UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO

(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)


Dipartimento Operazioni

L123


Rifiuto di una domanda di marchio comunitario ex articolo 7, RMC, e regola 11, paragrafo 3, REMC


Alicante, 06/11/2015


MONTALTO SNC DI G. MONTALTO & C.

VIA PALESTRO 14

I-21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

ITALIA

Fascicolo nº:

014297923

Vostro riferimento:


Marchio:

BIORESCUE

Tipo de marchio:

Marchio figurativo

Nome del richiedente:

MONTALTO

VIA PALESTRO 14

I-21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

ITALIA



In data 15/07/2015 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMC, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 01/09/2015 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:


  1. Il marchio presenta un elemento grafico che caratterizza tutta la produzione del richiedente.

  2. L’utilizzo della lingua inglese è una peculiarità dei cosmetici ora in commercio e il richiedente afferma di vendere prodotti sani e naturali costituiti da elementi rigorosamente vegetali e biologicamente ottenuti, il cui proposito è il trattamento rivitalizzante della pelle quando si presentano i primi segnali di decadimento. Pertanto “il marchio BIORESCUE è letteralmente il ‘soccorso biologico’ all’invecchiamento della pelle connesso all’età del soggetto.”

  3. Sulla confezione è specificato in modo chiaro che i prodotti sono biologici e che la loro funzione è quella di aiutare la pelle in modo sano e sostenibile, concetto ripreso da una frase del Parlamento Europeo.


Ai sensi dell’articolo 75 RMC, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.


L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.


È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMC sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (sentenza del 16/09/2004, C‑329/02 P, “SAT.1”, punto 25).


I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMC sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (sentenza del 27/02/2002, T‑79/00, “LITE”, punto 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (sentenza del 15/09/2005, T‑320/03, “LIVE RICHLY”, punto 65).


La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (sentenza del 04/10/2001, C‑517/99, “Merz & Krell”, punto 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (sentenza del 11/12/2001, T‑138/00, “DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT”, punto 44).


Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (sentenza del 29/04/2004, cause riunite C‑456/01 P e C‑457/01 P, “Henkel”, punto 38).


È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenze del 05/03/2003, T‑194/01, “Tabelette ovoïde”, punto 42; e del 03/12/2003, T‑305/02, “Forme d'une bouteille”, punto 34).


Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale" (sentenze del 05/12/2002, T‑130/01, “REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS”, punto 20; e del 03/07/2003, T‑122/01, “BEST BUY”, punto 21).


In relazione alle argomentazioni del richiedente si rileva che:

L’argomentazione di cui al punto 3 (supra) del richiedente è irrilevante poiché l’oggetto della presente analisi non sono le informazioni presenti sulla confezione, ma la capacità intrinseca del segno in esame di contraddistinguere i prodotti richiesti. Infine si rileva che la circostanza che il Parlamento Europeo invochi un’economia sostenibile, non dota di capacità distintiva il segno oggetto di rifiuto.


L’argomentazione di cui al punto 2 non fa altro che confermare quanto menzionato dall’Ufficio nella precedente comunicazione, e dunque che il segno verrà percepito come un messaggio elogiativo promozionale stante, anche, la sua descrizione iperbolica di una caratteristica dei prodotti. Dette argomentazioni del richiedente confermano dunque le ragioni di rifiuto addotte dall’Ufficio.


Per ciò che concerne l’argomentazione di cui al punto 1 , e dunque l’elemento grafico, si rileva che il Tribunale, ha affermato :


« …il ressort également de la jurisprudence qu’une marque complexe composée d’éléments descriptifs et d’éléments non descriptifs peut être refusée à l’enregistrement au motif de son caractère descriptif, dans l’hypothèse où ces derniers éléments ne détournent pas le consommateur pertinent du message descriptif véhiculé par les premiers… »


Traduzione


“ …si evince allo stesso modo dalla giurisprudenza che un marchio complesso composto da elementi descrittivi e da elementi non descrittivi puó essere rifiutato causa del suo carattere descrittivo nel caso in cui questi ultimi non siano in grado di distogliere il consumatore dal messaggio descrittivo veicolato dai primi” .


(sentenza del 09/07/2014, T- 520/12 P, “gifflar”, punto 24)


L’Ufficio ritiene che la caratterizzazione grafica del segno e in concreto dell’“ovale” unitamente alla differente colorazione del prefisso “BIO”, non siano sufficienti a distogliere il pubblico consumatore dal significato concettuale del segno.


Obiter dictum l’Ufficio nota che il denominato “ovale” abbia in realtà la forma di una foglia, stante gli estremi allungati, e che le possibilità che tale elemento grafico sia percepito come tale siano amplificate dalla presenza del termine “BIO”.


Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMC, la domanda di marchio comunitario n. 14 297 923 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.


La informiamo che, ai sensi dell’articolo 59 RMC, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Inoltre, si deve presentare una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso si considera presentato soltanto dopo il pagamento della tassa di ricorso di 800 EUR.




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