DIVISIONE DI ANNULLAMENTO




ANNULLAMENTO N. 12 415 C (NULLITÀ)


DLS S.r.l., Via del Progresso n. 10, 35010 Vigonza (PD), Italia (richiedente), rappresentata da Dr. Modiano & Associati S.p.A., Via Meravigli n. 16, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


Ju-Store Limited, Office 2, Greswolde House, 197b Station Road, B93 0PU Knowle, Warwickshire, Regno Unito (titolare), rappresentata da Forresters, Rutland House, 148 Edmund Street, B3 2JA Birmingham, Regno Unito (rappresentante professionale).



Il 21/06/2016, la Divisione di Annullamento emana la seguente



DECISIONE


1. La domanda di nullità è accolta.


2. Il marchio dell’Unione europea n. 13 959 606 è dichiarato interamente nullo.


3. La titolare del MUE sopporta l’onere delle spese, fissate in Euro 1 150.



MOTIVAZIONI


In data 26/01/2016, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio denominativo dell’Unione europea n. 13 959 606 “Ju'Sto” (nel prosieguo, ‘il MUE contestato’), depositato il 17/04/2015 e registrato il 24/08/2015.


La domanda è diretta contro tutti i prodotti e servizi coperti dal MUE contestato, vale a dire:


Classe 9: Occhiali da sole; articoli ottici per lo sport; occhiali di protezione; visiere; accessori ottici; cordicelle, astucci per occhiali; parti e accessori per i suddetti prodotti.


Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio in materia di occhiali da sole, occhiali per lo sport, occhiali protettivi, visori, accessori ottici, cordoncini per occhiali, astucci per occhiali, orologi da polso e da tasca, cinturini d'orologi, orologi da parete, gioielleria, portachiavi [ciondoli o catenelle], portachiavi ad anelli in metalli preziosi, gioielleria e scatole, astucci e rotole per orologi, borse, borsette, zaini, valigeria, cartelle, borsellini, portafogli da uomo, parti ed accessori per i suddetti articoli, abbigliamento, calzature, cappelleria.


La domanda si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 656 602, depositato il 03/02/2015 e registrato il 23/11/2015, per il seguente segno figurativo:



La richiedente ha basato la domanda su tutti i prodotti coperti dal marchio anteriore, vale a dire:


Classe 9: Occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali antiabbaglianti, occhiali da sport, occhialini per il nuoto, astucci per occhiali da vista e da sole, lenti per occhiali da vista e da sole, montature di occhiali da vista e da sole, catenelle per occhiali da vista e da sole, cordoncini per occhiali da vista e da sole, occhiali a molla, astucci per occhiali a molla, catenelle per occhiali a molla, cordoncini per occhiali a molla; montature per occhiali a molla, lenti di correzione (ottica); apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disc, DVD e altri supporti di registrazione digitali; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, elaboratori elettronici; software; estintori.


Classe 14: Amuleti [gioielleria]; ancore [orologeria]; anelli [gioielleria]; argento filato; argento, grezzo o battuto; astucci per gioielli, non in metallo prezioso; bariletto [orologeria]; bilancieri [orologeria]; braccialetti [gioielleria]; braccialetti per orologi [cinturini]; busti in metallo prezioso; casse di orologi; catene di orologi; catene [gioielleria]; cavigliere; chiusure per gioielleria; ciondoli; ciondoli decorativi per telefoni cellulari; cofanetti per gioielli [scrigni o scatole]; collane [gioielleria]; collier; cronografi [orologi]; cronometri; cronoscopi; diamanti; fedi nuziali; fermacravatte; figurine [statuette] in metalli preziosi; filati di metalli preziosi [bigiotteria]; filati d'oro [gioielleria]; fili d'argento [gioielleria]; gemelli; gemme; gettoni di rame; gioielli; insegne in metalli preziosi; lancette [orologeria]; lingotti di metalli preziosi; meccanismi di orologeria; medaglie; medaglioni [gioielleria]; metalli preziosi grezzi o semilavorati; molle d'orologi; monete; oggetti d'arte in metallo prezioso; orecchini; ornamenti [gioielleria]; ornamenti per calzature [in metalli preziosi]; ornamenti per cappelli in metalli preziosi; oro grezzo o battuto; orologi a pendolo; orologi [da polso e da tasca]; orologi da tavolo; orologi elettrici; orologi sportivi; pendenti [gioielli]; perle [gioielleria]; perle per creare bigiotteria; pietre fini [semipreziosi]; platino [metallo]; portachiavi di fantasia; quadranti [orologeria]; rotismi [orologeria]; rubini; scatole in metallo prezioso; scatole per l'orologeria; scrigni per l'orologeria; smeraldi; spille da cravatte; spille [gioielleria]; spille per ornamento; spillette [gioielleria]; statue in metalli preziosi; strass; sveglie; vetri di orologi; metalli preziosi e loro leghe; gioielleria, bigiotteria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.


