DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 25 novembre 2019
Nel procedimento R 1044/2019-5
IOTTY S.r.l. |
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Via Pignolo, 27 24121 Bergamo Italia |
Richiedente l’annullamento / Ricorrente |
rappresentata da BARZANÒ & ZANARDO MILANO S.p.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia
contro
Iotty S.r.l. |
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Via del Laghetto, 18/20 30080 Porcia (PN) Italia |
Titolare del MUE / Convenuta |
rappresentata da DRAGOTTI & ASSOCIATI S.r.l., Via Nino Bixio, 7, 20129 Milano, Italia
RICORSO concernente il procedimento di annullamento n. 15 067 C (registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 635 709)
LA Quinta COMMISSIONE DI RICORSO
composta da G. Humphreys come Membro unico ai sensi dell’articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, articolo 36 RDMUE e articolo 7 della decisione del Presidium sull’organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
Decisione
Con domanda depositata in data 12 luglio 2016, il Sig. Edoardo Cesari, il quale ha successivamente ceduto la domanda di marchio a Iotty S.r.l. (“la titolare del MUE”), chiedeva la registrazione del marchio denominativo
IOTTY
per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 9 - Unità di controllo programmabili; sistemi di controllo elettronico; circuiti di controllo; dispositivi di controllo dell'energia; apparecchi di comando elettrici; apparecchi di comando programmabili; software per il controllo di sistemi ambientali, di accesso e di sicurezza di edifici; software [programmi]; pacchetti software; software applicativo; sensori e rilevatori; fotocellule; rilevatori di fumo; sensori per controllo impianti; quadri di controllo elettrici; termostati; apparecchi di monitoraggio a distanza; apparecchi di controllo visivo; apparecchi per la registrazione di immagini; apparecchi per la registrazione del suono;
Classe 42 - Servizi di consulenza in materia di efficienza energetica; diagnosi energetica; certificazione [controllo qualità]; servizi di certificazione dell'efficienza energetica di edifici; analisi ambientale; servizi di consulenza ambientale; servizi di collaudo tecnico; elaborazione e sviluppo di software; progettazione e sviluppo di software per la gestione energetica; noleggio di software; consulenza informatica; servizi scientifici e tecnologici; consulenze inerenti servizi tecnologici in tema di fornitura di elettricità ed energia; ricerca in ambito energetico.
In data 20 luglio 2016, la domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio e, in data 27 ottobre 2016, ne veniva concessa la registrazione.
In data 8 giugno 2017, IOTTY S.r.l. (“la richiedente l’annullamento”) presentava una domanda di nullità per tutti i summenzionati prodotti e servizi.
La domanda di nullità si fondava sul motivo previsto dall’articolo 60, paragrafo 1, lettera c) RMUE, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, sulla base del marchio non registrato “IOTTY”, del nome commerciale e della denominazione sociale “IOTTY S.r.l.” e del nome di dominio www.iotty.it.
Con decisione del 18 marzo 2019 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Annullamento respingeva integralmente la domanda di nullità e ordinava alla richiedente l’annullamento di sostenere le spese.
In data 14 maggio 2019, la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l’annullamento. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 17 luglio 2019.
Con la sua risposta, ricevuta dall’Ufficio in data 30 settembre 2019, la titolare del MUE chiedeva il rigetto del ricorso.
In data 23 ottobre 2019, la richiedente l’annullamento informava la Cancelleria delle Commissioni di ricorso che le parti avevano raggiunto un accordo e che, quindi, il ricorso veniva ritirato. Non veniva fatto riferimento alcuno alla ripartizione delle spese.
In data 23 ottobre 2019, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso confermava alle parti la ricezione del ritiro del ricorso.
Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.
Poiché il ricorso è stato ritirato, viene meno la necessità di pronunciare sul medesimo. Il procedimento di ricorso si dichiara concluso e la decisione impugnata diviene definitiva.
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 4 RMUE, la parte che pone fine a una procedura con il ritiro del ricorso sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Nella fattispecie, la richiedente l’annullamento deve rifondere alla titolare del MUE le spese di rappresentanza professionale sostenute nel procedimento di ricorso, pari a 550 EUR.
Per quanto riguarda il procedimento di nullità, la decisione della Divisione di Annullamento, che ha ordinato alla richiedente l’annullamento di sostenere spese, pari a 450 EUR, rimane impregiudicata.
L’importo totale per entrambi i procedimenti ammonta, pertanto, a 1 000 EUR.
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:
Firmato
G. Humphreys
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Cancelliere:
Firmato
p.o. P. Nafz |
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25/11/2019, R 1044/2019-5, Iotty / Iotty (fig.)