UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO

(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)


Dipartimento Operazioni

L123


Rifiuto di una domanda di marchio comunitario ex articolo 7, RMC, e regola 11, paragrafo 3, REMC


Alicante, 04/02/2016


DOTT. FRANCO CICOGNA & C.SRL

Via Visconti di Modrone, 14/A

I-20122 Milano

ITALIA

Fascicolo nº:

014449301

Vostro riferimento:

AT201571COM

Marchio:

MEGALEVEL

Tipo de marchio:

Marchio figurativo

Nome del richiedente:

METRICA S.P.A.

Viale Vicenza, 40

I-36071 Arzignano (Vicenza)

ITALIA




In data 28/09/2015 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMC, per i motivi esposti nella lettera allegata.


In data 23/11/2015 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:


  1. MEGALEVEL” è una parola di fantasia non riportata dal dizionario. Il termine “MEGA” non esiste in inglese e non ha il significato indicato dall’Ufficio. “LEVEL” ha molteplici accezioni e significa principalmente “livello”. Nella sua accezione di “livella” è un tecnicismo. Il consumatore di riferimento percepirà la dicitura “MEGALEVEL” come composta da un suffisso di origine greco combinato con una parola inglese. Il marchio non è unicamente e inequivocabilmente descrittivo dei prodotti.

  2. Sussistono numerosi marchi contenenti il temine “MEGA” o composti dalla parola “LEVEL”.

  3. Gli elementi figurativi, uniti alla composizione verbale di fantasia, rendono il marchio idoneo alla registrazione.


Ai sensi dell’articolo 75 RMC, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.


L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.


È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMC sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (sentenza del 16/09/2004, C‑329/02 P, “SAT.1”, punto 25).


Vietando la registrazione quale marchio comunitario di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC


persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.


(V. sentenza del 23/10/2003, C‑191/01 P, “Wrigley”, punto 31).


I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (sentenza del 26/11/2003, T‑222/02, “ROBOTUNITS”, punto 34).


Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se la dicitura rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese una descrizione delle caratteristiche dei prodotti richiesti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (sentenza del 12/03/2004, C-363/99, “POSTKANTOOR”).


L’Ufficio ritiene che non vi siano dubbi al riguardo.


1. Come già indicato nella precedente comunicazione, il segno è sostanzialmente composto dai termini “mega” e “level”. Si tratta, in entrambi i casi, di due lemmi rintracciabili in dizionari inglesi di uso comune.


In base alle definizioni date (v. lettera allegata) è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti.


L’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini “mega” e “level” così come appaiono nei dizionari e ad attribuire al segno, nel suo insieme, l’interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, ovvero sostanzialmente il pubblico professionale, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.


In particolare, a differenza di quanto affermato dal richiedente, il termine “mega”, nonostante sia di origine greca, è ormai entrato a far parte del patrimonio linguistico di buona parte delle lingue europee, tra cui l’inglese. I dizionari consultati dall’Ufficio, del resto, indicano chiaramente che il vocabolo significa “excellent, great” e “very good or very big” (v., rispettivamente, i dizionari Oxford English Dictionary e Cambridge Dictionaries Online, citati nella comunicazione del 28/09/2015).


L’Ufficio rileva che è del tutto normale che i vocaboli di una lingua non abbiano un’unica accezione.


Tuttavia, per quanto riguarda il termine “level”, considerando che i prodotti richiesti sono sostanzialmente prodotti specialistici, diretti principalmente a dei professionisti, non è plausibile pensare che questi ultimi non conoscano il termine “level” nella sua accezione di “livella”.


È inoltre palese che i termini che compongono un segno devono essere considerati in relazione tra loro, oltre che singolarmente.


L’Ufficio, pertanto, lungi dall’affermare che i singoli vocaboli hanno significato univoco, si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato plausibile che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore.


Se applicata a prodotti quali livelle con fiala, laser per misurare, sistemi di misura laser, la dicitura “megalevel” non potrà che indicare che essi sono, contengono o sono destinati ad una livella eccellente, ovvero di grande qualità.


Ciò non potrà certo sfuggire al pubblico di riferimento, ovvero sostanzialmente il pubblico specializzato di lingua inglese.


La dicitura trasmette pertanto informazioni ovvie e dirette sul genere, la qualità e la destinazione dei prodotti in oggetto.


Perché l’UAMI possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC,


Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.


(V. sentenza del 23/10/2003, C‑191/01 P, “Wrigley”, punto 32, sottolineatura aggiunta).


È per tale ragione che “megalevel” non può essere considerato come un termine di fantasia.


Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, il fatto che la dicitura “megalevel” non sia rintracciabile in alcun dizionario non rende necessariamente il segno idoneo alla registrazione [v. sentenza del Tribunale di primo grado 12 gennaio 2000, causa T-19/99 DKV Deutsche Krankenversicherung AG / OHIM (COMPANYLINE), Racc. II-1, punto 26, nonché la sentenza del Tribunale di primo grado 26 ottobre 2000, causa T-345/99 Harbinger Corporation / OHIM (TRUSTEDLINK), punto 37].


Va sottolineato in proposito che è assai improbabile rinvenire in un dizionario tutte le possibili combinazioni di parole formate a partire da due singoli termini.


3. Per quanto riguarda gli elementi figurativi presenti nel marchio , l’Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione:


Il marchio appare in comuni caratteri di stampa facilmente leggibili. Il fatto che uno dei due termini (“mega”) sia di colore più scuro rispetto all’altro non è che un espediente grafico dei più comuni e noti da tempo.


Non vi è nulla in grado di sviare l’attenzione del consumatore dal messaggio trasmesso dall’elemento verbale.


2. Per quanto riguarda le decisioni di accettazione di marchi non meglio specificate dal richiedente, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio comunitario, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio comunitario dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (sentenza del 15/09/2005, C‑37/03 P, 'BioID', punto 47; e sentenza del 09/10/2002, T‑36/01, “Surface d'une plaque de verre”, punto 35).


Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMC, la domanda di marchio comunitario n. 14 449 301 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.


La informiamo che, ai sensi dell’articolo 59 RMC, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Inoltre, si deve presentare una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso si considera presentato soltanto dopo il pagamento della tassa di ricorso di 800 EUR.






Annalisa GIACOMAZZI

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Spagna

Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344

www.oami.europa.eu

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