DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE


Alicante, 10/11/2016



CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L.

Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18

I-35122 Padova

ITALIA


Fascicolo nº:

015024318

Vostro riferimento:

PMC30018

Marchio:

LEAN GAP ANALYSIS

Tipo de marchio:

Marchio denominativo

Nome del richiedente:

AUXIELL S.r.l.

via Pontevigodarzere, 116

I-35133 PADOVA

ITALIA




In data 11/02/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.


In data 06/04/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:


  1. L’attività che svolge il richiedente è strettamente riservata, ne consegue che il pubblico di riferimento non potrebbe collegare direttamente ed immediatamente i prodotti e servizi in questione con il segno “LEAN GAP ANALYSIS”.

  2. Il richiedente rileva che nessuno potrà mai capire quali criteri di analisi sono adottati dietro il marchio “LEAN GAP ANALYSIS” nel momento in cui viene “fotografato” lo stato in cui si trova una azienda quando la stessa farà richiesta di consulenza. Contrariamente a quanto affermato dall’Ufficio, quindi, non esiste un rapporto diretto tra il segno e i prodotti e servizi in oggetto.

  3. Il segno in questione è da considerarsi allusivo. Il richiedente contesta che il marchio, a parere dell’Ufficio, non permette di identificare l’origine imprenditoriale dei prodotti e servizi come provenienti da AUXIELL e di distinguere gli stessi prodotti e servizi da quelli di altre imprese. Eseguendo una semplice ricerca, attraverso il motore di ricerca Google, digitando “LEAN GAP ANALYSIS” emerge al primo posto il collegamento al sito internet del richiedente.

  4. Il richiedente rileva che nessun‘altra società concorrente utilizza una combinazione identica a quella del marchio in questione.

  5. Il richiedente allega capacità distintiva acquisita del marchio “LEAN GAP ANALYSIS” ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE apportando una serie di documenti a supporto: elenco clienti, proposte contrattuali di natura confidenziale, e-mail scambiate tra il richiedente ed alcuni clienti, copie cartoline promozionali ed estratti di una lezione tenutasi presso l’Università di Padova.

  6. Il richiedente presenta una serie di marchi figurativi registrati che sono composti nella parte verbale dal termine “LEAN” (nn. 6067623 e 12135885) e altri che contengono il termine “LEAN” (nn. 1745587, 4989323, 5371224, 6067342). Il marchio in questione dovrebbe essere ammesso alla registrazione, perché altrimenti si verificherebbe una disparità di trattamento a discapito della richiedente.


Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.


Osservazioni di carattere generale:


L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.


È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE


persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).


"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).


Osservazioni del richiedente:


1. L’attività che svolge il richiedente è strettamente riservata, ne consegue che il pubblico di riferimento non potrebbe collegare direttamente ed immediatamente i prodotti e servizi in questione con il segno “LEAN GAP ANALYSIS”

2. Il richiedente rileva che nessuno potrà mai capire quali criteri di analisi sono adottati dietro il marchio “LEAN GAP ANALYSIS” nel momento in cui viene “fotografato” lo stato in cui si trova una azienda quando la stessa farà richiesta di consulenza. Contrariamente a quanto affermato dall’Ufficio, quindi, non esiste un rapporto diretto tra il segno e i prodotti e servizi in oggetto.


Per quanto concerne gli argomenti del richiedente esposti nel punto 1 e 2, l’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.


Come già indicato nella precedente comunicazione, il segno è composto dai termini “LEAN GAP ANALYSIS”, il cui significato è rintracciabile in dizionari inglesi di uso comune. In base alle definizioni date il consumatore di riferimento percepirà i termini come un’espressione dotata di significato, ossia “analisi efficiente degli scostamenti”.


In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti nella lingua inglese. La dicitura fa riferimento all'analisi efficiente e senza sprechi degli scostamenti, ovvero il confronto delle prestazioni effettive con quelle potenziali. (v. lettera allegata).


