DIVISIONE D’OPPOSIZIONE




OPPOSIZIONE N. B 2 438 243


Pala di Mario Pala e C. S.S. Agricola, Via Verdi, 7, 09040 Serdiana (CA), Italia (opponente), rappresentata da Aurelio Richichi, Via Cola di Rienzo 212, 00192 Roma, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


Caiarossa S.r.l. Società Agricola, Pod. Serra all'Olio 59, 56046 Riparbella (PI), Italia (richiedente), rappresentata da Fumero S.r.l., Via Sant'Agnese 12, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale).


Il 29/04/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L'opposizione n. B 2 438 243 è accolta per tutti i prodotti contestati.


2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 140 116 è totalmente respinta.


3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR.



MOTIVAZIONE:


L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 140 116. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 836 629. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.



RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE


Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.


L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 836 629.





  1. I prodotti


I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:


Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).


I prodotti contestati sono i seguenti:


Classe 33: Vino.


Il vino contestato è compreso nell'ampia categoria delle bevande alcoliche (tranne le birre) dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.



  1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione


Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti.


Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.



  1. I segni



ESSENTIJA


ESSENZIA DI CAIAROSSA



Marchio anteriore


Marchio impugnato


Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.


La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento che non assocerà i marchi in questione ad alcun significato, quale ad esempio quella dotata di una sufficiente conoscenza della lingua danese.

I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.


Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “ESSEN-I-A” dei termini “ESSENTIJA” del marchio anteriore ed “ESSENZIA” del marchio contestato. Tuttavia, essi differiscono nella sesta lettera “Z” del termine “ESSENZIA” del marchio contestato e nelle lettere “T” e “J”, che sono la sesta e l’ottava lettera del marchio anteriore. Inoltre, i segni differiscono nei due termini “DI CAIAROSSA” del marchio contestato.


Le prime parti dei marchi in conflitto sono quasi identiche. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.


Alla luce di quanto sopra, la Divisione d’Opposizione ritiene che i segni siano simili in media misura.


Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “ESSEN-IJA” del marchio anteriore e “ESSEN-IA” del marchio contestato, presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della sesta lettera dei termini “ESSENTIJA” ed “ESSENZIA”, ovvero “T” e “Z”, le quali sono tuttavia consonanti affini, dato che fanno entrambe parte della famiglia delle consonanti alveolari, nonché nel suono delle parole “DI CAIAROSSA” del marchio contestato, che non hanno controparte nel segno anteriore.


Pertanto, i segni sono simili in media misura.


Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.


Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.



  1. Carattere distintivo del marchio anteriore


Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.


L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.


Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.



  1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione


I prodotti nella classe 33 coperti dai marchi in conflitto sono identici. Il livello di attenzione sarà medio.


I marchi presentano somiglianze sia dal punto di vista visivo che fonetico. È vero che il marchio contestato presenta due termini aggiuntivi. Tuttavia, non si può non notare come uno di essi, ovvero la parola “DI” sia estremamente breve, e quindi possieda necessariamente minor rilevanza nell’equilibrio dei vari elementi del segno, mentre il termine “CAIAROSSA” si trovi in terza posizione, il che lo rende un elemento con minor capacità di attirare l’attenzione dei consumatori.


A ciò si aggiunga che l’unico termine che forma il marchio anteriore e il primo termine del marchio contestato sono quasi identici. La loro somiglianza è soprattutto considerevole da un punto di vista fonetico. È infatti solo una consonante a renderli diversi, peraltro posta in sesta posizione e, come visto sopra nella presente decisione, appartenente alla medesima famiglia fonetica detta alveolare.


Si deve poi tenere a mente che i prodotti identici nella classe 33 presentano un metodo peculiare di ordinazione. Ne discende che possa essere attribuita maggiore importanza alla somiglianza fonetica tra i segni. Il Tribunale ha sostenuto, per esempio, che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che serve ad identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu (sentenze del 23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; del 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; del 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38).


La Divisione d’Opposizione rammenta altresì che si debba tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


Inoltre, valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Considerato quanto sopra, e in particolare l’identità tra i prodotti e la quasi identità fonetica del primo elemento del marchio contestato rispetto all’unico elemento che compone per intero il marchio anteriore, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua danese. Come in precedenza specificato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.


Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 8 836 629 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.


Poiché la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 836 629 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare l’altro diritto anteriore invocato dall'opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).



SPESE


Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.


Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.


Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.





La Divisione d’Opposizione


Karin KUHL

Andrea VALISA

Michele M.

BENEDETTI-ALOISI


Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.


L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).


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