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UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
Dipartimento Operazioni
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Rifiuto di una domanda di marchio comunitario ex articolo 7, RMC, e regola 11, paragrafo 3, REMC
Alicante, 14/03/2016
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ING. C. CORRADINI & C. S.R.L. Via Dante Alighieri, 4 I-42121 Reggio Emilia ITALIA |
Fascicolo nº: |
014752117 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
CONDIMENTO BIANCO MODENA |
Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
ACETIFICIO CARANDINI EMILIO S.P.A. VIA PER FORMIGINE 54/A I-41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO) ITALIA |
In data 10/11/2015 la Divisione d’Esame, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è ammissibile alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 05/01/2016 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
In primo luogo, si evidenzia che il marchio rivendica, in classe 30, esclusivamente i seguenti prodotti: condimenti; condimenti alimentari, salse (condimenti). Ciò posto, si sottolinea che la domanda di marchio considerata non rivendica prodotti che siano tutelati da Regolamenti IGP quali, come segnalati, “Aceto Balsamico di Modena” e/o “Aceto Balsamico tradizionale di Modena”; in tal senso, infatti, la tutela del marchio “CONDIMENTO BIANCO MODENA” (figurativo) non è stata richiesta per “aceto balsamico” e/o “aceto”. Inoltre, lo stesso marchio considerato non riporta al suo interno alcun collegamento o evocazione del prodotto “aceto balsamico”, non presentando nè la dicitura “ACETO”, né il termine “BALSAMICO”, nella sua conformazione ed essendo composto da termini “CONDIMENTO” e “BIANCO” che inducono a pensare a tutt’altro tipo di prodotto essendo l’aceto balsamico notoriamente di colore scuro.
Con riferimento alla possibile decettività del marchio proposto recante il termine “MODENA”, si rileva che il prodotto oggetto di tutela del marchio è effettivamente realizzato nel comune di Modena. Non si realizza, pertanto, alcun inganno per il consumatore.
La richiedente infine effettua la seguente limitazione: “Condimenti (ad eccezione dell’aceto balsamico); condimenti alimentari (ad eccezione dell’aceto balsamico); salse (condimenti) ad eccezione dell’aceto balsamico”.
Ai sensi dell’articolo 75 RMC, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, la Divisione d’Esame ha deciso di mantenere la propria obiezione.
Innanzitutto, la Divisone d’Esame prende nota della limitazione dei prodotti oggetto di protezione del marchio de quo, che a seguito di essa sono così formulati: “condimenti (ad eccezione dell’aceto balsamico); condimenti alimentari (ad eccezione dell’aceto balsamico); salse (condimenti) ad eccezione dell’aceto balsamico” nella Classe 30.
Tuttavia, detta limitazione non può in alcun modo portare alla registrazione della domanda di marchio.
Come già rilevato nella precedente comunicazione, che si allega, secondo l’articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC, non vengono registrati
i marchi che contengono o consistono in una denominazione d’origine o un’indicazione geografica registrata in conformità al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, quando questi rientrano in una delle situazioni di cui all’articolo 13 del suddetto regolamento e riguardano lo stesso tipo di prodotto, a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia stata presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica.
Il marchio oggetto della domanda, ossia
, contiene la designazione “MODENA”, che è una parte
significativa dell’indicazione geografica protetta “Aceto
Balsamico di Modena” nonché dell’indicazione geografica protetta
“Aceto balsamico tradizionale di Modena”,
entrambe per aceto.
Considerando che la domanda di marchio comunitario copre “condimenti (ad eccezione dell’aceto balsamico); condimenti alimentari (ad eccezione dell’aceto balsamico); salse (condimenti) ad eccezione dell’aceto balsamico”, è evidente che detti prodotti, pur non essendo aceto balsamico, sono prodotti paragonabili all’aceto balsamico protetto dalle indicazioni geografiche, anche alla luce del fatto che essi possono essere prodotti che contengono quest’ultimo prodotto.
In entrambi i casi, il conflitto con le predette indicazioni geografiche continuerebbe a sussistere. Per quanto riguarda quei prodotti che possono contenere dell’aceto, quali indubbiamente possono essere i condimenti o le salse, si nota che la richiedente non ha operato alcuna limitazione. In ogni caso, come già rilevato nella precedente comunicazione, una limitazione non sarebbe stata possibile in presenza di due indicazioni geografiche protette. Il fatto di limitare i prodotti a quelli che soddisfano una o tutte le DOP/IGP innescherebbe necessariamente un’altra obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC in quanto tale limitazione identificherebbe inevitabilmente e in modo confuso prodotti diversi da quelli protetti dalla DOP/IGP in questione.
