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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/09/2020
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Marco Zardi Via Cappellini, 11 I-20124 Milano ITALIA |
Fascicolo nº: |
018214200 |
Vostro riferimento: |
MRM007MCTN01 |
Marchio: |
WHITE BEAUTY PROFESSIONAL
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
MIROMED GROUP SA Corso San Gottardo n. 54A CH-6830 Chiasso SUIZA |
In data 19/05/2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è inammissibile alla registrazione perché privo di qualsiasi carattere distintivo in relazione ai prodotti per cui si richiede protezione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il seguente significato: “bianco” e “professionista della bellezza”.
Il segno per cui si richiede protezione sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come uno slogan promozionale elogiativo che serve unicamente a evidenziare che i prodotti della classe 3 ai quali si applica la presente obiezione, ad esempio “dentifrici non medicati; paste per sbiancare i denti”, permettono al consumatore di ottenere un risultato di bianchezza (ad esempio sbiancando i denti) come se provenissero da un professionista della bellezza.
Il segno si compone sostanzialmente degli elementi verbali “WHITE”, “BEAUTY” e “PROFESSIONAL”, perfettamente leggibili e in caratteri alquanto comuni di colore bianco, inseriti all’interno di un’etichetta blu con la rappresentazione di una stella scintillante bianca. Tuttavia, la natura di tali elementi è cosi trascurabile da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 214 200 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Birgit FILTENBORG