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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 26/04/2016
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Andrea Concas via Lunigiana 1 I-09122 Cagliari ITALIA |
Fascicolo nº: |
014895304 |
Vostro riferimento: |
ArtBackers |
Marchio: |
Art Backers |
Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
Andrea Concas via Lunigiana 1 I-09122 Cagliari ITALIA |
In data 21/12/2015 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 25/01/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Nel caso in esame il pubblico interessato è prevalentemente un consumatore specializzato e non medio, trattandosi di servizi artistici.
Il marchio non è immediatamente descrittivo dei servizi oggetto della domanda, che non consistono né in un’attività di finanziamento/supporto artistico, né di scommessa sull’arte. Il marchio non veicola informazioni ovvie e dirette sui tipi di servizi e prodotti forniti dal richiedente, che consistono principalmente in una attività di vendita online di opere d’arte e di intermediazione tra gli artisti e gli acquirenti, anche considerando che il consumatore è specializzato e non necessariamente di lingua inglese. Il marchio sarebbe pertanto da considerarsi distintivo.
Il marchio “Art Backers” ha acquisito carattere distintivo grazie all’uso continuativo che il richiedente ne ha fatto sin dal 2014. Il richiedente allega, al fine di provare detto uso, tre messaggi email inviati dal richiedente nelle date 17/11/2014, 17/12/2014 e 20/04/2015, due dei quali in lingua italiana e uno in lingua inglese nei quali viene presentata brevemente l’attività svolta dal richiedente, che si definisce come “piattaforma europea online di sostegno agli artisti per la produzione e vendita, in esclusive edizioni limitate, di opere d’arte accessibili. Oltre a ciò il richiedente allega un invito in lingua inglese per un evento che si sarebbe tenuto a Cagliari in data 22/11/2014.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
Innanzitutto, la Divisione d’Esame reitera quanto concluso nella precedente comunicazione, che ai fini del presente rifiuto si riprende in toto, ovvero che i servizi non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono sia servizi di consumo di massa che servizi specialistici e sono destinati sia al consumatore medio che a un pubblico professionale. Data la natura dei servizi in questione, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
Peraltro si rileva come il richiedente non abbia negato né tantomeno confutato quanto sopra concluso. Al contrario, nelle proprie osservazioni, utilizzando l’avverbio “prevalentemente” si lascia intendere una certa acquiescenza con il fatto che nel presente caso siano da prendere in considerazione entrambi i tipi di pubblico, ovvero il consumatore medio e l’utente professionale, rappresentati dal pubblico dei consumatori semplicemente interessati all’arte e dai professionisti che operano direttamente nel campo dell’arte.
Il richiedente sostiene poi che il pubblico non sia necessariamente quello di lingua inglese all’interno dell’Unione europea. Ciò è indubbiamente vero, ma non esclude che sia da prendere in considerazione anche e soprattutto il pubblico di lingua inglese (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, “Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punto 26; e sentenza del 27/11/2003, T-348/02, “Quick”, punto 30).
Il richiedente fa poi valere l’argomento secondo il quale la propria attività non corrisponderebbe all’attività di chi offre supporto finanziario o di altro tipo in relazione all’arte. Tuttavia, non si può esimersi dal notare come la stessa definizione dell’attività svolta corrisponda in pieno a quanto sopra precisato.
Una “attività di vendita online di opere d’arte e di intermediazione tra gli artisti e gli acquirenti”, come definita dal richiedente, non può essere considerata affatto distate dall’offerta di supporto di qualsivoglia tipo si tratti, relativo all’arte.
Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,
non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
(V. sentenza del 23/10/2003, C‑191/01 P, “Wrigley”, punto 32).
È indubbio che quanto statuito nella sentenza ora citata si applichi pienamente al presente caso. L’espressione “Art Backers” designa, tra le altre cose, i soggetti che potenzialmente possono rendere i servizi oggetto di rifiuto, ovvero persone che offrono supporto finanziario o di altro tipo nell’ambito della creazione artistica e dell’arte.
Infine, il richiedente allega che il marchio “Art Backers” ha acquisito carattere distintivo grazie all’uso continuativo fattone dal 2014.
In forza dell’articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico ... .
In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate ... .
In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’Unione europea in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento ... .
In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta ... .
In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto ... .
(V. sentenza del 10/11/2004, T‑396/02, “Forme d'un bonbon”, punti 55-59; sentenza del 04/05/1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, “Windsurfing Chiemsee”, punto 52; sentenza del 22/06/2006, C‑25/05 P, “Storck”, punto 75 e sentenza del 18/06/2002, C‑299/99, “Philips”, punto 63.)