Classe 18: Borse; borse a tracolla; borsette; pochette [borse a mano]; borse da spiaggia; borsellini; borse della spesa; borse della spesa con rotelle; borsette da viaggio [in pelle]; borse vuote per cosmetici; borse da sport; borse sportive multiuso; borse per il trasporto di animali; borse a tracolla per portare bambini; borse per gioielli in materiali tessili [vuote]; sacche; sacche da palestra; zaini; zaini sportivi; zainetti porta bebè; cartelle scolastiche; zaini per scolari; portafogli; portamonete, non in metalli preziosi; astucci per chiavi [pelletteria]; porta-carte [portafogli]; astucci per carte di credito e porta carte di credito [pelletteria]; astucci in pelle; astucci in similpelle; portadocumenti in pelle; valigette per documenti; custodie per documenti; cartelle, buste [articoli di pelle]; porta etichetta per bagagli [pelletteria]; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; bagagli; valigie in pelle; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valigette; borsoni da viaggio; marsupi; astucci vuoti per cosmetici; valigette ventiquattrore; maniglie per valigie; sacche da viaggio; sacchetti da viaggio per calzature; marsupi per portare i bambini; cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.


Classe 25 : Articoli d'abbigliamento; calzature; cappelleria.


La richiedente ha invocato l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.



SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI


La richiedente sostiene che sussiste un rischio di confusione tra i segni in conflitto, posto che: i) il marchio italiano anteriore è pressoché identico al MUE contestato; ii) i prodotti contestati in classe 9 sono contenuti nella lista dei prodotti coperti dal marchio anteriore; iii) i servizi di vendita al dettaglio in classe 35 del MUE contestato riguardano la vendita dei prodotti coperti dal marchio anteriore nelle classi 9, 14, 18 e 25 e, di conseguenza, sebbene le Direttive dell’EUIPO indichino che in tali casi sussiste solo una somiglianza di lieve grado, i suddetti servizi dovrebbero considerarsi identici ai prodotti della richiedente.


A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito i seguenti documenti:


  • Doc. 1: Copia del certificato di registrazione del marchio italiano anteriore.


  • Doc. 2: Copia dell’atto di trascrizione e della dichiarazione di cessione del marchio anteriore avvenuta in data 06/10/2015 dalla società 2 LIFE LTD alla richiedente.


In data 01/02/2016, la domanda di nullità veniva notificata alla titolare del MUE contestato, la quale aveva a disposizione fino al 06/05/2016 per depositare osservazioni di replica.


In data 05/02/2016, la titolare dichiara che non intende depositare alcuna difesa contro la cancellazione del proprio marchio e che, pertanto, non avrebbe inviato ulteriori memorie in relazione al procedimento. La titolare, infine, richiede alla Divisione di Annullamento di emettere una decisione al più presto.


In data 12/02/2016, la comunicazione della titolare veniva notificata alla richiedente, alla quale veniva assegnato il termine del 12/04/2016 per depositare le proprie osservazioni. Poiché decorso tale termine la richiedente non aveva presentato alcuna risposta, in data 19/05/2016 l’Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio era conclusa e che una decisione nel merito sarebbe stata presa in base alle prove in suo possesso.



RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE


Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento nell’ambito di una valutazione complessiva di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.



  1. I prodotti e servizi


I fattori pertinenti per il confronto dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.


I prodotti sui quali si basa la domanda sono i seguenti:


Classe 9: Occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali antiabbaglianti, occhiali da sport, occhialini per il nuoto, astucci per occhiali da vista e da sole, lenti per occhiali da vista e da sole, montature di occhiali da vista e da sole, catenelle per occhiali da vista e da sole, cordoncini per occhiali da vista e da sole, occhiali a molla, astucci per occhiali a molla, catenelle per occhiali a molla, cordoncini per occhiali a molla; montature per occhiali a molla, lenti di correzione (ottica); apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disc, DVD e altri supporti di registrazione digitali; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, elaboratori elettronici; software; estintori.


