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DIVISIONE D’OPPOSIZIONE |
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OPPOSIZIONE N. B 2 561 838
Caridad Cayuela Pallares, Paseo Independencia, 28, 21002 Huelva, Spagna (opponente), rappresentata da Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva, Spagna (rappresentante professionale)
c o n t r o
Laboratoires Forte Pharma SAM, Le Patio Palace – 41, Avenue Hector Otto, 98 000 Monaco, Monaco (richiedente), rappresentata da Ipside, 29, rue de Lisbonne, 75008 Parigi, Francia (rappresentante professionale).
Il 30/01/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L'opposizione
n. B
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.
MOTIVAZIONE:
L'opponente
ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti
della
domanda di marchio dell’Unione Europea n.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Creme cosmetiche, cosmetici, preparati cosmetici snellenti ad uso esterno, oli per uso cosmetico.
Classe 5: Integratori minerali alimentari, preparati vitaminici, prodotti farmaceutici per la cura della pelle, pillole per uso farmaceutico, alimenti dietetici per uso medico, integratori alimentari per uso medico, escluse gli articoli per fasciature.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 3: Preparati cosmetici snellenti ad uso esterno; nessuno dei prodotti suddetti è destinato alle cure per la pelle o al trattamento della pelle.
Classe 5: Prodotti farmaceutici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico; Integratori alimentari per essere umani; nessuno dei prodotti suddetti è destinato alle cure per la pelle o al trattamento della pelle.
Prodotti contestati nella classe 3
I preparati cosmetici snellenti ad uso esterno; nessuno dei prodotti suddetti è destinato alle cure per la pelle o al trattamento della pelle sono compresi nella più ampia categoria di cosmetici del marchi anteriore. Essi sono, pertanto, identici.
Prodotti contestati nella classe 5
I prodotti farmaceutici; nessuno dei prodotti suddetti è destinato alle cure per la pelle o al trattamento della pelle si sovrappongono con le pillole per uso farmaceutico del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l‘ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.
Gli alimenti e sostanze dietetiche per uso medico; nessuno dei prodotti suddetti è destinato alle cure per la pelle o al trattamento della pelle sono compresi o si sovrappongono con gli alimenti dietetici per uso medico. Essi sono, pertanto, identici.
Gli integratori alimentari per essere umani; nessuno dei prodotti suddetti è destinato alle cure per la pelle o al trattamento della pelle sono compresi o si sovrappongono con gli integratori alimentari per uso medico. Essi sono, pertanto, identici.
Pubblico di riferimento –grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a professionisti del settore medico. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio ad alto. In particolare, nel caso delle preparazioni farmaceutiche il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente alto, indipendentemente dal fatto che siano vendute o meno su prescrizione medica (sentenze del 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 e giurisprudenza citata). Non solo i professionisti del settore medico prestano un alto grado di attenzione quando prescrivono medicinali, ma è alto anche il grado di attenzione mostrato dai non professionisti, anche nel caso in cui i prodotti farmaceutici vengano venduti senza prescrizione medica, in quanto tali prodotti influiscono sul loro stato di salute.
I segni
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CELLULI-5ACTIV |
Marchio anteriore |
Marchio impugnato |
Il territorio di riferimento è la Spagna.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura “CellActive” in caratteri stilizzati di colore porpora. Il marchio è visivamente diviso in due parti “Cell” e “Active”, la componente “Active“ infatti è in grassetto e la lettera “A“ è in maiuscola.
Il segno contestato è un marchio denominativo.
Con riferimento ai marchi, anche se sono costituiti da un unico elemento verbale, va osservato che il consumatore medio, decompone i segni in elementi che suggeriscono un significato concreto o che somigliano parole conosciute (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, UE: T: 2007: 46, § 57, e 13/02/2008, T-146/06, ATURION, UE: T: 2008: 33, § 58). Nel caso di specie, dal momento in cui il pubblico interessato conosce la parola “ACTIVE” a causa della sua somiglianza alla corrispondente parola nella lingua spagnola “activo, -a” (oltre al fatto che, come indicato sopra, il marchio anteriore è visivamente diviso in due parti) percepirà il marchio anteriore come la congiunzione di due parole, “CELL” e “ACTIVE”.