Lungi dall’essere una percezione soggettiva, l’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, in particolare dal consumatore specializzato, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.


Ciò premesso, se applicata a prodotti e servizi quali quelli richiesti, la dicitura “LEAN GAP ANALYSIS” non fa che informare direttamente i consumatori del fatto che essi hanno come oggetto, sono destinati a o sono resi mediante/specificamente disegnati per l’analisi efficiente e senza sprechi degli scostamenti. Pertanto, il marchio veicola informazioni ovvie e dirette sulla destinazione d’uso, l’oggetto e il modo in cui sono resi i prodotti e servizi obiettati. Del resto il richiedente stesso non fa che corroborare questa tesi, poiché indica come prerogativa del “LEAN GAP ANALYSIS” quella di “studio ed analisi, con l’obiettivo di giungere ad una mappatura finale di quello che è il livello attuale dei processi aziendali e di quello che invece potrebbe diventare, seguendo il piano d’azione proposto da Auxiell, tracciato per snellire e colmare quelle criticità che sono emerse durante la fase “LEAN GAP ANALYSIS”, ovvero l’analisi efficiente e senza sprechi degli scostamenti.


Visto che è stata dimostrata la descrittività del segno, l’argomento del richiedente secondo cui il consumatore che usufruisce dei prodotti e servizi in questione non percepirà il significato come “analisi efficiente e senza sprechi degli scostamenti” in quanto l’attività svolta è strettamente riservata, non è rilevante.


Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 ,lettera c), RMUE


Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.


(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).


Ecco che le argomentazioni del richiedente incluse nei punti 1 e 2 sono dunque da rigettare.


3. Il segno in questione è da considerarsi allusivo. Il richiedente contesta che il marchio, a parere dell’Ufficio, non permette di identificare l’origine imprenditoriale dei prodotti e servizi come provenienti da AUXIELL e di distinguere gli stessi prodotti e servizi da quelli di altre imprese. Eseguendo una semplice ricerca, attraverso il motore di ricerca Google, digitando “LEAN GAP ANALYSIS” emerge al primo posto il collegamento al sito internet del richiedente.


L’Ufficio non può che confermare quanto indicato nella precedente comunicazione, ossia che il consumatore di riferimento, essendo il segno “LEAN GAP ANALYSIS” descrittivo in relazione ai prodotti e servizi richiesti, non sarà in grado di determinare l’origine imprenditoriale degli stessi.


A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che il segno “LEAN GAP ANALYSIS” possa essere utilizzato per contraddistinguere consulenza in materia di organizzazione e gestione aziendale e sviluppo di processi per l'analisi e l'implementazione di piani strategici e di progetti di gestione resa mediante un’analisi efficiente degli scostamenti; consulenza aziendale in materia di analisi del lavoro per la determinazione delle competenze dei lavoratori e delle strutture salariali destinata a un’analisi efficiente e senza sprechi degli scostamenti, ovvero l’identificazione delle differenze tra l’ottimizzazione delle ripartizioni e l’integrazione degli ingressi/risorse, e il livello di attuale ripartizione; ecc.


Per quanto concerne previsioni economiche; organizzazione e conduzione di conferenze, workshops, seminari, corsi di formazione ed aggiornamento in materia di gestione aziendale, corsi di formazione in materia d'ingegneria, progettazione, produzione, logistica ecc. essi hanno ad oggetto un’analisi degli scostamenti efficiente, ovvero ad esempio un piano che prevede l’ottimizzazione dei processi di produzione ecc.


Come ulteriore esempio e a titolo non esaustivo, i servizi di analisi e di ricerche industriali progettazione e sviluppo di hardware e software; consulenza tecnica in materia di fabbricazione e processi di fabbricazione sono destinati ad un’analisi efficiente e senza sprechi degli scostamenti, ad esempio perché si incentrano su una strategia/analisi che intende applicare o essere eseguita a livello strategico e/o operativo in un’organizzazione.


