DIVISIONE D’OPPOSIZIONE




OPPOSIZIONE N. B 2 416 801


Eurospital S.p.A., Via Flavia, 122, 34147, Trieste, Italia (opponente), rappresentata da De Simone & Partners S.p.A., Via Vincenzo Bellini, 20, 00198, Roma, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


MV Food & Services S.r.l., Via Vittorio Veneto no. 4 Mercatello, 06055, Marsciano Perugia, Italia (richiedente), rappresentata da Gruppo C. & C. Consulenti e Legali, Via Mario Angeloni No. 1/F, 06124, Perugia, Italia (rappresentante professionale).


Il 22/08/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L’opposizione n. B 2 416 801 è totalmente respinta.


2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.



NOTA PRELIMINARE


A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.



MOTIVAZIONE:


L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 953 113 per il marchio figurativo , vale a dire contro tutti i prodotti nelle classi 29 e 30. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n.  6 458 483 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.



RILIEVI PRELIMINARI


In data 04/06/2018 l’Ufficio inviava una lettera all’opponente informandolo che il marchio anteriore dell’Unione europea n. 6 458 483 non era stato rinnovato e dando un termine di due mesi dalla notifica per inoltrare una richiesta scritta di decisione al riguardo. L’opponente non ha inoltrato nessuna richiesta entro il termine previsto.


Tuttavia, l’Ufficio non ha ancora provveduto alla relativa trascrizione sul registro e pertanto tale marchio appare tuttora registrato.


La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente dell’Unione europea n. 6 458 483 dal momento che questo costituisce lo scenario più favorevole per l’opponente come verrà esplicitato più avanti nella sezione e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione della presente decisione.



RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE


Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.



  1. I prodotti


I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:


Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.


Classe 30: Tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.




I prodotti contestati sono i seguenti:


Classe 29: Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (incluse noccioline e legumi); Olii e grassi alimentari; Prodotti caseari e loro surrogati; Uova e prodotti a base di uova; Carni; Budini a base di latticini; Condensato di pomodori; Insalate pronte; Pasti cotti principalmente a base di pesce; Paste per minestre; Piatti cotti pronti costituiti interamente o principalmente da pollame; Piatti cotti pronti costituiti interamente o principalmente da carne; Piatti pronti a base di carne [in cui la carne è l'ingrediente principale]; Piatti cotti pronti costituiti interamente o principalmente da selvaggina; Piatti pronti contenenti [principalmente] pancetta; Piatti pronti contenenti [principalmente] pollo; Piatti pronti di carne; Piatti pronti principalmente a base di carne; Piatti pronti contenenti uova [principalmente]; Snack a base di frutta; Salse.


Classe 30: Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; Baguette ripiene; Basi per pizza; Basi precotte al forno per pizza; Calzoni; Cracker al riso; Lasagne; Panini imbottiti contenenti pollo; Panini imbottiti tostati; Paste alimentari ripiene; Pasticceria salata; Piatti di riso pronti; Piatti pronti a base di pizza; Piatti essenzialmente a base di pasta; Piatti principalmente a base di riso; Piatti pronti asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste alimentari; Piatti pronti contenenti pasta; Piatti pronti costituiti principalmente da riso; Piatti pronti in forma di pizza; Prodotti alimentari per snack a base di farina di pane biscottato; Prodotti alimentari per spuntini a base di amidi di cereali; Prodotti alimentari per spuntini a base di farina di mais; Ravioli; Snack a base di farina di cereali; Snack a base di farina di patate; Snack a base di farina di riso; Snack a base di farina di soia; Snack a base di frumento; Snack a base di frumento integrale; Snack a base di mais; Salse; Salse [condimenti].


Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.



  1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione


Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.


Nel presente caso, i prodotti che sono considerati essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.



  1. I segni






Marchio anteriore


Marchio impugnato



Il territorio di riferimento è l’Unione europea.


La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste di un triangolo con angoli stondati e base frastagliata all’interno del quale è raffigurata una lettera ‘M’ con decoro solare attorno, al di sotto del quale si trova l’elemento verbale ‘Le Mediterranee’.


Il segno impugnato è un marchio figurativo che consiste di un elemento figurativo a forma di cuore composto da tre elementi, ovvero foglie di basilico nella parte superiore e palline rosse e bianche, simili a pomodori e mozzarelle, che compongono il cuore e richiamano i colori della bandiera italiana.