Classe 14: Amuleti [gioielleria]; ancore [orologeria]; anelli [gioielleria]; argento filato; argento, grezzo o battuto; astucci per gioielli, non in metallo prezioso; bariletto [orologeria]; bilancieri [orologeria]; braccialetti [gioielleria]; braccialetti per orologi [cinturini]; busti in metallo prezioso; casse di orologi; catene di orologi; catene [gioielleria]; cavigliere; chiusure per gioielleria; ciondoli; ciondoli decorativi per telefoni cellulari; cofanetti per gioielli [scrigni o scatole]; collane [gioielleria]; collier; cronografi [orologi]; cronometri; cronoscopi; diamanti; fedi nuziali; fermacravatte; figurine [statuette] in metalli preziosi; filati di metalli preziosi [bigiotteria]; filati d'oro [gioielleria]; fili d'argento [gioielleria]; gemelli; gemme; gettoni di rame; gioielli; insegne in metalli preziosi; lancette [orologeria]; lingotti di metalli preziosi; meccanismi di orologeria; medaglie; medaglioni [gioielleria]; metalli preziosi grezzi o semilavorati; molle d'orologi; monete; oggetti d'arte in metallo prezioso; orecchini; ornamenti [gioielleria]; ornamenti per calzature [in metalli preziosi]; ornamenti per cappelli in metalli preziosi; oro grezzo o battuto; orologi a pendolo; orologi [da polso e da tasca]; orologi da tavolo; orologi elettrici; orologi sportivi; pendenti [gioielli]; perle [gioielleria]; perle per creare bigiotteria; pietre fini [semipreziosi]; platino [metallo]; portachiavi di fantasia; quadranti [orologeria]; rotismi [orologeria]; rubini; scatole in metallo prezioso; scatole per l'orologeria; scrigni per l'orologeria; smeraldi; spille da cravatte; spille [gioielleria]; spille per ornamento; spillette [gioielleria]; statue in metalli preziosi; strass; sveglie; vetri di orologi; metalli preziosi e loro leghe; gioielleria, bigiotteria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.


Classe 18: Borse; borse a tracolla; borsette; pochette [borse a mano]; borse da spiaggia; borsellini; borse della spesa; borse della spesa con rotelle; borsette da viaggio [in pelle]; borse vuote per cosmetici; borse da sport; borse sportive multiuso; borse per il trasporto di animali; borse a tracolla per portare bambini; borse per gioielli in materiali tessili [vuote]; sacche; sacche da palestra; zaini; zaini sportivi; zainetti porta bebè; cartelle scolastiche; zaini per scolari; portafogli; portamonete, non in metalli preziosi; astucci per chiavi [pelletteria]; porta-carte [portafogli]; astucci per carte di credito e porta carte di credito [pelletteria]; astucci in pelle; astucci in similpelle; portadocumenti in pelle; valigette per documenti; custodie per documenti; cartelle, buste [articoli di pelle]; porta etichetta per bagagli [pelletteria]; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; bagagli; valigie in pelle; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valigette; borsoni da viaggio; marsupi; astucci vuoti per cosmetici; valigette ventiquattrore; maniglie per valigie; sacche da viaggio; sacchetti da viaggio per calzature; marsupi per portare i bambini; cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.


Classe 25 : Articoli d'abbigliamento; calzature; cappelleria.



I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:


Classe 9: Occhiali da sole; articoli ottici per lo sport; occhiali di protezione; visiere; accessori ottici; cordicelle, astucci per occhiali; parti e accessori per i suddetti prodotti.


Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio in materia di occhiali da sole, occhiali per lo sport, occhiali protettivi, visori, accessori ottici, cordoncini per occhiali, astucci per occhiali, orologi da polso e da tasca, cinturini d'orologi, orologi da parete, gioielleria, portachiavi [ciondoli o catenelle], portachiavi ad anelli in metalli preziosi, gioielleria e scatole, astucci e rotole per orologi, borse, borsette, zaini, valigeria, cartelle, borsellini, portafogli da uomo, parti ed accessori per i suddetti articoli, abbigliamento, calzature, cappelleria.



Prodotti contestati in classe 9


I prodotti contestati occhiali da sole sono identicamente coperti dal marchio anteriore.


I prodotti contestati articoli ottici per lo sport; occhiali di protezione; visiere e accessori ottici rientrano nel significato naturale e abituale della categoria apparecchi ottici del marchio anteriore. Di conseguenza, vi è identità tra tali prodotti.