In ultimo, le pubblicazioni elettroniche scaricabili; pubblicazioni elettroniche su supporti informatici; stampati; opuscoli periodici, pubblicazioni ecc. essi hanno come oggetto l’analisi efficiente degli scostamenti.


Il marchio designa quindi la destinazione d’uso, l’oggetto e il modo in cui sono resi i prodotti e servizi in oggetto. Si tratta di caratteristiche indicate dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.


Proprio perché descrittivo, il marchio, a differenza di quanto indicato dal richiedente, non può essere considerato allusivo.


Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel segno in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di “familiarizzazione”. Tuttavia, le prove trasmesse dal richiedente al riguardo sono insufficienti per poter stabilire se questo processo di “familiarizzazione” ha avuto luogo. Nel punto 5 questo argomento sarà comunque ulteriormente approfondito.


Per quanto concerne la ricerca effettuata dal richiedente tramite il motore di ricerca Google utilizzando i termini “LEAN GAP ANALYSIS”, il risultato della ricerca emerge al primo posto il collegamento al sito internet del richiedente “AUXIELL” assieme alla dicitura “LEAN GAP ANALYSIS”, ossia il sito www.auxiell.com/autoleangapanalysis . Nella fattispecie i risultati della ricerca non possono essere presi in considerazione poiché è noto, che utilizzando il motore di ricerca “Google” e dietro pagamento, è possibile migliorare il posizionamento dei siti web (ossia fare apparire un sito web tra i primi risultati dei motori di ricerca con le parole chiavi cercate dall’utente). Quindi in virtù di questa considerazione, l’Ufficio considera questo risultato non può essere preso in considerazione. L’Ufficio inoltre rileva che il richiedente si è sostanzialmente limitato a fare riferimento al nome di dominio registrato/sito internet del richiedente, www.auxiell.com /autoleangapanalysis. Va detto a tale proposito che un nome di dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito internet di proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può accedere digitando un indirizzo in internet o mediante un link. La funzione del marchio, per contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli di altre imprese concorrenti.


Ecco che anche le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 3 sono dunque da rigettare.


4. Il richiedente rileva che nessuna altra società concorrete utilizza una combinazione identica a quella del marchio in questione.



In risposta all’argomento del richiedente secondo cui nessun altro concorrente utilizza la stessa combinazione, "il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che tale marchio possa essere percepito a prima vista dal pubblico destinatario come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione ... La eventuale mancanza di precedente uso non può al riguardo essere necessariamente indicativa di una siffatta percezione." (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).


Ecco che le argomentazioni del richiedente nel punto 4 sono anch’esse da rigettare.


5. Il richiedente allega capacità distintiva acquisita del marchio “LEAN GAP ANALYSIS” ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE apportando una serie di documenti a supporto: elenco clienti, proposte contrattuali di natura confidenziale, e-mail scambiate tra il richiedente ed alcuni clienti, copie cartoline promozionali ed estratti di una lezione tenutasi presso l’Università di Padova.



In forza dell’articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico ... .


In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate ... .


In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Comunità in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento ... .


In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta ... .


In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto ... .


(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).


Nel presente caso è quindi necessario determinare se una parte significativa dei consumatori aventi una sufficiente conoscenza della lingua inglese, all’interno dell’ Unione Europea, sia stata “esposta” al segno in esame al punto da essere immediatamente in grado di riconoscerlo come l’indicazione di una ben determinata origine imprenditoriale.


L‘Ufficio ritiene che la documentazione trasmessa non sia in grado di dimostrare tale circostanza.


Nel presente caso le prove presentate non sono sufficienti per dimostrare il carattere distintivo acquisito attraverso l’uso perché esse riguardano solo l’Italia, mentre il pubblico di riferimento è quello di lingua inglese nell’Unione, quindi Regno Unito, Irlanda e Malta.


