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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/02/2021
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Laura Turini Viale Matteotti, 25 I-50121 Firenze (FI) ITALIA |
Fascicolo nº: |
018286105 |
Vostro riferimento: |
36EM/48/MUE |
Marchio: |
perdormire
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
Materassificio Montalese S.p.A. Via Prato, 16 I-51031 Agliana (PT) IT |
In data 07/09/2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 22/10/2020 la richiedente chiede una proroga di due mesi per replicare
all` obiezione dell’Ufficio.
In data 05/01/2021 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
La richiedente sottolinea che nel vocabolario della lingua italiana, non esiste nessun lemma “perdormire” e che tale parola è frutto di un’invenzione lessicale.
La richiedente ritiene che il font utilizzato e il fatto che i termini non risultino separati tra di loro, è tale da connotare il segno di quel minimo di capacità distintiva.
La richiedente considera che il pubblico avrà un grado di attenzione superiore alla media e sarà particolarmente accorto nell’acquisto dei prodotti visto che incidono sulla sua salute e benessere.
La richiedente sottolinea che il marchio è stato registrato a livello nazionale e europeo.
La richiedente rivendica che il marchio possiede distintività acquisita in seguito all’uso e trasmette documentazione al riguardo e ritiene che l’uso del marchio “perdormire” nella versione precedente possa valere a dimostrare il carattere distintivo acquisito del segno de quo essendo, quest’ultimo, una vera e propria evoluzione del logo precedente.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
Analisi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), RMUE
In primo luogo, occorre precisare che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Orbene, questo non è certamente il caso del marchio in oggetto.
1/
Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base a cui nel vocabolario della lingua italiana, non esiste alcun lemma “perdormire” ma tale parola è frutto di un’invenzione lessicale, perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,
non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’Ufficio non ritiene che la parola “per dormire” sia il frutto di un’invenzione lessicale in quanto la dicitura è grammaticalmente corretta e anche se le due parole “ per ” e “dormire” sono attaccate, non saranno pertanto percepite come inusuali dal consumatore di riferimento. Esse trasmettono un messaggio chiaro e inequivoco: “per dorrmire” e invocheranno che i prodotti e servizi sono finalizzati a facilitare il sonno.
Perché un marchio costituito da un termine risultante da una combinazione di elementi sia considerato descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, non è sufficiente che un eventuale carattere descrittivo venga constatato per ciascuno dei detti elementi. Tale carattere deve essere constatato anche per il il termine stesso (12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Per le ragioni suesposte il segno non può essere considerato un’invenzione lessicale, contrariamente a quanto affermato dalla richiedente.
2/
Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base il segno in questione, possiede una stilizzazione grafica, tutt’altro che trascurabile , a parere dell’Ufficio, gli elementi che la richiedente qualifica come distintivi – rafforzano, al contrario, la tesi secondo la quale il marchio è carente di capacità distintiva.
La grafia impiegata per la parola
è quella di un semplice carattere in
grassetto e anche se tondeggiante, privo di qualsivoglia originalità.
Lo stesso si può dire dell’elemento figurativo del cuore al posto
del puntino della lettera “i” che, anche se a forma cuore rosso,
è privo di qualsivoglia originalità, peculiarità o forma insolita
e il consumatore è già ampiamente esposto a immagini o forme di
questo tipo.
3/
Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base il pubblico avrà un grado di attenzione superiore alla media e sarà particolarmente accorto nell’acquisto dei prodotti visto che incidono sulla sua salute e benessere, è importante constatare che il fatto che il pubblico di riferimento abbia un grado di attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno.
Se è certamente vero che il livello di attenzione del pubblico di riferimento è, per definizione, più elevato di quello del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato" (12/07/2012, C‑311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Considerando la natura del marchio, i prodotti e
servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il
consumatore medio e sia il pubblico specializzato), l’Ufficio
ritiene che la dicitura “
”
non può che essere considerata come un messaggio
destinato a evidenziare che i prodotti ai quali si applica la
presente obiezione, come ad esempio, letti,
cuscini, sacchi a pelo o i servizi relativi alla vendita e
commercializzazione di tali prodotti, fono finalizzati al riposo in
quanto composti da materiali
che svolgono un ruolo chiave in termine di influenza sul benessere e
la salute del consumatore .