Le cordicelle e gli astucci per gli occhiali coperti dal MUE contestato includono, in quanto categoria più ampia, rispettivamente, i cordoncini per occhiali da vista e da sole e gli astucci per occhiali da vista e da sole della richiedente. È impossibile filtrare questi prodotti dalla categoria sopra menzionata e, dal momento che la Divisione di Annullamento non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti della titolare, i prodotti in questione sono considerati identici.


In merito alla categoria dei prodotti contestati parti e accessori per i suddetti prodotti, si premette che è ragionevole ritenere che per “suddetti prodotti” si intendano quei prodotti che possono essere “divisi” in parti e accompagnati da accessori, quali, nel caso di specie, risultano essere occhiali da sole, articoli ottici per lo sport, occhiali di protezione e visiere. Infatti, i rimanenti prodotti contestati accessori ottici, cordicelle, astucci per occhiali sono già, di per sé, accessori e non sono parti di prodotti.


Ne deriva che l’ampia categoria parti e accessori per i suddetti prodotti include, tra gli altri, i prodotti astucci, montature, catenelle, cordoncini per occhiali del marchio anteriore. Come sopra affermato, dal momento che la Divisione di Annullamento non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti della titolare, i prodotti in questione sono considerati identici.


Servizi contestati in classe 35


Secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado, i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso riguardanti la vendita di particolari prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali particolari prodotti (05/10/2011, T 421/10, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 33). In particolare, i prodotti coperti dai servizi di vendita al dettaglio e i prodotti specifici coperti dall’altro marchio devono essere identici al fine di individuare una somiglianza, vale a dire che o devono essere esattamente gli stessi prodotti o devono rientrare nel significato naturale e abituale della categoria dei prodotti dal segno in conflitto.


Nella fattispecie, i servizi di vendita al dettaglio in materia di occhiali da sole, occhiali per lo sport, occhiali protettivi, visori, accessori ottici, cordoncini per occhiali, astucci per occhiali, orologi da polso e da tasca, cinturini d'orologi, orologi da parete, gioielleria, portachiavi [ciondoli o catenelle], portachiavi ad anelli in metalli preziosi, gioielleria e scatole, astucci e rotole per orologi, borse, borsette, zaini, valigeria, cartelle, borsellini, portafogli da uomo, parti ed accessori per i suddetti articoli, abbigliamento, calzature, cappelleria rivendicati dal MUE contestato presentano un lieve grado di somiglianza con apparecchi ottici (classe 9), orologi da polso e da tasca, cinturini d'orologi, orologi a pendolo, gioielleria, portachiavi di fantasia, ciondoli, anelli [gioielleria], scatole in metallo prezioso, scatole per l'orologeria (classe 14), borse, borsette, zaini, valigie, cartelle, borsellini, portafogli da uomo (classe 18), abbigliamento, calzature, cappelleria (classe 25) del segno anteriore.


Nelle sue osservazioni, la richiedente sostiene che i prodotti e servizi in conflitto dovrebbero ritenersi identici. Tuttavia, tale tesi non può essere accolta in quanto la natura, la destinazione e la modalità d’uso di tali prodotti e servizi non sono le stesse. Ad ogni modo, posto che i prodotti e i servizi in esame sono complementari, sono rivolti al medesimo pubblico e che i suddetti servizi sono generalmente offerti negli stessi luoghi in cui sono posti i prodotti in vendita, si riscontra un basso grado di somiglianza.



  1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione


Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.


Nel presente caso, i prodotti e i servizi nelle classi 9 e 35 che risultano essere identici e simili (in misura lieve) sono sostanzialmente destinati al consumatore medio, ovvero un soggetto che si presume essere normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).



  1. I segni




Ju'Sto


Marchio anteriore


Marchio contestato


Il territorio di riferimento è l’Italia.


La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Il marchio anteriore è un segno figurativo costituito dall’elemento denominativo JU’STO, trascritto in grassetto e in caratteri maiuscoli. La parte interna della lettera finale ‘O’ è riempita di colore nero.


Il segno contestato è puramente denominativo e consta della dicitura “Ju’Sto”.