I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
L’elemento “CELLULI”, del segno contestato, sarà associato a “cellulite” (Infiammazione del tessuto adiposo interstiziale e periviscerale, prodotta per infezione diretta o per propagazione) posto che è molto simile alla corrispondente parola in Spagnolo “celulitis”. Posto che i prodotti relativi sono preparati cosmetici snellenti; prodotti farmaceutici; sostanze dietetiche ed integratori alimentari, si ritiene che questo elemento è debole per i prodotti in questione.
Gli elementi “ACTIV”, del marchio contestato, e “Active”, del marchio anteriore, saranno associati a “attivo, attivi“ posto che sono molto simili alle parole spagnole “activo,-a, activos, -as”. È possibile che nel caso del segno impugnato la combinazione “5ACTIV” possa essere percepita come “5 attivi”. Si ritiene che tali elementi siano anch‘essi deboli in relazione ai prodotti rilevanti dal momento che verrebbero intesi come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti.
L’elemento “Cell” del marchio anteriore non sarà associato a nessun significato specifico e pertanto ha un carattere distintivo normale.
Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “C-e-l-l” e “Activ” (sebbene esse siano rappresentate in modo specifico nel marchio anteriore). Essi, tuttavia, differiscono nella lettera finale “E”, nella stilizzazione e colore del marchio anteriore e, nelle lettere “U–L–I”, il trattino e il numero “5” del segno impugnato. Come segnalato anteriormente, l‘elemento “Active”, del marchio anteriore, e “ACTIV”, del segno impugnato, sono deboli.
Inoltre, sebbene sia vero che le lettere “C-E-L-L” siano poste all‘inizio in entrambi i marchi (che è dove in generale i consumatori tendono a focalizzare la loro attenzione), occorre osservare che, nel caso del segno impugnato, queste sono parte integrante di “CELLULI” (che è, inoltre, debole) e non formano un elemento separato. Inoltre, gli elementi “Active”, del marchio anteriore, e “ACTIV”, del segno impugnato, sono deboli.
Pertanto, i segni sono simili in misura ridotta.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “C-e-l-l” e “Activ”. La pronuncia differisce nel suono della lettera finale “E” del marchio anteriore e delle lettere “U–L–I” e del numero 5 del marchio impugnato. Come segnalato, nel caso del segno impugnato le lettere “CELL” sono integrate e parte dell’elemento “CELLULI” che è, tra l’altro, debole. Inoltre, gli elementi “Active” del marchio anteriore e “ACTIV” del segno impugnato sono deboli.
Pertanto, i segni sono simili in misura ridotta.
Sotto il profilo concettuale, i segni saranno percepiti come più sopra esposto.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che i segni sono concettualmente simili in misura ridotta posto che “Active”, del marchio anteriore, e “ACTIVE”, del segno impugnato, sono deboli.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento debole, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.
Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I marchi sono stati considerati simili in misura ridotta dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale.
Sebbene i marchi coincidano nelle lettere “Cell”, nella loro parte iniziale, tale coincidenza non ha particolar peso, posto che nel caso del segno impugnato queste lettere sono integrate in “CELLULI” che è debole. “CELLULI”, inoltre, sarà associato ad un significato mentre “Cell” nel marchio anteriore non sarà associato a nessun concetto. I consumatori, pertanto, non scorporeranno “Cell” dal resto di lettere che compongono “CELLULI” che sarà percepito come un tutt’uno. Va altresì osservato che gli elementi “Active”, nel marchio anteriore, e “ACTIV”, nel segno impugnato, sono deboli.
Si ritiene pertanto che le somiglianze tra i segni non sono sufficienti a generale un rischio di confusione nei consumatori.
Considerato quanto precede, nonostante l’identità dei prodotti, non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.
SPESE
Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.
Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
La Divisione d’Opposizione
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO |
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Martina GALLE |
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).