Va inoltre ricordato che un marchio costituito da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono: ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi ...
(12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Questo non è sicuramente il caso del marchio in esame. L’Ufficio è infatti del parere che il pubblico di riferimento sarà perfettamente in grado di riconoscere nel caso di specie la dicitura ” perdormire ”.
Ciò premesso, è evidente che la combinazione delle parole “per” e “dormire” è facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento e in buona sostanza si tratta della mera giustapposizione di due termini, la quale dà vita ad un’espressione dotata di un preciso significato in relazione ai prodotti e servizi obiettati, e poco importa se il pubblico sarà particolarmente accorto nell’acquisto dei prodotti visto che incidono sulla sua salute e benessere: il marchio non è distintivo perché si compone di parole generiche che tutti i consumatori italiani capiscono.
Per le ragioni anzidette, il marchio non è capace di comunicare al pubblico destinatario la provenienza imprenditoriale della merce e dei servizi indicati nella domanda.
4/
Per quanto riguarda l'argomento della Richiedente in base a cui l’EUIPO ha già concesso marchi, aventi caratteristiche verbali e figurative simili al marchio oggetto della domanda, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Infine per quanto riguarda le decisioni nazionali cui fa riferimento il richiedente, in base alla giurisprudenza consolidata: il regime dell'Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo con il proprio insieme di obiettivi e norme ad esso specifici; è autosufficiente e si applica in modo indipendente da qualsiasi sistema nazionale ... Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutato solo in relazione alle pertinenti norme dell'Unione. Pertanto l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
5/
Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base a cui il segno possiede distintività acquisita in seguito all’uso , l’Ufficio ricorda che In forza dell’articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico ... .
In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate ... .
In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Comunità in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento ... .
In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta ... .
In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto ... .
(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Nel presente caso è quindi necessario determinare se una parte significativa dei consumatori residenti all’interno dell’ Unione europea sia stata “esposta” al segno in esame al punto tale da essere immediatamente in grado di riconoscerlo come l’indicazione di una ben determinata origine imprenditoriale.
La documentazione presentata in data 18/05/2016 consiste di:
Screen shot del sito web della società de richiedente datato 26/12/2020, cartina dell’ Italia che mostra dove sono collocati gli store “perdormire”, e fotografie del negozio “perdomire” ad Atene, in Finlandia, della vetrina dello store “perdormire” a Praga, in Macedonia, in Polonia, a Praga.
Cataloghi, ed investimenti pubblicitari e in particolare: catalogo relativo ai prodotti “perdormire” anteriore al 2005, catalogo generale datato Gennaio 2005, catalogo generale relativo ai prodotti perdormire anno 2006, catalogo 2013 in lingua inglese, catalogo generale “PerDormire” novembre 2015, catalogo “PerDormire” generale in lingua tedesca relativo al 2016, catalogo “PerDormire” generale in lingua francese relativo al 2016, listino prezzi in lingua francese anno 2016, catalogo generale 2017, catalogo generale 2018, catalogo generale in lingua inglese 2019, catalogo in lingua francese 2019, catalogo generale 2020 e listino prezzi 2020 (allegato 2)
Partecipazioni a eventi e fiere: il Materassifico Montalese s.p.a. ha partecipato e partecipa a prestigiose Fiere nazionali ed internazionali del settore e in particolare, al Salone del Mobile di Milano, al Fuori Salone , alla Fiera Internazionale Forniture China dal 2008 al 2011, alla Fiera di Bruxelles per il 2010-2011, al IFFS, international furniture fair Singapore, nel 2010, al Salone del mobile di Bruxelles nel 2011, alla Fiera del mobile a Shanghai nel 2011, alla Fiera di Birmingham nel 2012, alla fiera internazionale di Colonia negli anni 2015-2019, all’Esprit Meuble di Parigi anni 2015-2016, alla Fiera IMM a Colonia ogni anno a gennaio (allegati da 3 a 13.
