consulenza in materia di strutture alberghiere; fornitura di informazioni online in tema di prenotazioni alberghiere; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti; servizi di agenzie di viaggio per la prenotazione di alloggi in alberghi; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione mobili; servizi di ospitalità [ristorazione]; servizi per night club [ristorazione]; servizi di ristorazione da asporto; servizi di ristorazione (fast-food); organizzazione di ricevimenti nuziali [ristorazione]; servizi di ristorazione forniti da club; servizi di ristorazione con specialità sushi; servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; alloggi temporanei; fornitura di alimenti e bevande; servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di alloggi temporanei.


I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.


Servizi contestati in classe 35


I servizi contestati alberghi (gestione aziendale di -); gestione amministrativa di alberghi; gestione d'alberghi per terzi; servizi pubblicitari relativi ad alberghi; gestione commerciale di resort alberghieri; servizi di segreteria offerti da alberghi; gestione di alberghi per conto terzi; gestione amministrativa di alberghi per conto terzi; servizio di gestione di alberghi [per conto terzi]; fornitura di informazioni di comparazione di tariffe alberghiere; gestione di programmi di promozione alberghiera per conto terzi; servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione includono servizi di pubblicità che consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet, ecc. e servizi resi da persone o organizzazioni principalmente allo scopo di aiutare nella gestione di un'impresa commerciale e / o nella assistenza nella gestione degli affari o delle funzioni commerciali di un’impresa commerciale. Il fatto che in questo caso si riferiscano ad alberghi e a servizi correlati non cambia la constatazione che i servizi contestati sono servizi aziendali e non si riferiscono alla fornitura di cibo e bevande o di alloggi temporanei in quanto tali. Pertanto, i servizi contestati nella classe 35 sono considerati dissimili da quelli coperti dal marchio anteriore, ossia i servizi nelle classi 41 e 43 poiché essi differiscono in natura, scopo, modalità d'uso, canali di distribuzione e punti di vendita. Non sono né complementari né in concorrenza, e non sono diretti agli stessi consumatori. Inoltre, i servizi a confronto sono offerti da diversi tipi di aziende, e ciò vale a maggior ragione per quei servizi come la fornitura di informazioni di comparazione di tariffe alberghiere o i servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione i quali non sono forniti direttamente dai fornitori di servizi alberghieri o di ristorazione ma per l’appunto da società specializzate in suddetti servizi, che nulla hanno a che vedere con i prodotti e servizi che vengono concretamente forniti al cliente finale.


Servizi contestati in classe 43


I servizi di fornitura di alimenti e bevande del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi di ristorazione dell'opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.


Organizzazione di ricevimenti nuziali [ristorazione]; servizi di catering per alberghi; servizi di ristorazione da asporto; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; servizi di ristorazione alberghiera; organizzazione di pasti in alberghi; servizi di ristorazione forniti da alberghi; servizi di ristorazione mobili; servizi di ospitalità [ristorazione]; servizi di ristorazione (fast-food); servizi di ristorazione con specialità sushi del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi di ristorazione dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.


La fornitura di alloggi in alberghi e motel del marchio impugnato è compresa nell'ampia categoria della fornitura di alloggi temporanei dell'opponente. Pertanto, questi servizi sono identici.


Prenotazioni alberghiere per conto terzi; servizi di agenzia per prenotazioni alberghiere; servizi di prenotazione alberghiera tramite internet; servizi di agenzie di viaggio per prenotazioni alberghiere; servizi di agenzia per prenotazioni alberghiere [multiproprietà]; servizi di agenzia di viaggi per prenotazioni alberghiere; servizi di agenzie di viaggio per la prenotazione di alloggi in alberghi; servizi di prenotazione in materia di alloggi temporanei del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi di prenotazione d'alberghi dell'opponente. I suddetti servizi sono quindi identici.


Alberghi in luoghi di villeggiatura; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti; fornitura di alloggio in alberghi; servizi di alloggio in alberghi; servizi alberghieri; servizi di ristorazione; servizi per night club [ristorazione]; servizi di ristorazione forniti da club; alloggi temporanei; prenotazioni d'alberghi; servizi di prenotazioni alberghiere; servizi di prenotazione di sistemazioni alberghiere; prenotazione di sistemazione alberghiera; servizi di prenotazione alberghiera; fornitura di servizi di alberghi e motel sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).


Servizi alberghieri per clienti speciali; sistemazione alberghiera per partecipanti ad eventi; sistemazione alberghiera per riunioni; fornitura di strutture espositive in alberghi; alloggio in alberghi in luoghi di villeggiatura; fornitura di sistemazioni alberghiere; servizi alberghieri di villeggiatura; organizzazione di sistemazioni alberghiere del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi alberghieri dell'opponente. Dunque, essi sono identici.


I servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione del marchio impugnato sono simili ai servizi di ristorazione del marchio anteriore poiché pur avendo una natura diversa natura, questi servizi abitualmente coincidono in pubblico di riferimento e canali di distribuzione, oltre ad avere in comune un certo grado di complementarietà.


Servizio fornitura informazioni relative ad alberghi; informazioni alberghiere; informazioni riguardanti gli alberghi; servizi informativi elettronici alberghieri; valutazione della sistemazione alberghiera; servizi di consulenza in materia di strutture alberghiere; fornitura di informazioni online in tema di prenotazioni alberghiere del marchio impugnato sono simili ai servizi alberghieri del marchio anteriore poiché essi sono complementari e coincidono in canali di distribuzione e pubblico di riferimento.


I servizi di informazione e consulenza in materia di alloggi temporanei del marchio impugnato sono simili ai servizi di fornitura di alloggi temporanei del marchio anteriore poiché essi sono complementari e possono coincidere in canali di distribuzione nonché pubblico di riferimento.


Noleggio di asciugamani per alberghi; noleggio di mobili per alberghi; noleggio di tappezzerie murali per alberghi; noleggio di rivestimenti di pavimento per alberghi del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. La natura e la destinazione di questi servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, nonché i loro produttori sono diversi. Neppure questi servizi sono complementari o in concorrenza tra loro.



b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione


Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.


Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.



c) I segni


Shape3

Shape4


Marchio anteriore


Marchio impugnato


Il territorio di riferimento è l’Unione europea.


La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.


Il marchio anteriore, figurativo, è formato dalla parola “ELISABET” riprodotta in caratteri neri maiuscoli di sotto dei quali si trova una linea orizzontale direttamente attaccata alle lettere.


Il marchio impugnato è pure figurativo. Esso consiste nella parola “Elizabeth” riprodotta come fosse scritta a mano ricompresa tra due linee orizzontali che escono senza soluzione di continuità dalla prima e dall’ultima lettera.


Gli elementi verbali “ELISABET” ed “Elizabeth” saranno associati al medesimo nome proprio di persona femminile di origine straniera da parte dei consumatori di lingua italiana, i quali li considereranno come gli equivalenti dell’italiano “Elisabetta”. Inoltre, è lecito attendersi che i medesimi consumatori li pronunceranno in forma identica, dato che la lettera “z” di Elisabeth sarà pronunciata come una “s”, in ragione del fatto che la pronuncia sarà condizionata dal fatto che si tratta di un nome di origine straniera, mentre l’ultima lettera “h” sarà muta.


Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla l’italiano.


Come accennato poc’anzi, i marchi in disputa saranno associati al medesimo nome proprio. In mancanza di un collegamento con i servizi nella classe 43, sia l’elemento “ELISABET” che l’elemento “Elizabeth” sono da considerarsi normalmente distintivi.


I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.


Con riferimento ad entrambi i segni, essi sono composti da un elemento verbale distintivo e un elemento figurativo assai meno distintivo di una natura puramente decorativa, ossia le due linee orizzontali che stanno al di sotto o ricomprendono le lettere che formano entrambi i marchi.


Foneticamente e concettualmente i marchi in disputa sono identici per le ragioni viste poc’anzi.


Tuttavia, da un punto di vista visivo, i marchi sono al massimo simili in media misura, dato che pur condividendo la maggioranza delle loro lettere, la raffigurazione, in particolare del marchio impugnato, risulta essere particolarmente stilizzata e quindi diversa.


Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.



d) Carattere distintivo del marchio anteriore


Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.


L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.


Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento figurativo di assai modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.



e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione


In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.


La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).


I servizi coperti dal marchio impugnato nelle classi 35 e 43 sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili e in parte dissimili rispetto ai servizi del marchio anteriore. Essi sono diretti al grande pubblico, il cui grado attenzione è medio. Il marchio anteriore è poi da considerarsi normalmente distintivo.


La somiglianza visuale tra i segni è quantomeno di livello medio mentre essi sono, da un punto di vista fonetico e concettuale identici, dato che l’unico elemento verbale del marchio anteriore “ELISABET” sarà pronunciato alla stessa maniera che “Elizabeth”, oltre ad essere percepito, in particolare dal pubblico di lingua italiana, come il medesimo nome in una versione non italiana ma equivalente all’italiano “Elisabetta”.


Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


Inoltre, valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Poiché i prodotti sono identici e simili e in ragione delle notevoli somiglianze tra i segni la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione, in particolare ma non necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.


Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.


I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizi non può essere accolta.


L’opponente ha basato l’opposizione anche sul seguente marchio anteriore:


Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 126 501 per il marchio figurativoShape5 .


Quest’altro diritto anteriore invocato dall’opponente è meno simile al marchio contestato. Questo perché esso contiene elementi ulteriori, ossia l’apostrofo e la lettera “S” che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, esso copre lo stesso elenco servizi. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.



SPESE


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.


Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.



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Divisione d’Opposizione



Edith Elisabeth

VAN DEN EEDE

Andrea VALISA

Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ


Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



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