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UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
Dipartimento Operazioni L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio comunitario ex articolo 7, RMC, e regola 11, paragrafo 3, REMC
Alicante, 10/02/2016
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Demetra Srl Unipersonale Daniela Barlocco Via A. Saffi 4/1 I-17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) ITALIA |
Fascicolo nº: |
014529523 |
Vostro riferimento: |
MC199EM |
Marchio: |
PURO AROMA |
Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
Gimoka S.r.l. Via Guglielmo Marconi 18 I-20090 Trezzano Sul Naviglio ITALIA |
In data 30/09/2015 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMC, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 25/11/2015 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
L’Ufficio ha rifiutato il segno poiché esso è considerato uno slogan privo di carattere distintivo.
Il richiedente afferma che il segno in questione, se analizzato nel suo complesso non costituisce uno slogan pubblicitario . Ciò è imputabile alla stilizzazione degli elementi che compongono il segno che non costituiscono l’uso e la rappresentazione usuale di uno slogan.
Il richiedente cita la decisione della Corte di Giustizia 21/01/2010, C-398/08P punto 47, e del 13/04/2011, T-523/09, punto 37 dove sono forniti alcuni criteri che vanno utilizzati nella valutazione del carattere distintivo di uno slogan.
Il termine “PURO” non è associabile al mondo dei profumi (vedasi marchio “PURO” Nr. 007138456 registrato in classe 3 in relazione a profumi), quindi la combinazione dei termini “PURO” e “AROMA” è inusuale ed è dotato di un minimo di carattere distintivo. Inoltre la dicitura “PURO AROMA”, o alternativamente “SOLO PROFUMO”, non potrebbe considerarsi solo come un messaggio elogiativo, ma anche come un messaggio denigratorio essendo il sapore l’aspetto più importante del cibo, quindi affermare che un prodotto è composto esclusivamente da profumo costituisce un paradosso.
Inoltre la dicitura “PURO AROMA” in combinazione con l’elemento figurativo di una capsula non può costituire uno slogan ed il segno sarebbe registrabile in quanto è costituito da sottigliezze linguistiche.
Il richiedente presenta una serie di marchi registrati che contengono il termine “AROMA” (nn. 3 072 584, 3 798 972, 4 454 567, 4 620 803, 4 794 566, 6 582 514, 9 960 824, 14 565 204, IR 965 209, 431 643, 1 429 232, 2 895 605) e riafferma che marchi simili o con minore carattere distintivo siano stati registrati ed invoca che l’Ufficio applichi il principio della parità di trattamento così come si evince dalla registrazione dei marchi citati. La parità di trattamento esige che l’Ufficio, quando esamina marchi identici nella struttura o simili, debba applicare gli stessi principi decisionali. Il richiedente afferma in oltre che la prassi dell’Ufficio sarebbe incostante e che pertanto le aziende non sarebbero in grado di effettuare un analisi della registrabilità dei segni per motivi assoluti sulla base della medesima.
Ai sensi dell’articolo 75 RMC, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMC sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (sentenza del 16/09/2004, C‑329/02 P, “SAT.1”, punto 25).
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMC sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (sentenza del 27/02/2002, T‑79/00, “LITE”, punto 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (sentenza del 15/09/2005, T‑320/03, “LIVE RICHLY”, punto 65).
La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (sentenza del 04/10/2001, C‑517/99, “Merz & Krell”, punto 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (sentenza del 11/12/2001, T‑138/00, “DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT”, punto 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (sentenza del 29/04/2004, cause riunite C‑456/01 P e C‑457/01 P, “Henkel”, punto 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenze del 05/03/2003, T‑194/01, “Tabelette ovoïde”, punto 42; e del 03/12/2003, T‑305/02, “Forme d'une bouteille”, punto 34).
Per quanto concerne i punti 1 e 3, un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale" (sentenze del 05/12/2002, T‑130/01, “REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS”, punto 20; e del 03/07/2003, T‑122/01, “BEST BUY”, punto 21).
Orbene, questo non è certamente il caso del marchio in oggetto.
Nel caso di specie, poiché il marchio è formato da vari elementi, l’Ufficio ha provveduto a valutare il segno nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (sentenza del 09/07/2003, T-234/01, “Stihl”, punto 32).
In relazione ai punti 2, 4 e 5, l’Ufficio ha proceduto all’esame dei termini che formano il segno, ovvero “PURO” e “AROMA”. Si tratta di termini del tutto comuni nella lingua italiana, il cui significato è reperibile in dizionari generici, come indicato nella lettera allegata alla presente.
Alla luce delle definizioni dei vocaboli che formano il segno, è palese che la combinazione di parole che lo costituiscono è facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento, ovvero il consumatore di lingua italiana e spagnola dell’Unione Europea.
L’Ufficio, contrariamente da quanto indicato dal richiedente, ha esaminato il segno nella sua totalità, attribuendo alla dicitura in esame gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore di riferimento, senza necessità di complicati sforzi mentali.
Inoltre, il fatto che il segno in questione possa avere diversi significati, possa costituire un gioco di parole e possa essere percepito come ironico, sorprendente e inatteso non lo rende per ciò stesso distintivo. Tali differenti elementi rendono questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti del richiedente, e ciò per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti del richiedente da quelli aventi un'altra origine commerciale.
(V. sentenza del 15/09/2005, T‑320/03, “LIVE RICHLY”, punto 84).
Considerando la natura del marchio, i prodotti richiesti (di consumo quotidiano/di consumo di massa) nonché il pubblico di riferimento ( il consumatore medio di lingua italiana e spagnola), l’Ufficio ritiene che la dicitura “PURO AROMA” non può che essere considerata come un messaggio promozionale, destinato ad evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti in oggetto, ovvero che essi emanano solo un profumo/odore intenso e gradevole, ovvero genuino, non alterato.
