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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/11/2020
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Blueyes srl Via Trento Trieste - Revere - 9 I-46036 Borgo Mantovano ITALIA |
Fascicolo nº: |
018239900 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
Blueyes srl Via Trento Trieste - Revere - 9 I-46036 Borgo Mantovano ITALIA |
In data 29/05/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è inammissibile alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 28/07/2020 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
La visualizzazione delle righe relativa alla bandierina è errata. La richiedente è una società italiana che non ha rapporti né interessi nei confronti della regione tedesca citata dall’Ufficio.
Il marchio richiesto è relativo alle sole componenti grafiche, esclusi i colori che non interessano come componente del marchio.
Ai sensi dell’articolo 94, RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in base ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
Analisi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE esclude dalla registrazione
i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, denominata di seguito «convenzione di Parigi».
In questo caso, il segno per cui si richiede la protezione contiene la riproduzione di una bandiera protetta ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi, più precisamente: la bandiera ufficiale della regione tedesca della Renania Settentrionale‑Vestfalia:
(https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?ENG+SIXTER+15-00+21643035-KEY+256+0+-
1+F-ENG+30+128+1+25+SEP-0/HITNUM,B+CC%2fDE+).
Questo elemento è perfettamente visibile nel segno di cui si richiede la protezione, nella parte in alto a destra della rappresentazione grafica della mascherina:
Pertanto, i consumatori potrebbero ragionevolmente pensare che i prodotti offerti dalla richiedente abbiano un qualche tipo di relazione con quella regione tedesca. La richiedente avrebbe dunque dovuto presentare la relativa autorizzazione per poter utilizzare questo simbolo.
In relazione a quanto precede, il fatto che la richiedente sia una società italiana e non abbia alcun rapporto con la suddetta regione tedesca, è del tutto ininfluente. Lo stesso si può dire del fatto che i colori che compaiono nel segno non interessino la richiedente poiché, in ogni caso, questi colori compaiono nel segno, formando un simbolo protetto, ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi.
Per questi motivi, gli argomenti dalla richiedente devono essere respinti dall’Ufficio.
Conclusione
Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 239 900 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione e deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