Pubblicità: oltre alla documentazione che comprova la partecipazione alle Fiere nazionali ed internazionali del settore e tutta la pubblicità e le sponsorizzazioni relative ( allegati da 2 a 13) , il richiedente allega l’utilizzo di testimonial di prestigio italiani come il Sig. Ale &Franz e la showgirl Alena Seredova che è testimonial dei prodotti “PerDormire” dal 2010, sponsorizzazione di eventi calcistici con cartelloni pubblicitari che contengono il marchio perdormire (allegati da 14 a 16). La società richiedente, con il marchio PerDormire, sostiene inoltre il Pistoia Basket 2000 ed è Gold Sponsor della squadra che milita in serie A (allegati 21 e 22) e allega fatture riferite ai fornitori relativi al settore pubblicitario (allegato 22.1). Il richiedente allega altresì Spot televisivi andati in onda nelle principali rete televisive italiane, pubblicità anche mediante l’utilizzo di volantini e brochure (allegato 23)
Quota di mercato: il richiedente allega l’analisi di bilancio comparativa effettuata da Databank (allegato 23, pp. 77 e seguenti), che mostra che il Materassificio Montalese è alla seconda posizione nella classifica dei produttori del settore, sia sul mercato interno che sui mercati esteri con il proprio brand “PerDormire” e che la società richiedente è un’azienda leader nel segmento dei materassi a schiuma. Il richiedente allega altresì Il trend di forte crescita del fatturato totale nel 2018 (+ 13,7%) ed il notevole incremento delle vendite sui mercati esteri - +21,3% ( allegato 23, pp. 77 e seguenti e allegato 24).
Rassegna stampa e premi ricevuti. Il richiedente allega che il marchio de quo è stato ed è sponsorizzato anche nei maggiori quotidiani nazionali italiani tra cui IlSole24ore e allega altresì:
articoli di stampa e pubblicazioni su riviste specializzate con relativa dichiarazione di terzietà da parte dell’agenzia che ne ha curato la collezione (allegato 27A). In particolare, si allega: Rassegna stampa 2017, Rassegna stampa 2017-2018, Rassegna stampa 2020, Rassegna stampa 2018, Rassegna stampa 2018 (allegati da 25.B1 a 25B.9 e da 26.1 a 26.4 per ulteriori articoli).
la collaborazione tra Materassificio Montalese S.p.A con il designer di fama internazionale Fabio Novembre e la partecipazione al programma televisivo italiano “Boss in Incognito”.
il premio ricevuto “Company To Watch” per il 2018 assegnato da “Cerved” , il più grande Information Provider in Italia e una delle principali agenzie di rating in Europa a Materassificio Montalese. (allegato 28)
sondaggi di opinione: Il richiedente allega l’ indagine di mercato curata dalla società BVA-DOXA incaricata di determinare il livello di conoscenza del brand PerDormire. Dopo 606 interviste online ad a un campione della popolazione italiana di età fra i 25 e i 64 emerge che, il marchio “PerDormire” ,sul mercato italiano, è conosciuto dal 53% degli intervistati i quali ne riconoscono il nome o il logo (allegato 29). Il richiedente allega altresì la presenza social di PerDormire su Facebook che risale al 2011, l’utilizzo dell’hashtag #PerDormire risale al 2013, la relazione svolta dall’Agenzia di Web Marketing e Social Media BeeSocial che analizza la presenza del brand nei principali social network (allegato 30).
L’ uso del segno “PER DORMIRE” come nome a
dominio. La società richiedente è altresì titolare di numerosi
domini Internet incorporanti il marchio “PerDormire”(allegato
31).