Ad ogni modo, come già accennato, i prodotti de quo sono da considerarsi prodotti comparabili all’aceto protetto dalle due indicazioni geografiche summenzionate.
La nozione di prodotti comparabili deve essere intesa in modo restrittivo ed è indipendente dall’analisi della somiglianza tra i prodotti conformemente al diritto in materia di marchi. Di conseguenza, i criteri stabiliti nella sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, non devono essere necessariamente rispettati, anche se alcuni di essi possono essere utili. Per esempio, dato che una DOP/IGP serve a indicare l’origine geografica e le particolari qualità di un prodotto, criteri quali la natura del prodotto o la sua composizione sono più importanti del fatto, per esempio, che le merci sono complementari.
In particolare, la CGUE (nella sentenza del 14/07/2011, cause riunite C-4/10 e C-27/10, BNI Cognac, punto 54) ha elencato i seguenti criteri per determinare se i prodotti sono comparabili:
se presentano o meno caratteristiche oggettive comuni (quali metodo di elaborazione, aspetto fisico del prodotto o utilizzo delle stesse materie prime);
se corrispondono o meno, dal punto di vista del pubblico interessato, a occasioni di consumo ampiamente identiche;
se sono distribuiti o meno attraverso le stesse reti e assoggettati a regole di commercializzazione simili.
La Divisione d’Esame ritiene che alla luce dei criteri ora menzionati, i prodotti condimenti (ad eccezione dell’aceto balsamico); condimenti alimentari (ad eccezione dell’aceto balsamico); salse (condimenti) ad eccezione dell’aceto balsamico siano comparabili all’aceto protetto dalle indicazioni geografiche “Aceto Balsamico di Modena” e “Aceto balsamico tradizionale di Modena”, in particolare in considerazione del fatto che essi includono prodotti, quali possono essere, tra i condimenti l’aceto di birra o l’aceto di frutta, i quali possono indubbiamente presentare caratteristiche oggettive comuni con l’aceto oltre a corrispondere dal punto di vista del pubblico interessato, a occasioni di consumo ampiamente identiche. Inoltre, detti prodotti sono distribuiti le stesse reti e assoggettati a regole di commercializzazione simili.
La richiedente sottolinea poi, con riferimento alla possibile decettività del marchio proposto recante il termine “MODENA”, che il prodotto oggetto di tutela del marchio è effettivamente realizzato nel Comune di Modena. Non si verificherebbe, pertanto, alcun inganno per il consumatore.
La irricevibilità di quest’ultimo argomento può tuttavia essere constatata quando si prendano in considerazione l’essenza e la natura della protezione accordata alle denominazioni di origine protette/indicazioni geografiche protette (DOP/IGP) di prodotti agricoli e alimentari registrati a livello di UE.
Ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, le DOP/IGP riguardano i prodotti per i quali esiste un legame intrinseco fra le caratteristiche del prodotto o dell’alimento e la sua origine geografica.
In particolare:
Una «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:
1. originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
2. la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
3. le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
Un’«indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:
1. originario di un determinato luogo, regione o paese;
2. alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche; e
3. la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.
DOP è il termine usato per descrivere i prodotti alimentari che vengono prodotti, trasformati e preparati in una data zona geografica con competenze comprovate. Una IGP indica un legame con la zona in almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o preparazione. Le DOP hanno quindi un legame più forte con la zona.
Questa distinzione, tuttavia, non incide sul campo di applicazione della tutela, che è analogo sia per le DOP sia per le IGP. In altri termini, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC si applica ugualmente a tutte le denominazioni di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, indipendentemente dal fatto che siano registrate come DOP o come IGP.
La tutela è concessa alle DOP/IGP allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori (cfr. il considerando 29 del regolamento (UE) n. 1151/2012).
A questo proposito, occorre sottolineare che i concetti di DOP e IGP differiscono da quello di «indicazione di provenienza geografica semplice». Per quanto riguarda l’ultimo concetto, dal momento che non esiste un nesso diretto tra una particolare qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e la sua origine geografica specifica, esso non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (cfr. sentenza del 07/11/2000, C-312/98, Haus Cramer, punti 43 e 44).
Da ciò deriva la totale irrilevanza del fatto che i prodotti della richiedente siano o meno realizzati nel Comune di Modena. Trattandosi di prodotti comparabili, è evidente che la loro commercializzazione violerebbe quanto disposto dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che definisce le situazioni che violano i diritti derivanti da una DOP/IGP. Tra di essi rientra qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto della DOP/IGP.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k) RMC, la domanda di marchio comunitario n. 14 752 117 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
La informiamo che, ai sensi dell’articolo 59 RMC, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Inoltre, si deve presentare una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso si considera presentato soltanto dopo il pagamento della tassa di ricorso di 800 EUR.
Andrea VALISA
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