Il marchio italiano della richiedente non ha elementi che potrebbero essere considerati dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri. Sebbene la lettera finale ‘O’ sia trascritta in una grafia stilizzata, l’elemento verbale “JU’STO” è, nel suo complesso, riconoscibile, distintivo e costituisce l’elemento di maggior richiamo dell’attenzione del consumatore. A tal riguardo, giova ricordare che la giurisprudenza, pur senza enunciare una regola applicabile in ogni circostanza, ha precisato che quando un marchio si compone di elementi verbali e figurativi, i primi sono in linea di principio più distintivi dei secondi, poiché il consumatore medio potrà riferirsi più facilmente ai prodotti in questione citando il loro nome che non descrivendo l’elemento figurativo del marchio (22/05/2008, T-205/06, Presto! Bizcard Reader, EU:T:2008:163, § 54). I caratteri tipografici del segno svolgono, pertanto, un ruolo chiaramente ornamentale e, di conseguenza, il loro impatto nella valutazione del rischio di confusione sarà limitato.


Il MUE contestato non contiene elementi che possano esser considerati più distintivi o dominanti rispetto ad altri.


Visivamente, i segni coincidono nella dicitura “JU’STO”, che costituisce sia il MUE contestato sia l’elemento denominativo e di maggior richiamo del marchio anteriore. Le differenze sono date dal carattere tipografico del marchio anteriore italiano. A tal riguardo, come sopra menzionato, sebbene la lettera finale ‘O’ del marchio contestato sia completamente in nero, ciò non vieta al pubblico di riferimento di riconoscere la lettera ‘O’ in quanto tale.


Pertanto, posto che il marchio contestato è identico all’elemento verbale e di maggior richiamo del marchio anteriore, sotto il profilo visivo, i segni sono molto simili.


Sotto il profilo fonetico, tenuto conto che il pubblico rilevante riconoscerà nell’ultimo carattere tipografico del marchio contestato la lettera ‘O’, la pronuncia dei segni sarà identica.


Sotto il profilo concettuale, nessuno dei segni ha, di per sé, un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.


Dato che i marchi in conflitto sono simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.



  1. Carattere distintivo del marchio anteriore


Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui tener conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione.


La richiedente ha sostenuto che il marchio anteriore gode di un carattere distintivo accresciuto, poiché il marchio consiste in una parola di fantasia. Tuttavia, in base a una giurisprudenza consolidata, un marchio non possiede necessariamente un grado di carattere distintivo più elevato solo per l’assenza di un nesso concettuale con i prodotti e servizi che copre (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71). Infatti, qualsiasi grado di carattere distintivo più elevato acquisito dal marchio anteriore deve essere dimostrato dal titolare presentando prove idonee.


Nella fattispecie, la richiedente non ha presentato alcuna prova a dimostrazione di quanto asserito. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.


Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio invocato dalla richiedente deve essere considerato normale.



  1. Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni


Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). Inoltre, tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Si è rilevato, in primo luogo, come i prodotti e servizi in conflitto siano in parte identici, in parte simili (in misura lieve) e che essi siano diretti al consumatore medio, il cui livello di attenzione è medio.


In secondo luogo, si è concluso che il segno anteriore deve ritenersi dotato, nel complesso, di un carattere distintivo normale.


In terzo luogo, i segni in conflitto presentano elevate somiglianze a livello visivo e sono identici sotto il profilo fonetico, tenuto conto che il marchio contestato è identico all’elemento denominativo del segno anteriore e i marchi si differenziano solo per la grafia leggermente stilizzata di quest’ultimo. Per completezza, si rileva che non è stato possibile effettuare una comparazione concettuale posto che i segni non hanno significato per il pubblico di lingua italiana.


In quarto luogo, si deve tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria.


Posto quanto sopra, tenuto conto della giurisprudenza secondo cui due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (v. sentenza del Tribunale 23/10/2002, T‑6/01, ‘Matratzen’, punto 30), debitamente considerato ogni altro fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio di interdipendenza sopra citato, la Divisione di Annullamento ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento per i prodotti e servizi che sono stati considerati identici e affini (anche in misura lieve in ragione delle significative analogie sussistenti tra i segni), e che la domanda di nullità basata sulla registrazione anteriore italiana debba considerarsi fondata.


Ne discende che il marchio contestato deve essere dichiarato nullo per i prodotti e servizi contestato nelle classi 9 e 35.



SPESE


Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.


Poiché risulta soccombente, la titolare del marchio dell’Unione europea deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.


Secondo la regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto iii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.



La Divisione di Annullamento



Andrea VALISA

Karin KUHL

Martina GALLE


Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.


L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione di annullamento. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

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