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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/08/2020
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Angelo Giardini Via dell'Industria - Palazzo Zenith, Int. 304 I-62014 Corridonia (Mc) ITALIA |
Fascicolo nº: |
018221905 |
Vostro riferimento: |
SERAFINI_20_DERMA |
Marchio: |
DERMA
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Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
SERAFINI S.R.L. Via Ansaldo Scn I-62012 Civitanova Marche ITALIA |
In data 27/04/2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è inammissibile alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, ha sollevato un'obiezione per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
L’ Ufficio considera che il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno “DERMA” il significato di “strato della cute posto sotto l'epidermide” , e che i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni sui prodotti in questione, e cioè che gli indumenti, maschere, e tessuti delle classi 9, 10 e 24 proteggono gli strati più profondi della pelle. Il segno descrive dunque i prodotti in questione ed è privo di carattere distintivo e quindi inidoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio, che è quella di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018221905 “DERMA” è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda e cioè:
Classe 9: Indumenti di sicurezza per la protezione contro incidenti o lesioni; Filtri per
maschere respiratorie; Maschere antigas; Dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; Dispositivi di salvataggio, sicurezza, protezione e segnalazione; Dispositivi di protezione contro i raggi X non per uso medico; Visiere per la protezione del viso; Maschere protettive o di sicurezza per il viso, respiratori, guanti e tappi per le orecchie per uso domestico e industriale; Maschere respiratorie, filtri per maschere respiratorie e apparecchi respiratori protettivi; Maschere respiratorie anti-polvere; Maschere protettive per il viso per prevenire la diffusione di batteri, polvere,
polline e per la protezione dal respiro di aria fredda; Maschere per riscaldamento dell'aria; Maschere a filtro contro i germi; Maschere di protezione; Occhiali di protezione.
Classe 10: Teli medici in materiali tessili non tessuti; Maschere respiratorie protettive in materiali non tessuti per applicazioni mediche; Maschere protettive per il viso per uso medico; Maschere respiratorie protettive per la respirazione artificiale; Maschere protettive per chirurghi da utilizzare durante operazioni; Maschere protettive per il viso per uso dentistico; Maschere respiratorie protettive in materiali non tessuti per applicazioni chirurgiche; Maschere protettive destinate a coloro che operano in ambito medico; Maschere protettive destinate a coloro che operano in ambito dentistico; Maschere respiratorie protettive per applicazioni chirurgiche; Maschere respiratorie protettive per applicazioni mediche; Inserti per maschere respiratorie per uso chirurgico; Inserti per maschere respiratorie per uso medico; Mascherine
chirurgiche; Mascherine per uso medico; Mascherine per il viso per uso chirurgico; Camici medici; Dispositivi di protezione contro i raggi X per uso medico; Maschere per il viso per protezione antibatterica; Maschere per il viso per uso chirurgico per protezione da sostanze tossiche; Maschere per il viso per uso medico per la protezione da sostanze tossiche; Maschere di protezione per la bocca per uso dentistico; Maschere di protezione per la bocca per uso veterinario; Maschere di protezione per la bocca per uso medico; Camici per uso chirurgico; Camici da esame per pazienti; Maschere di protezione per il naso per uso medico; Maschere di protezione per il naso per uso veterinario; Maschere di protezione per il naso per uso dentistico.
Classe 24: Tessuti e sostituti per prodotti tessili; Materiali per filtrare in tessuto; Tessuti; Articoli in tessuto non tessuto; Tessuti rivestiti; Tessuto non tessuto in fibra
artificiale; Tessuto non tessuto; Stoffe in materiali tessili tessuti per lavare il
corpo [non per uso medico].
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mariella MATTERA RICIGLIANO
Allegato: Notifica dei motivi di rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea, del 27/04/2020.