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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 27/04/2016
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LUXY S.p.A. STRADA PROVINCIALE ALMISANO 6 I-36045 LONIGO (VICENZA) ITALIA |
Fascicolo nº: |
015066608 |
Vostro riferimento: |
Meraviglia |
Marchio: |
MERAVIGLIA |
Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
LUXY S.p.A. STRADA PROVINCIALE ALMISANO 6 I-36045 LONIGO (VICENZA) ITALIA |
In data 11/02/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è carente di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni - nel merito - entro la scadenza.
L’unica replica del titolare è stata una richiesta, rigettata dall’Ufficio in data 12/02/2016, tramite la quale si chiedeva di cambiare il marchio da “MERAVIGLIA” a “FEDRA”. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 066 608 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Michele M. BENEDETTI - ALOISI