Fatture con riferimento al territorio italiano, parte del territorio dell’Unione Europea e parte del territorio internazionale dal 1015 al 2020 e più in particolare in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.
L‘Ufficio ritiene che la documentazione trasmessa non sia in grado di dimostrare il carattere distintivo del marchio in quanto come già precisato, il richiedente del MUE deve presentare la prova che consenta all’Ufficio di accertare che almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata (15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata). La prova deve essere chiara e convincente. Il richiedente deve stabilire chiaramente tutti i fatti necessari a concludere con certezza che il marchio è stato usato come indicazione dell’origine, ossia che ha creato un nesso nella mente del pubblico di riferimento con i prodotti o servizi di un’impresa specifica, nonostante il fatto che, in assenza di tale uso, il segno in esame sarebbe privo del carattere distintivo necessario a stabilire tale nesso.
Le prove ed argomentazioni allegate dal richiedente non forniscono alcuna indicazione che sia in grado di dimostrare che a seguito dell’uso fato nel mercato almeno una parte significativa del pubblico di riferimento è in grado d’identificare i prodotti oggetto della domanda di marchio dell’Unione europea come originari dell’impresa del richiedente.
Se si considera che il pubblico di potenziali consumatori dei prodotti in questione deve ritenersi composto da milioni di potenziali acquirenti in tutto il territorio dell’Unione, il richiedente non ha fornito dati sufficienti che permettono all’Ufficio di stabilire la portata e la diffusione delle prove presentate.
Tutti gli estratti di cataloghi, brochure, articoli di stampa, partecipazioni a fiere, partecipazioni a programmi televisivi, varie collaborazioni, premio “Company To Watch” per il 2018, e relative fatture riguardano solo una minima parte del territorio dell’Unione, ossia indicano un certo uso del marchio sul territorio italiano.
Anche se vi sono state delle Fiere internazionali in Belgio (2010-2011) , in Germania (2015-2019) in Francia all’Esprit Meuble ( 2015-2016) e alla Fiera IMM in Germania ogni anno, è alquanto difficile determinare l’impatto che la partecipazione a fiere ha potuto avere nei confronti del pubblico di riferimento dell’Unione europea. Sebbene tali fiere possano essere state visitate da un pubblico internazionale, le prove non permettono di determinare la reale presenza del pubblico dell’Unione a questi avvenimenti e ancor meno se detta presenza si sia tradotta in un uso in grado di dotare di capacità distintiva un segno che di per sé ne è privo.
Anche le fatture presentate fanno riferimento al territorio italiano, e solo ad una parte del territorio dell’Unione Europea come Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria. Nessun riferimento ad esempio ad altri Stati membri dell’UE come l’ Olanda, la Spagna, la Lettonia, il Portogallo, paesi che economicamente e commercialmente sono mercati importanti e la mancanza di uso di questi territori non consente di sostenere che il marchio sia stato usato nel intera Unione europea.
Se si considera che il pubblico di potenziali consumatori dei prodotti e servizi in questione deve ritenersi composto da milioni di persone in tutto il territorio dell’Unione, i suddetti dati di vendita appaiono esigui, oltre che non supportati da quote di mercato ed altri dati che permettano di stabilire la reale presenza del segno nel mercato.
Pertanto, sulla base del materiale presentato, risulta impossibile concludere con ragionevole certezza che una parte significativa del pubblico dell’Unione di sia stata effettivamente “esposta” al segno in esame al punto di percepire il medesimo come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale e non come indicativo di una caratteristica dei prodotti e poco importa se il segno sia o meno una evoluzione del logo precedente.
Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che l’applicazione dell’articolo 7, articolo 3 RMUE sia da considerarsi esclusa.
Conclusione
Per i motivi menzionati in precedenza nella
presente decisione, e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettere b), c), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2,
RMUE, con la presente si respinge il MUE
n. 018286105
per tutti i seguenti prodotti e servizi oggetto della domanda:
Classe 10: Materassi per uso medico; cuscini per uso medico.
