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DIVISIONE D’OPPOSIZIONE |
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OPPOSIZIONE N. B 2 430 901
Natural Nutrition, Espace entreprises Quartier les Moulins, 84400 Gargas, Francia (opponente)
c o n t r o
Elisa Pavesi, Via dei Ciliegi 13, 47833 Morciano di Romagna (RN), Italia (richiedente).
Il 14/04/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione
n. B
2. La tassa di opposizione non sarà rimborsata.
MOTIVAZIONE:
L'opponente
ha presentato opposizione contro la domanda di marchio dell’Unione
europea n.
(FR 3 662 489) |
KLAMAUP |
Marchio anteriore |
Marchio impugnato |
AMMISSIBILITÀ
Ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 6, RMUE, se la lingua scelta per l’opposizione non è né la lingua della domanda di marchio né la seconda lingua indicata all’atto del deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione deve presentare una traduzione o nella lingua della domanda del marchio, purché sia una lingua dell’Ufficio, o nella seconda lingua indicata all’atto del deposito della domanda di marchio.
Ai sensi della regola 16, paragrafo 1, REMUE, il termine, di cui all’articolo 119, paragrafo 6, RMUE, entro il quale l’opponente deve presentare una traduzione della sua opposizione è di un mese dalla scadenza del termine per l’opposizione.
Ai sensi della regola 17, paragrafo 3, REMUE, se l’opponente non presenta una traduzione secondo quanto richiesto dalla regola 16, paragrafo 1, REMUE, l’opposizione è respinta in quanto inammissibile. Se l’opponente presenta una traduzione incompleta, la parte dell’atto di opposizione che non è stata tradotta non viene presa in considerazione ai fini dell’ammissibilità.
Nel presente caso, la prima e la seconda lingua della domanda sono l’italiano e l’inglese. L’opposizione è stata presentata in francese. Il termine per presentare opposizione scadeva il 16/09/2015. Di conseguenza il termine previsto per presentare la traduzione in italiano o in inglese dell’atto di opposizione scadeva il 16/10/2015.
L’opponente non ha presentato una traduzione dell’atto di opposizione entro il termine previsto.
L’Ufficio ha informato l’opponente della irregolarità nella notifica dell’11/11/2015. All’opponente è stato concesso un termine di due mesi, con scadenza il 23/01/2016, per presentare osservazioni in merito.
L’opponente non ha risposto nel termine prescritto.
L’opposizione deve quindi essere respinta in quanto inammissibile.
La tassa di opposizione non sarà rimborsata. Secondo la regola 18, paragrafo 5, REMUE, l’Ufficio provvederà a restituire la tassa di opposizione solamente in caso di ritiro e/o limitazione della domanda di marchio durante il periodo di riflessione.
La Divisione d’Opposizione
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Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.