Al fine di provar el’uso del marchio “Art Backers” il richiedente si è limitato ad inviare tre messaggi email inviati dal richiedente nelle date 17/11/2014, 17/12/2014 e 20/04/2015 e un invito in lingua inglese per un evento che si sarebbe tenuto a Cagliari in data 22/11/2014.
Ê evidente come questa documnetazione sia in assoluto del tutto insufficiente al fine di provare l’acquisità disntitività per i servizi per i quali si chiede la registrazione del marchio “Art Backers”. In particolare, la Divisione d’Esame rileva come manchi qualsivoglia indicazione relativa alla quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Tre email e un invito sono prove del tutto irrilevanti al fine di permettere alla Divisione d’Esame di concludere in favore dell’avvenuta acquisizione della distintività a seguito dell’uso fatto del marchio de quo.
Ne consegue che quanto allegato dal richiedente debba essere respinto nella sua interezza.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 895 304 è respinta per i seguenti servizi:
Classe 41 Esposizioni d'arte; Servizi di museo [presentazioni, esposizioni]; Allestimento di presentazioni per scopi culturali; Attività culturali; Attività sportive e culturali; Conduzione di visite guidate; Conduzione ed organizzazione di premiazioni; Conduzione ed organizzazione di premiazioni relative a film; Consulenza in materia di pianificazione di eventi speciali; Consulenza in materia di pianificazione di feste; Dimostrazioni dal vivo per intrattenimento; Direzione artistica per artisti; Direzione d'opere teatrali; Distribuzione di film; Divertimento in forma di tornei di golf; Divertimento interattivo; Divertimento per il grande pubblico; Divertimento mediante rappresentazioni teatrali e cabaret; Educazione, intrattenimento e sport; Pubblicazione e giornalismo; Consulenza editoriale; Consulenza in materia di pubblicazione di riviste; Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Correzione di bozze per manoscritti; Diffusione di notizie tramite agenzie di stampa; Diffusione di notizie tramite agenzie di stampa per il settore radiotelevisivo; Editoria musicale e registrazioni musicali; Editoria tramite mezzi elettronici; Edizione di materiale stampato contenente immagini, tranne che a fini pubblicitari; Edizione di pubblicazioni elettroniche; Edizione di pubblicazioni mediche; Emissione di pubblicazioni; Fornitura di fumetti e romanzi a fumetti non scaricabili on-line; Fornitura di pubblicazioni elettroniche non scaricabili da una rete informatica globale o internet; Fornitura di pubblicazioni elettroniche non scaricabili inerenti i corsi di lingue; Fornitura di pubblicazioni in formato elettronico; Fornitura di pubblicazioni on-line; Fornitura di riviste d'argomento generale non scaricabili on-line; Fornitura di riviste online contenenti informazioni inerenti i giochi per computer; Fornitura di servizi di studi di videoregistrazione; Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili in campo musicale; Informazioni in materia di editoria; Layout, non per scopi pubblicitari; Pubblicazione di documenti; Pubblicazione di documenti in materia di formazione, scienza, diritto pubblico e affari sociali; Pubblicazione di documenti scientifici in materia di tecnologia medica; Pubblicazione di elenchi relativi al turismo; Pubblicazione di giornali elettronici accessibili tramite una rete informatica globale; Pubblicazione di guide pedagogiche e formative; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri d'istruzione; Pubblicazione di libri di musica; Pubblicazione di libri di testo; Pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica; Pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica su internet; Pubblicazione di materiale stampato non pubblicitario in forma elettronica; Pubblicazione di materiale stampato, anche in forma elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Pubblicazione di materiale su supporti magnetici o ottici; Pubblicazione di materiale stampato, eccetto testi pubblicitari; Pubblicazione di materiali accessibili tramite banche dati o Internet; Pubblicazione di materiali didattici per l'insegnamento; Pubblicazione di opere musicali; Pubblicazione di periodici, libri e manuali nel campo della medicina; Pubblicazione di quotidiani; Pubblicazione di quotidiani per clienti su internet; Educazione e formazione; Produzioni audio e video, e di fotografie; Esposizioni in musei; Organizzazione d'esibizioni a scopo di divertimento; Organizzazione d'esposizioni per scopi educativi; Organizzazione di attività ludiche; Direzione di seminari e congressi; Direzione di seminari; Conduzione di workshop e seminari in materia di apprezzamento dell'arte; Conduzione di spettacoli di intrattenimento in magia; Conduzione di concorsi telefonici; Conduzione di workshop e seminari in materia di consapevolezza personale; Gestione