Classe 20: Materassi; letti; materassi in gommapiuma; materassi ad aria per uso non
medico; materassi con molle interne; materassi per letti; cuscini; cuscini di sostegno per il collo gonfiabili; cuscini di supporto per il collo; cuscini ad aria per uso non medico; guanciali gonfiabili; capezzali; guanciali; reti per letti; reti a doghe per letti; poltrone; pouf; divani; tappetini da riposo [cuscini o materassi]; materassi in lattice.
Classe 24: Tessuti; biancheria da letto; coperte da letto; piumini; trapunte; lenzuola;
sacchi a pelo; piumini [copripiedi]; stoffe; tela per materassi; tessuti non
tessuti; tessuti per la biancheria.
Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio, online e all'ingrosso di materassi per uso
medico, cuscini per uso medico, materassi in gommapiuma, materassi ad
aria per uso non medico, materassi con molle interne, materassi, materassi per letti, cuscini, cuscini di sostegno per il collo gonfiabili, cuscini di supporto per il collo, cuscini ad aria per uso non medico, guanciali gonfiabili, capezzali, letti, guanciali; servizi di vendita al dettaglio, online e all'ingrosso di biancheria da letto, coperte da letto, piumini, trapunte, lenzuola, sacchi a pelo; servizi di vendita al dettaglio,
online e all'ingrosso di piumini [copripiedi], stoffe, tela per materassi, tessuti non tessuti, tessuti per la biancheria; servizi di vendita al dettaglio, online e all'ingrosso di reti per letti, reti a doghe per letti, poltrone, pouf, divani, tappetini da riposo [cuscini o materassi], materassi in lattice, tessuti.
La domanda può proseguire per i restanti prodotti e servizi delle classi 24 e 35:
Classe 24: Asciugamani; asciugamani da bagno; asciugamani di spugna;
asciugamani in tessuto; copritavoli; asciugamani da toilette in materie
tessili; asciugamani in materie tessili; biancheria da bagno eccettuati i
capi d'abbigliamento; biancheria da tavola in materia tessile; canovacci
per la tappezzeria o per il ricamo; centri tavola [non di carta]; fazzoletti di
tela in materie tessili; fodere (di protezione-) per mobili; tende in materia
tessile o in materia plastica; tende per doccia in tessuto o materie
plastica; tessuti per ammobiliamento; portiere [tende]; rivestimenti (per
mobili-) in materie tessili.
Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale;
lavori di ufficio; affitto di spazio pubblicitario su qualsiasi media di comunicazione; consultazione professionale di affari; consulenza nella direzione degli affari; consultazioni per questioni riguardanti il personale; contabilità; decorazione di vetrine; diffusione di annunci pubblicitari; diffusione [distribuzione] di campioni; dimostrazione pratica di prodotti; distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni]; elaborazione di statistiche; fatturazione; informazioni e
consulenza commerciale ai consumatori; locazione di spazi pubblicitari; marketing; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; pubblicazione di testi pubblicitari; pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; pubblicità per corrispondenza; pubblicità per posta; pubblicità radiofonica; pubblicità televisiva; servizi di consulenza per l'organizzazione degli affari; servizi di vendita al dettaglio, online e all'ingrosso di copritavoli, asciugamani da toilette in materie tessili,
asciugamani in materie tessili, biancheria da bagno eccettuati i capi d'abbigliamento, biancheria da tavola in materia tessile, canovacci per la tappezzeria o per il ricamo; servizi di vendita al dettaglio, online e all'ingrosso di centri tavola [non di carta], fazzoletti di tela in materie tessili, fodere (di protezione-) per mobili, portiere [tende], rivestimenti (per mobili-) in materie tessili, tende in materia tessile o in materia plastica, tende per doccia in tessuto o materie plastica, tessuti per ammobiliamento, asciugamani, asciugamani da bagno, asciugamani di spugna, asciugamani in tessuto.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mariella MATTERA RICIGLIANO
Allegato: Notifica dei motivi di rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea, del 07/09/2020.