DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE


Alicante, 14/12/2016



STUDIO KARAGHIOSOFF E FRIZZI S.R.L.

Via Baracca 1r 4 piano

c/o "Il gabbiano"

I-17100 Savona

ITALIA


Fascicolo nº:

015437205

Vostro riferimento:

SKF-209524

Marchio:

100% cento x cento

Tipo de marchio:

Marchio denominativo

Nome del richiedente:

Giovanni Benza

Via Dolcedo 180

I-18100 Imperia

ITALIA


In data 31/05/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.


In data 06/07/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:


  1. Il richiedente è titolare della registrazione italiana n. 0001576194, “100% cento per cento” per le classi 3, 29, 30, 32 e 33.

  2. Il marchio è dotato di carattere distintivo. Non si comprende perché l’espressione in esame dovrebbe essere dotata di significato, poiché non accompagnata da altro termine che la definisca, come nel caso di “cento per cento buona”, “cento per cento naturale”.

  3. Il riferimento alla sentenza T-218/02 non è applicabile.

  4. Il richiedente allega un elenco di marchi recanti la dicitura “100%”·già registrati.


Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.


L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.


È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).


La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).


Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).


È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).


Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).


Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).


L’Ufficio pertanto ha proceduto all’esame dei termini che formano il segno, ovvero “cento” (ripetuto due volte) e “x”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati. La percentuale “100%” è universalmente conosciuta e non richiede di dettagliate spiegazioni, essendo la traduzione numerica della dicitura “cento per cento”.


L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali. L’aggiunta della percentuale espressa sotto forma di numero che precede gli elementi verbali non ha altra funzione che quella di rafforzare il significato trasmesso da questi ultimi.


1. Considerando la natura del marchio, i prodotti richiesti (sostanzialmente di consumo quotidiano/di massa) e il pubblico di riferimento (principalmente il consumatore medio italiano) l’Ufficio ritiene che la dicitura “100% cento x cento” non può che essere considerata come un messaggio elogiativo promozionale/un’informazione commerciale, destinato a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti in oggetto, ossia che essi sono al 100% (ovvero nella loro completezza o totalità) quello indicato.


A titolo esemplificativo e non esaustivo, se applicata a una bottiglia di olio di oliva, a un barattolo di marmellata, a una confezione di pasta fresca ecc. la dicitura “100% cento x cento” indicherà al consumatore, senza necessità di maggiori sforzi mentali da parte sua, che il prodotto da acquistare è al cento per cento quello indicato, ovvero un prodotto autentico, genuino o, più in generale, rispondente alle caratteristiche che il consumatore stesso si attende. Che il prodotto offerto, ad esempio l’olio d’oliva, sia contrassegnato dalla scritta “cento x cento” (ovvero solo olio di oliva), sarà percepito dal consumatore come un richiamo promozionale importante, ma non sarà sicuramente interpretato come marchio.


3. È appunto in questo senso che deve essere inteso il riferimento dell’Ufficio alla sentenza “MEHR FÜR IHR GELD”.


L’Ufficio ritiene che il consumatore medio italiano, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, percepirà l’espressione “100% cento x cento” come uno slogan promozionale che, per la sua semplicità, è incapace di distinguere i prodotti della richiedente da quelli di qualsiasi altro operatore in commercio.


2. In base alla giurisprudenza acquisita, L’Ufficio ricorda che il consumatore non si aspetta che questi tipi di espressioni promozionali siano precisi o che descrivano le caratteristiche dei prodotti e/o servizi.


Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, non è necessario che la dicitura “100% cento per cento” sia seguita da altro termine che la definisca. “Le espressioni promozionali sono accomunate dalla medesima caratteristica di fornire unicamente un’informazione di carattere astratto che permetta a qualsiasi consumatore di apprezzare che i suoi bisogni individuali vengono considerati” (2 dicembre 2014, R1068/2014-5, FREE, § 23).


Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.


1. Per quanto riguarda la decisione nazionale italiana cui fa riferimento il richiedente, in base alla giurisprudenza consolidata:


il regime dell'Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo con il proprio insieme di obiettivi e norme ad esso specifici; è autosufficiente e si applica in modo indipendente da qualsiasi sistema nazionale ... Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutato solo in relazione alle pertinenti norme dell'Unione. Pertanto l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso.


(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).


3. Per quanto riguarda l'argomento in base a cui diverse registrazioni contenenti la dicitura “100%”·sono state accettate dall'EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame. In particolare, l’Ufficio sottolinea che tali segni contengono ulteriori elementi verbali e figurativi che li rendono distintivi.


Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).



Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 437 205 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.


Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Annalisa GIACOMAZZI

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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