di musei; Servizi di musei; Fornitura di strutture per musei; Servizi di musei in materia di microscopia; Noleggio di opere d'arte; Giochi; Servizi di biblioteca; Sport e fitness; Biblioteche elettroniche per fornitura d'informazioni elettroniche (comprese informazioni da archivi) sotto forma di informazioni testuali, audio e/o video; Servizi culturali; Workshop a scopo culturale; Organizzazione di spettacoli culturali; Fornitura di attività culturali; Organizzazione di eventi culturali e artistici; Organizzazione di spettacoli a scopo culturale; Organizzazione di mostre per scopi culturali; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Conduzione di esposizioni per scopi culturali; Organizzazione di feste a scopo culturale; Organizzazione di dimostrazioni a scopo culturale; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali; Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di convention per scopi culturali; Organizzazione di concorsi per scopi culturali; Organizzazione di manifestazioni a scopo culturale; Cultura fisica; Organizzazione di conferenze relative ad attività culturali; Organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed educativi; Organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; Organizzazione di eventi per scopi culturali, ricreativi e sportivi; Organizzazione di manifestazioni sportive e culturali di comunità; Organizzazione di seminari in materia di attività culturali; Organizzazione di mostre per scopi culturali o didattici; Organizzazione di mostre per scopi culturali ed educativi; Servizi di intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali; Istruzione in materia di arte mediante corsi per corrispondenza; Servizi d'istruzione accademica per l'insegnamento della storia dell'arte; Servizi di gallerie d'arte forniti on-line mediante un collegamento di telecomunicazione; Servizi di gallerie d'arte; Esposizione di colonne sonore per pellicole video; Organizzazione di cerimonie di premiazione; Organizzazione di cerimonie di premiazione per il riconoscimento di risultati ottenuti; Organizzazione di cerimonie di premiazione per riconoscimento del valore; Organizzazione di competizioni artistiche; Gestione di quiz; Organizzazione di competizioni nell'ambito dell'istruzione; Organizzazione di competizioni per finalità formative; Organizzazione di competizioni su internet; Organizzazione di concorsi; Organizzazione di concorsi a scopo ricreativo; Organizzazione di concorsi e premiazioni; Organizzazione di concorsi per scopi didattici; Organizzazione di concorsi [istruzione o intrattenimento]; Organizzazione di concorsi in materia di intrattenimento; Organizzazione di concorsi per l'istruzione o il divertimento; Organizzazione di conferenze; Organizzazione di conferenze aziendali; Organizzazione di conferenze e simposi nel settore della scienza medica; Organizzazione di conferenze in materia di intrattenimento; Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità; Organizzazione di conferenze per scopi didattici; Organizzazione di conferenze per scopi ricreativi; Organizzazione di conferenze riguardanti il commercio; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Organizzazione di congressi; Organizzazione di convegni per scopi commerciali; Organizzazione di convegni per scopi ricreativi; Organizzazione di convention a scopo formativo; Organizzazione di convention per fini di intrattenimento; Organizzazione di convention per scopi didattici; Organizzazione di corsi di formazione per turisti; Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Organizzazione di esibizioni di immersione; Organizzazione di esposizioni per la formazione; Organizzazione di esposizioni per scopi didattici; Organizzazione di manifestazioni per scopi didattici; Organizzazione di mostre a scopo di formazione; Organizzazione di mostre per fini didattici; Organizzazione di mostre zoologiche; Organizzazione di riunioni e conferenze; Organizzazione di quiz, giochi e concorsi; Organizzazione di seminari aziendali; Organizzazione di seminari e conferenze; Organizzazione di seminari in materia d'istruzione; Organizzazione di seminari in materia di formazione; Organizzazione di seminari in materia di intrattenimento; Organizzazione di seminari per scopi didattici; Organizzazione di seminari per scopi ricreativi; Organizzazione di seminari relativi alla pubblicità; Organizzazione di seminari riguardanti il commercio; Organizzazione di seminari, gruppi di lavoro, gruppi di ricerca e convegni, nel settore della medicina; Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di simposi medici relativi alle scienze marine; Organizzazione di spettacoli con scopi educativi; Organizzazione di tornei e competizioni di golf per professionisti; Organizzazione di una conferenza annuale in materia di approvvigionamento; Organizzazione di una conferenza annuale