Se applicata ai prodotti richiesti (caffè, tè, cacao e loro succedanei; bevande a base di tè; bevande a base di caffè; bevande a base di cioccolato; gelati; preparati per fare bevande; ecc.), l’Ufficio ritiene che il segno (”PURO AROMA” posta sopra un’immagine di fantasia che ricorda la forma di una capsula di caffè) trasmetterà un messaggio elogiativo promozionale, indicate al consumatore che prodotti sono genuini, non alterati ed emanano un aroma speciale.
A titolo indicativo e non esaustivo e contrariamente da quanto afferma il richiedente, l’Ufficio fa notare che nel settore alimentare, interessato a lanciare sempre nuovi prodotti, il fatto che i prodotti, come quelli richiesti, siano semplici e gradevoli, rappresenta, ad avviso dell’Ufficio, un richiamo promozionale importante, che il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione e che influirà nella scelta degli stessi preferendo l’acquisto di tali prodotti.
Per quanto riguarda gli elementi figurativi nel marchio e contrariamente da quanto afferma il richiedente, l’Ufficio ha provveduto al loro esame e non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, confermando che essi non sono in grado di aggiungere distintivitá al segno.
Si rileva che il segno è composto dai termini “PURO” e “AROMA” scritte con caratteri di stampa di diverse dimensioni posti sopra la rappresentazione stilizzata di una capsula, che rimanda, dal punto di vista concettuale, ad una delle forme in cui possono essere commercializzati i prodotti. Pertanto, ad avviso dell’Ufficio, gli elementi grafici non saranno in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore di riferimento, ossia il consumatore medio.
L’Ufficio considera, pertanto, che non vi sia
nulla riguardante il segno
che
possa, al di là della sua funzione di semplice messaggio
promozionale, aiutare il pubblico di riferimento a memorizzarlo
facilmente ed istantaneamente come un marchio distintivo per i
prodotti e servizi obiettati.
Alla luce di quanto precede, il marchio in esame è quindi, privo di carattere distintivo.
Per quanto riguarda l'argomento del richiedente (si veda punto 6) in base a cui diverse registrazioni simili o comparabili già sono state accettate dall'UAMI, l’Ufficio rileva che in alcuni casi si tratta di segni non comparabili con il segno in esame ed in altri si tratta di rodotti e servizi differenti come ad esempio nel caso del marchio “PURO” (n. 007 138 456 per profumi in classe 3). Tutto ciò premesso anche nei casi comparabili, deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza consolidata “le decisioni che le Commissioni di ricorso devono adottare relativamente alla registrazione di un segno come marchio comunitario, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio comunitario dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (sentenza del 15/09/2005, C‑37/03 P, “BioID”, punto 47; e sentenza del 09/10/2002, T‑36/01, “Surface d'une plaque de verre”, punto 35).
Ecco che allora deve essere altresì respinta l’argomentazione del richiedente secondo la quale l’analisi della registrabilità per motivi assoluti viene fatta dalle imprese sulla base della prassi dell’Ufficio. Tale prassi è certamente un indicatore, ma non è vincolante. L’Unica prassi vincolante per i richiedenti e per l’Ufficio è quella basata sull’interpretazione delle disposizioni stabilite dal legislatore così come interpretate dal giudice comunitario. In conclusione, ammesso e non concesso che i richiedenti effettuino una valutazione di registrabilità in relazione ai motivi assoluti prima del deposito, è alla giurisprudenza comunitaria che devono riferirsi e non alla prassi dell’Ufficio che comunque negli ultimi tre o quattro anni è coerente nel rigettare segni come quello oggetto del presente rifiuto.
In fine si rleva che “come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (sentenza del 27/02/2002, T‑106/00, “STREAMSERVE”, punto 67).
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMC, la domanda di marchio comunitario n. 14 529 523 è respinta per i seguenti prodotti:
Classe 30 Caffè, tè, cacao e loro succedanei; Succedanei del caffè; Caffè Aromatizzato; Caffè Verde; Caffè liofilizzato; caffè macinato; caffè decaffeinato; caffè istantaneo; caffè ghiacciato; Caffè con latte; miscele di caffè; caffè concentrato; sostituiti del caffè; caffè da infusione; Caffè al cioccolato; Estratti di caffè; caffè d'orzo; caffè in grani; essenze di caffè; aromi al caffè; Caffè d'orzo; bevande a base di caffè; bevande ghiacciate al caffè; Preparati per bevande a base di caffè; Filtri contenenti caffè; Bevande a base di orzo o malto torrefatto; Capsule con caffè; Cialde con caffe; tè e infusi in capsule; Tè e infusi in cialde; Bevande al cioccolato; Bevande aromatizzate al cioccolato; Bevande a base di tè; Bevande ghiacciate a base di cioccolato; Bevande a base di tè; Prodotti contenenti cacao in polvere per fare bevande; Bevande a base di gelato al caffè; Bevande al ginseng; Tè al ginseng; Tè in foglie; Tè in filtri; Essenze di tè; Tè e infusi aromatici; Tè istantanei; tè freddo; Infusi; tisane; Bevande a base di orzo; Creme ghiacciate di caffè, pistacchio e nocciola; Preparati per bevande in cialde o capsule.
Classe 32 Preparati per fare bevande.
La domanda è accolta per i rimanenti prodotti.
La informiamo che, ai sensi dell’articolo 59 RMC, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Inoltre, si deve presentare una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso si considera presentato soltanto dopo il pagamento della tassa di ricorso di 800 EUR.
Antonino TIZZANO
Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Spagna
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344