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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/08/2020
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Ksenia Security Srl. Strada Provinciale Valtesino Nr 44 I-63065 Ripatransone - AP ITALIA |
Fascicolo nº: |
018204513 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
lares
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
Ksenia Security Srl. Strada Provinciale Valtesino Nr 44 I-63065 Ripatransone - AP ITALIA |
In data 11/03/2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
L’Ufficio intende qui brevemente ricordare che la valutazione del carattere descrittivo si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti per cui si richiede la protezione. Nel caso in esame, il consumatore medio di lingua portoghese attribuirebbe al segno il significato di “case”. Tale significato può essere supportato dall’estratto del dizionario di cui alla comunicazione dei motivi di rifiuto assoluti del 11/03/2020 ed al quale si rinvia qui integralmente. Pertanto, nel caso in esame, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i prodotti obbiettati sono prodotti destinati alle case. E, nonostante la presenza di alcuni elementi figurativi, i consumatori percepirebbero comunque il segno come in grado di fornire informazioni su genere e destinazione dei prodotti in questione. L’elemento stilizzato del segno consiste solamente nella scritta in grassetto e tale elemento non è sufficiente a distogliere l'attenzione del consumatore dal chiaro messaggio trasmesso dalla parte verbale del marchio.
Si sottolinea inoltre che, dato il chiaro carattere descrittivo, il segno è altresì privo di carattere distintivo e quindi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, inidoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio, che è quella di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Sebbene il segno per cui si richiede protezione contenga alcuni elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, la natura di questi elementi è così trascurabile da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Questi elementi non possiedono alcuna caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti e servizi per cui si chiede protezione.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018204513 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Stefania NUTI