in materia di logistica; Organizzazione di una conferenza annuale in materia di telecomunicazioni; Organizzazione di una conferenza didattica annuale; Organizzazione e conduzione di cerimonie di conferimento di premi; Organizzazione e conduzione di competizioni; Organizzazione e conduzione di conferenze commerciali ed aziendali; Organizzazione e conduzione di conferenze e seminari; Organizzazione e direzione di conferenze; Organizzazione e direzione di conferenze educative; Organizzazione e direzione di congressi; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e realizzazione di campionati e gare di pattinaggio di figura; Organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi e simposi; Organizzazione e realizzazione di conferenze e congressi; Organizzazione e realizzazione di concorsi [educativi o ricreativi]; Organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione]; Organizzazione, preparazione e realizzazione di congressi; Organizzazione, preparazione e realizzazione di seminari; Organizzazione, preparazione e realizzazione di simposi; Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione]; Pianificazione di lezioni per uso didattico; Pianificazione di seminari a scopo didattico; Pianificazione di conferenze per scopi didattici; Realizzazione di competizioni su internet; Realizzazione di mostre a fini didattici; Realizzazione di mostre per scopi d'intrattenimento; Realizzazione di seminari di formazione; Seminari; Servizi di consulenza e informazione inerenti la preparazione, l'organizzazione e la realizzazione di conferenze; Servizi di consulenza e informazione inerenti la preparazione, l'organizzazione e la realizzazione di congressi; Servizi di esposizioni a scopo ricreativo; Servizi per conferenze; Servizi per l'organizzazione di quiz; Simposi in materia di intrattenimento; Simposi in materia di istruzione; Accademie [educazione]; Accademie di calligrafia; Attività di formazione; Conduzione di workshop [formazione]; Cabaret e discoteche; Degustazione di vini [servizi d'intrattenimento]; Dimostrazione di film a scopo didattico; Disponibilità ad accogliere tornei sportivi di fantasia; Divertimento; Divertimento radiofonico; Fornitura di giochi disponibili mediante un sistema computerizzato; Fornitura di informazioni on-line relative all'intrattenimento mediante giochi per computer; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi d'intrattenimento tramite reti online e internet; Fornitura di informazioni inerenti l'intrattenimento tramite mezzi elettronici; Fornitura di informazioni su servizi d'intrattenimento per mezzo di televisione, broadband, sistemi wireless e servizi online; Fornitura di informazioni sui servizi d'intrattenimento tramite internet; Fornitura di informazioni, recensioni e articoli in ambito musicale mediante reti informatiche; Fornitura di intrattenimento dal vivo; Fornitura di intrattenimento musicale; Fornitura di intrattenimento on-line; Fornitura di sale per intrattenimento; Gesetione [organizzazione] di premiazioni relative a video; Informazioni in materia di ricreazione; Informazioni in materia di libri; Informazioni inerenti i giochi per computer fornite online mediante una banca dati informatica o una rete di comunicazione globale; Intrattenimento sotto forma di sfilate di moda; Intrattenimento sotto forma di competizioni di ortografia; Organizzazione d'intrattenimenti; Organizzazione d'incontri in materia di intrattenimento; Organizzazione d'intrattenimenti visivi; Organizzazione di attività ricreative; Organizzazione di attività ricreative di gruppo; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di feste per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di festival a scopo ricreativo; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Organizzazione di festival; Organizzazione di galà; Organizzazione di giochi a partecipazione del pubblico; Organizzazione di spettacoli; Pianificazione di ricevimenti [divertimento]; Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Organizzazione e realizzazione di meeting in tema di intrattenimento; Organizzazione e presentazione di spettacoli di intrattenimento relativi allo stile e alla moda; Organizzazione e presentazione di esibizioni dal vivo; Organizzazione e preparazione di esposizioni per intrattenimento; Preparazione di testi per pubblicazione; Presentazione d'opere; Produzione di performance dal vivo; Realizzazione di ritratti; Recensioni di libri on-line; Intrattenimento on-line; Pubblicazioni elettroniche on-line; Biblioteche on-line, ovvero biblioteche elettroniche che offrono servizi di quotidiani, riviste, fotografìe ed immagini tramite una rete informatica on-line; Fornitura di giochi on line (a partire da una rete informatica); Fornitura di pubblicazioni elettroniche on-line; Fornitura di pubblicazioni on line (non scaricabili); Fornitura