Il termine ‘MEDITERRANEE’ del marchio anteriore e ‘MEDITERRANEAE’ del segno impugnato verranno intesi dai consumatori come un riferimento al Mar Mediterraneo o alla zona del Mediterraneo.


L’opponente sostiene che una parte del pubblico di riferimento non intenderà ‘MEDITERRANEE’.


Il Mar Mediterraneo è una delle aree geografiche più conosciute al mondo, con una storia sociale, culturale e politica universalmente riconosciuta. È quasi inconcepibile immaginare che esistano gruppi di consumatori nell'Unione europea che non si siano mai imbattuti nella loro vita in tale termine e non comprendano il suo significato e ciò a cui si riferisce.


Il Mar Mediterraneo e i paesi che lo circondano sono ben noti nell'immaginario popolare come un'area in cui, grazie agli effetti benefici del sole, del mare, del clima e della dieta, le persone godono di uno stile di vita sano. La stessa percezione aderisce a tutti i paesi che si affacciano sul mare e non si limita a nessuna località particolare.


Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che tali elementi siano deboli per i prodotti in questione (8/02/2016, R 3054/2014-5, AGUA DE MAR (fig.) / MEDITERRANEA AGUA DE MAR (fig.) et al., § 29).


L’elemento ‘Le’ del marchio anteriore sarà inteso, almeno da una parte del pubblico di riferimento, per esempio il pubblico di lingua francese, come articolo determinativo maschile singolare che si riferisce a ‘MEDITERRANEE’. L’espressione ‘Le Mediterranee’ verrà dunque percepita nel suo insieme e pertanto l’elemento ‘LE’ ha anch’esso un modesto carattere distintivo. Per un’altra parte del pubblico l’elemento ‘LE’ non ha alcun significato ed è pertanto distintivo.


La lettera ‘M’ del marchio anteriore sarà intesa come tale dal pubblico di riferimento e si considera distintiva posto che non ha alcuna relazione diretta ed immediata con i prodotti in questione.


Il sole è spesso relazionato a prodotti alimentari e presenta un carattere distintivo limitato per i prodotti in questione dal momento che sarà visto come un ornamento abbastanza comune in relazione a prodotti che possono originare dalla natura o essere coltivate in condizioni naturali.


Lo sfondo del marchio impugnato ha carattere decorativo.


L’elemento figurativo a forma di cuore rinforza l’idea che il consumatore amerà i beni e sarà percepito anche come un riferimento all’Italia. Si ritiene pertanto che tale elemento sia debole.


La dicitura ‘Healthy Mediterranean Flavours’ del segno impugnato sarà inteso, almeno da una parte del pubblico di riferimento, per esempio il pubblico di lingua inglese come ‘sani sapori mediterranei’. Si ritiene che tale elemento sia debole per i prodotti relativi.


L’opponente sostiene che ‘Le Mediterranee’ sia l’elemento dominante del marchio anteriore. La divisione d’Opposizione non condivide quanto sostenuto dall’opponente e ritiene invece che il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.


L’elemento figurativo e la dicitura ‘MEDITERRANEAE’ sono gli elementi dominanti del segno impugnato in quanto dotati di maggiore impatto visivo.


Visivamente, i segni coincidono in termini di ‘M-e-d-i-t-e-r-r-a-n-e-*-e’ dell’elemento ‘MEDITERRANEE’ del marchio anteriore e dell’elemento ‘MEDITERRANEAE’ del segno impugnato (entrambi elementi deboli). Tuttavia, essi differiscono nell’elemento ‘Le’ e la lettera ‘M’ del marchio anteriore, nella lettera ‘A’ e nella dicitura ‘Healthy Mediterranean Flavours’ del segno impugnato e negli elementi figurativi dei marchi.


Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.



Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘M-e-d-i-t-e-r-r-a-n-e-*-e’ dell’elemento ‘MEDITERRANEE’ del marchio anteriore e dell’elemento ‘MEDITERRANEAE’ del segno impugnato (entrambi elementi deboli). La pronuncia differisce nel suono della lettera ‘M’, delle lettere ‘Le’ del marchio anteriore, nella lettera ‘A’ e nella dicitura ‘Healthy Mediterranean Flavours’ del segno impugnato. Si ritiene tuttavia che la lettera ‘M’ del marchio anteriore e la dicitura ‘Healthy Mediterranean Flavours’ del segno impugnato probabilmente non verranno pronunciati, la prima lettera ‘M’ in quanto parte integrante dell’elemento figurativo del sole e la seconda dicitura ‘Healthy Mediterranean Flavours’ in ragione della posizione secondaria e delle ridotte dimensioni.


Pertanto, i segni sono foneticamente simili in ridotta misura.



Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che entrambi i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono simili in ridotta misura dal momento che il significato comune è debole.


Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.



  1. Carattere distintivo del marchio anteriore


Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.


L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.


Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione.



  1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione


Per ragioni di economia procedurale, si è ritenuto opportuno presumere che i prodotti

dei marchi in conflitto siano nella loro totalità identici. I prodotti sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione è medio. Il carattere distintivo del marchio anteriore è da considerarsi modesto.

I marchi in conflitto sono visualmente, foneticamente e concettualmente simili ma solo in misura ridotta.


Tuttavia, come precedentemente indicato, sia il marchio anteriore che quello impugnato sono interamente costituiti da elementi deboli. Di conseguenza, gli elementi in comune tra i segni (il fatto che i marchi abbiano in comune le lettere ‘M-e-d-i-t-e-r-r-a-n-e-*-e’ dell’elemento ‘MEDITERRANEE’ del marchio anteriore e dell’elemento ‘MEDITERRANEAE’ del segno impugnato) non hanno un rilievo decisivo nell’ambito della presente comparazione. Di maggiore rilevanza sono, invece, le differenze tra i segni. Si ritiene, infatti, che le diverse modalità di rappresentazione dei singoli elementi dei marchi, nonché la disposizione ed i colori di tali componenti, determinino nel consumatore rilevante un’impressione complessiva totalmente differente. Ciò anche in ragione del fatto che i consumatori, non considerando nessuno degli elementi costitutivi dei marchi come distintivo, percepiranno i marchi come l’insieme dei loro elementi (colori, disposizione, elementi grafici), nella loro peculiare configurazione grafica.


La scarsa somiglianza tra i marchi non è sufficiente a generare un rischio di confusione anche in presenza di prodotti identici. Il basso livello di somiglianza si basa interamente su elementi che sono deboli. Sebbene questi elementi non debbano essere ignorati nell'analisi globale, essi non riescono comunque a dominare sufficientemente i marchi in modo tale da produrre una forte impressione di somiglianza tra loro (cfr. Per analogia 03/09/2010, T 472/08, 61 a nossa alegria, EU: T: 2010: 347, e la giurisprudenza ivi citata).


I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all’impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T‑488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).


L’opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.


Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).


Sebbene l’Ufficio abbia il dovere di esercitare i propri poteri conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione, le modalità di applicazione di tali principi devono essere compatibili con il rispetto della legalità. Occorre altresì sottolineare che ciascun caso deve essere valutato sulla base delle relative peculiarità: l’esito dipenderà dai criteri applicabili ai fatti in esame, ivi comprese, ad esempio, le dichiarazioni rese, le argomentazioni addotte e la documentazione presentata dalle parti. Infine, le parti coinvolte in un procedimento dinanzi all’Ufficio non possono fare affidamento su potenziali atti illeciti commessi a favore di terzi, né sfruttarli a proprio vantaggio al fine di garantire che la decisione adottata sia identica a una precedente.


Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla divisione d’Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.


Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.


L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:


  • La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 8 807 811 per il marchio figurativo .


  • La registrazione di marchio internazionale n. 1 076 073 per il marchio figurativo che designa l’Unione europea.



Gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente sono meno simili al marchio contestato. In particolare, essi contengono parole aggiuntive quali ‘piaceri’ e ‘pleasures’ che non sono presenti nel marchio contestato e la modalità di rappresentazione di tali segni è meno simile a quella del marchio contestato. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.




SPESE


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.


Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.


Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.





Divisione d’Opposizione



Riccardo RAPONI


Francesca CANGERI SERRANO

Andrea VALISA


Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Latest News

  • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
    May 28, 2021

    For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

  • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
    May 27, 2021

    Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

  • UNO & UNA | DECISION 2661950
    May 22, 2021

    Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)