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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/08/2020
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BUGNION S.P.A. Largo Michele Novaro, 1/A I-43121 Parma ITALIA |
Fascicolo nº: |
018210108 |
Vostro riferimento: |
91.C1233.22.EM.24 |
Marchio: |
ROBOSORTER
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Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
CFT S.P.A. Via Paradigna 94/A I-43122 PARMA ITALIA |
In data 18/03/2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nelle lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
Nel rilievo si comunicava che il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il seguente significato: classificatore / ordinatore automatico.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere lettera b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18210108 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Stefania NUTI