di pubblicazioni elettroniche on line non scaricabili; Fornitura di video on-line, non scaricabili; Informazioni in materia di divertimento fornite on-line tramite una banca dati o Internet; Informazioni in materia di istruzione fornite on-line da una banca dati o su Internet; Informazioni relative a divertimento on-line tramite una banca dati su Internet; Informazioni relative al campo dell'istruzione accessibili on-line tramite una banca dati o su Internet; Pubblicazione di libri e riviste specializzate elettroniche on-line; Pubblicazione elettronica di libri e di riviste on line; Pubblicazione elettronica di libri e periodici on line; Pubblicazione elettronica di libri e di periodici on line; Pubblicazione on-line di libri e riviste specializzate elettronici (non scaricabili); Fornitura d'informazioni e notizie on-line sulla formazione in materia d'occupazione; Servizi di editoria on-line; Pubblicazioni elettroniche on line (non scaricabili); Servizi di intrattenimento disponibili on-line da banche dati e Internet; Servizi di giochi proposti on line [partendo da una rete informatica]; Servizi relativi a giochi elettronici, compresa l'offerta di giochi per computer on-line o mediante una rete informatica globale; Servizi di artisti di spettacoli; Servizi per artisti di spettacoli; Servizi scolastici per insegnamento dell'arte; Servizi editoriali (compresa l'editoria elettronica); Servizi di editoria; Servizi editoriali; Editoria musicale; Editoria elettronica; Servizi di editoria elettronici; Servizi di editoria informatica; Servizi di editoria musicale; Servizi editoriali per libri; Servizi editoriali, esclusa la stampa; Servizi di consulenza in materia di editoria; Pubblicazione di contenuti editoriali di siti accessibili tramite una rete informatica globale; Pubblicazione e redazione di stampati; Pubblicazione elettronica di testi e materiale stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione multimediale di materiale stampato.
Classe 42 Progettazione di arte grafica; Autenticazione nel settore delle opere d'arte; Autenticazione di opere d'arte; Autenticazione di oggetti d'arte; Servizi di design di opere d'arte; Servizi di progettazione; Servizi di scienza e tecnologia; Servizi informatici; Collaudi, certificazioni e controllo di qualità; Computer grafica; Consulenza in materia di scelta di tessuti d'arredamento [progettazione d'interni]; Consulenza in materia di selezione di fodere di rivestimento per oggetti di arredamento [progettazione d'interni]; Consulenza in materia di selezione di tendaggi [progettazione d'interni]; Consulenza in materia di sviluppo di prodotti; Consulenza per il disegno di siti web; Consulenza professionale in disegno industriale; Consulenza professionale in materia di progettazione di arredamento di interni; Consulenza professionale in materia di progettazione di cucine su misura; Consulenza tecnica in materia di progettazione; Consulenze in tema di progettazione tecnologica; Creazione di siti elettronici; Decorazione interna; Design artistico commerciale; Design d'imballaggi per conto terzi; Design di caratteri tipografici; Design di marchi; Design di mobili per ufficio; Design di prodotti tessili per finiture di veicoli a motore; Design di tappeti; Design di vetreria e prodotti in vetro; Design industriale e arti grafiche; Disegno di loghi per T-shirt; Fornitura d'informazioni in materia di progettazione industriale; Fornitura di informazioni in tema di progettazione di prodotti; Fornitura di informazioni in tema di sviluppo di prodotti; Fornitura di un sito web contenente informazioni nel settore dell'arredamento di interni; Noleggio di apparecchiature di progettazione; Illustrazioni grafiche per conto terzi; Pianificazione della progettazione; Pianificazione e progettazione di uffici; Preparazione di parametri di progettazione per immagini visive; Progettazione assistita da computer di grafica video; Progettazione di accessori di moda; Consulenza relativa alla progettazione di pagine web; Consulenza relativa alla progettazione di edifici; Consulenze in tema di architettura e progettazione edile; Servizi di progettazione personalizzata; Progettazione di veicoli marittimi; Servizi di illustrazione (progettazione); Realizzazione (progettazione) di attrezzature; Progettazione di pagine Web; Progettazione di siti informatici; Servizi tecnici di progettazione; Progettazione di display tridimensionali; Progettazione di portali web; Progettazione di software per macchinari da stampa; Progettazione di stampati; Programmazione di computer per la stampa di codici a barre; Servizi di consulenza in materia di software utilizzati per la stampa; Utilizzo temporaneo di software on-line, non scaricabili per l'editoria e la stampa.
La domanda è accolta per i rimanenti prodotti.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Andrea VALISA