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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/11/2020
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ING. DALLAGLIO S.R.L. Via Mazzini, 2 I-43121 Parma ITALIA |
Fascicolo nº: |
018264914 |
Vostro riferimento: |
000075TMCEX35 |
Marchio: |
WE LIKE GREEN
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Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
ARIX S.p.A. Viale Europa, 23 I-46019 Viadana (Mantova) ITALIA |
In data 03/08/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 15/10/2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Anche uno slogan può essere registrato come marchio. Il richiedente ha un marchio precedente “Tonkita we like green” che non si differenzia molto dal segno oggetto della obiezione.
I prodotti della classe 21 non sarebbero relazionati con il concetto di ecologico quindi il richiedente domanda che siano accettati limitando la classe in modo da rispecchiare i prodotti del marchio precedente. Allo stesso modo richiede la limitazione dei prodotti oggetto della obiezione chiedendo di eliminare le classi 3 e 5.
Lo slogan sarebbe percepito solamente dal consumatore di lingua inglese.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
1 -Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21). In questo caso bisogna analizzare se questo potrebbe succedere con il segno in questione.
Ciò premesso e come da rilievo inviato l´Ufficio ha proceduto all’esame dei termini inglesi che formano il segno, ovvero “we”, “like” e “green”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati. Il segno è composto da una frase grammaticalmente corretta e pertanto non percepita come inusuale o insolita dal consumatore di riferimento.
L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico.
Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati, nonché il pubblico di riferimento (ovvero il consumatore medio di lingua inglese), l’Ufficio ritiene che la dicitura “We like green” può essere solamente considerata come uno slogan commerciale elogiativo il cui proposito è quello di comunicare una determinata informazione commerciale, ossia che i prodotti provengono da/sono rivolti a persone alle quali piace ciò che non è dannoso per l’ambiente, ovvero ciò che è ecologico. In questo caso, l´Ufficio considera che l´espressione non permette al pubblico di riconoscere una certa origine commerciale tale da poter permettere di ripetere l´esperienza.
Va osservato che il motivo per cui l’Ufficio ritiene che il segno sia carente di capacità distintiva non è la mancanza di originalità o di novità del medesimo, bensì la sua incapacità di fungere da indicatore dell’origine commerciale dei prodotti in questione, dal momento che il pubblico percepirà l’espressione “we like green” come un’informazione di carattere promozionale (, R 1475/2013-5, I’M SMART, § 21).
L´ufficio desidera far osservare al richiedente che uno slogan, affinché´ possa essere considerato avente un minimo di distintività intrinseca deve essere percepito come inaspettato o fantasioso. Al fine di ottenere tale risultato l´espressione deve contenere un certo intrigo o sorpresa. Tali elementi mancano dallo slogan in oggetto in quanto la struttura sintattica e quella grammaticale sono del tutto corrette, leggibili e comuni. No vi sono espedienti linguistici e/o stilistici insoliti. Non esiste un elemento particolare o impattante che possa introdurre un intrigo come per esempio un gioco di parole o un paradosso che avvierebbe nella mente del consumatore uno sforzo interpretativo o un processo mentale tale da innescare una connessione con l´origine commerciale dei prodotti e servizi del richiedente.
La capacità distintiva di un segno deve risultare evidente all’occhio del consumatore, prima facie, di modo che questi lo possa percepire direttamente come un segno identificativo dell´origine di un prodotto o servizio e l´Ufficio ritiene che il segno in oggetto manca di questa capacità.
Di conseguenza, il segno di cui alla domanda non consentirebbe al pubblico interessato di distinguere immediatamente e con certezza i prodotti del richiedente da quelli, identici o simili, di altra origine commerciale.
Per quanto riguarda l’argomento del richiedente rispetto al marchio registrato “Tonkita we like green”, va precisato innanzitutto che l’Ufficio deve esaminare il segno richiesto così come depositato e non in relazione ad altri marchi. Tuttavia, ciò premesso, va comunque rilevato che il marchio già registrato a cui il richiedente fa riferimento ha un elemento che nel segno in questione non è presente , ovvero il termine “TONKITA” che non ha un significato, che non ha connessioni con i prodotti richiesti e che quindi apporta una distintività alla espressione nel suo insieme. Mentre, nel segno oggetto della obiezione non vi è nessun elemento che risalti nell´espressione stessa. Quindi i due segni non sono comparabili né per struttura né per grado di distintività .
2 – L´Ufficio non concorda con il richiedente quando afferma che i prodotti della classe 21 non sarebbero abbinati al concetto di “green” ed ecologico. Innanzitutto si ricorda che l´obiezione si basa sulla mancanza di distintività , articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e non sulla descrittività quindi l´Ufficio non considera che il segno obbiettato indichi alcune caratteristiche dei prodotti della classe 21 ma che il segno sarebbe percepito come contente delle informazioni che tali prodotti possono essere non dannosi per l’ambiente, o essere fabbricati in maniera ecologica, ecc., ovvero provenire da/essere rivolti a persone che gradiscono ciò che è ecologico.
E´ un dato di comune esperienza trovare in commercio spugne, guanti o moci ecologici in plastica riciclata, per esempio, così come panni ecologici prodotti all´insegna del rispetto dell´ambiente.
A differenza di quanto affermato dal richiedente anche la scopa può essere considerata “green” in quanto realizzata con un processo innovativo senza additivi e con materiali riciclati e riciclabili al 100%, setole incluse, come da informazioni riportate nella pagina web del richiedente il quale presenta e offre prodotti denominati ”green” come quelli appena descritti.
3 - In relazione al fatto che la dicitura sarebbe percepita solamente dal pubblico di lingua inglese, si ricorda che ai fini di un respingimento, è sufficiente che il marchio sia descrittivo o privo di carattere distintivo in una qualsiasi lingua ufficiale dell´UE (sentenza del 03/07/2013, T-236, Neo, EU:T:2013:343,§ 57).
Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 18264914 è dichiarata non distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e quindi respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della presente decisione. Il ricorso deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720 EUR.
Stefania NUTI