L’elenco clienti fornito nell’allegato 4 (dalla lettera a) a d)) ed i relativi contratti o proposte di collaborazione, riguardano solo clientela italiana, lo stesso si può apprezzare per quanto riguarda le e-mail (allegato 5). Per quanto riguarda la copia di cartolina promozionale, si tratta in primo luogo di informazione riportata solo in lingua italiana (il pubblico di riferimento è quello di lingua inglese nell’Unione) dove è riportato il sito web del richiedente www.auxiell.com/autoleagapanalysis . Non sono state presentate prove di quanti esemplari sono stati stampati e/o diffusi. L’Ufficio, non disponendo di ulteriori dati, non è in grado di poter stabilire la diffusione della cartolina promozionale (allegato 6). Per quanto concerne la lezione tenutasi presso l’Università di Padova, ammesso e non concesso che ci fossero dei partecipanti di lingua inglese, risulterebbe difficile poter determinare e misurare l’impatto che la dicitura “LEAN GAP ANALYSIS” avrebbe potuto avere nei confronti di tutto il pubblico di riferimento inglese.


Nel loro insieme le prove valutate sono insufficienti per poter dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso.


L’Ufficio rileva altresì che il richiedente non ha presentato elementi di prova quali le quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni di associazioni professionali e camere di commercio o sondaggi/indagini demoscopiche.


Tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza comunitaria, come “direct proof” (prove dirette) dell’acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione alla cosiddetta “secondary evidence” (prove secondarie), costituita in buona sostanza dal volume delle vendite e dal materiale pubblicitario. Tale prova, se può essere utile per corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi (12/09/2007, T141/06, Glaverbel, EU:T:2009:69, § 41 e 44).


Pertanto, sulla base del materiale presentato, risulta impossibile concludere con ragionevole certezza che una parte sostanziale del pubblico dell’Unione sia stata effettivamente “esposta” al segno in esame al punto di percepire il medesimo come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale e non come indicativo di una caratteristica dei prodotti e servizi.


Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento del marchio dell’Unione Europea sia da considerarsi esclusa.


6. Il richiedente presenta una serie di marchi figurativi registrati che sono composti nella parte verbale dal termine “LEAN” (nn. 6067623 e 12135885) e altri che contengono il termine “LEAN” (nn. 1745587, 4989323, 5371224, 6067342). Il marchio in questione dovrebbe essere ammesso alla registrazione, perché altrimenti si verificherebbe una disparità di trattamento a discapito della richiedente.



Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili o comparabili già sono state accettate dall'EUIPO, l’Ufficio rileva che si tratta di segni non comparabili con il segno in esame ed in alcuni casi si tratta di prodotti e servizi diversi. Deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza consolidata “le decisioni che le Commissioni di ricorso devono adottare relativamente alla registrazione di un segno come marchio comunitario, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio comunitario dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


In fine si rileva che “come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 024 318 è respinta per tutti i seguenti prodotti e servizi:


Classe 09 Dischi registrati; pubblicazioni elettroniche scaricabili; pubblicazioni elettroniche su supporti informatici; computer; software; software didattici, software interattivi.


Classe 16 Stampati; materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); agende, album, block-notes, biglietti, guide, libri d'istruzione, manuali, opuscoli, periodici, pubblicazioni, tabelloni.


Classe 35 Pubblicità, gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori d'ufficio; consulenza in materia di organizzazione e gestione aziendale e sviluppo di processi per l'analisi e l'implementazione di piani strategici e di progetti di gestione; consulenza aziendale in materia di analisi del lavoro per la determinazione delle competenze dei lavoratori e delle strutture salariali; previsioni economiche.

Classe 41 Educazione; formazione; attività culturali; organizzazione e conduzione di conferenze, workshops, seminari, corsi di formazione ed aggiornamento in materia di gestione aziendale, corsi di formazione in materia d'ingegneria, progettazione, produzione, logistica; pubblicazione di libri, testi e documenti.


Classe 42 Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software; consulenza tecnica in materia di fabbricazione e processi di fabbricazione; ricerca nel campo dell'ingegneria gestionale; analisi industriali; consulenza professionale in materia di efficienza industriale.



La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi.


Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



Antonino TIZZANO

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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