DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE


Alicante, 31/01/2017



NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.

Corso di Porta Vittoria, 9

I-20122 Milano

ITALIA


Fascicolo nº:

015702806

Vostro riferimento:

32022TMCTM

Marchio:


Tipo de marchio:

Marchio figurativo

Nome del richiedente:

SALVADERI SIMONE

CASCINA CAMPOLANDRONE

I-26847 MALEO (LO)

ITALIA



In data 02/09/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata. Allegare L110


In data 11/10/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:


  1. La richiedente osserva che l’Ufficio ha recentemente dichiarato registrabili dei marchi per i medesimi prodotti (o per prodotti simili) costituiti tutti dall’elemento figurativo di una mucca stilizzata.


  1. L’affermazione dell’Ufficio secondo cui il marchio sarebbe banale “non risulta supportata da alcun dato empirico e, di conseguenza, sembra essere piuttosto frutto di un giudizio arbitrario e del tutto opinabile”.


  1. In ogni caso, il marchio richiesto sarebbe dotato di un minimo grado di distintività che lo renderebbe registrabile almeno con riferimento a: “Cioccolato; Praline di cioccolato; Cioccolato ripieno; Cioccolatini assortiti; forme di cioccolato; crema inglese; Mousse al cioccolato; mousse (dolci) ed anche gelati; polveri per gelati” con riferimento ai quali vi sarebbe solamente “un’attinenza moderata con le razze bovine in genere”.


Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione per i seguenti prodotti:


Classe 30: Cacao.


Sono oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, i segni che “…sono inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa” (30/04/2003, T‑324/01 & T‑110/02, Zigarrenform / Goldbarren, EU:T:2003:123, § 29).


Pertanto, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, in primo luogo, con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/11/2003, T‑348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).


In questo caso, i prodotti e servizi non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono prodotti e servizi di consumo quotidiano. Data la loro natura, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.


  • Con riferimento all’argomento di cui al punto 1), l’Ufficio rileva quanto segue:


Per quanto riguarda l'argomento della richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


Con riferimento all’argomento di cui al punto 2), l’Ufficio rileva quanto segue:


Per quanto riguarda il grado di stilizzazione del segno richiesto e, in particolare, il giudizio datone dall’Ufficio nella precedente comunicazione (vedi allegato), non si può escludere che esso non rappresenti un giudizio obiettivo. Tuttavia, non si tratta di raggiungere quell’obbiettività che è tipica delle scienze che studiano, ad esempio, i fenomeni fisici. Si tratta invece di cercare di ricostruire quella che, di là da ogni ragionevole dubbio, potrebbe essere la percezione, nel caso concreto, del consumatore medio di riferimento. Quella della arbitrarietà o distintività di un segno è una nozione giuridica che si basa, tra l’altro, sulla finzione del consumatore medio (che, appunto non esiste) per cercare di raggiungere, con la migliore approssimazione possibile, una valutazione giuridica di un fatto concreto ritenuto il più verosimile con riferimento all’obbiettivo/valore tutelato dalla norma applicabile. È evidente quindi, che un certo margine di “soggettività” sia inevitabile.


Premesso quanto sopra, l’Ufficio ribadisce che la struttura del segno oggetto della domanda di registrazione sia piuttosto ovvia e ordinaria come rileva la stessa richiedente nel suo riferirsi a marchi strutturalmente simili e tuttavia registrati dall’Ufficio. In effetti, si tratta di segni che pur simili dal punto di vista strutturale, si smarcano da quello della richiedente per altri aspetti che li rendono, almeno in parte, non pertinenti al caso concreto.


In altri termini, tenuto conto della specificità dei prodotti cui fa riferimento, la raffigurazione non particolarmente originale della testa di una mucca, non sarà verosimilmente percepita come inusuale o dotata d’un’originalità tale da essere, appunto, avvertita, dal consumatore di riferimento come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti cui si applica (piuttosto che mera informazione delle caratteristiche del prodotto).


D’altra parte, la richiedente non ha presentato né fatti concreti né un’argomentazione sufficientemente coerente a dimostrazione dell’argomento secondo cui le sole caratteristiche grafiche accennate siano per se sufficienti ad attribuire al segno una funzione distintiva chiaramente percepibile dal consumatore.


Inoltre, ed indipendentemente dalla sua descrittività, si può escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la possibilità che il segno richiesto, con riferimento a i prodotti indicati più sopra, che sono tutti prodotti alimentari, possa essere visto o percepito come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti in quanto diversa da quella di altri prodotti identici o simili. Semmai, data l’evidenza che caratterizza la mancanza di carattere distintivo del segno richiesto, spetterebbe piuttosto alla richiedente dimostrare il contrario.


Pertanto l’argomento va rigettato come non pertinente.


Pertanto, la rappresentazione oggetto della domanda è priva di qualsiasi carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti e servizi per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.


Con riferimento all’argomento di cui al punto 3), l’Ufficio rileva quanto segue:


L’Ufficio osserva che l’”attinenza” che rende il segno della domanda non registrabile nemmeno con riferimento a “Cioccolato; Praline di cioccolato; Cioccolato ripieno; Cioccolatini assortiti; forme di cioccolato; crema inglese; Mousse al cioccolato; mousse (dolci) ed anche gelati; polveri per gelati” con riferimento ai quali vi sarebbe solamente “un’attinenza moderata con le razze bovine in genere”, non è, come sostenuto dalla richiedente, l’attinenza con “le razze bovine in genere”. A rigore, l’attinenza è con la mucca in quanto, nelle pratiche del commercio e per convenzione culturale, simbolo del latte, indica il latte o la presenza di latte nella composizione di un prodotto.


Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 702 806 è respinta per parte dei prodotti oggetto della domanda:


Classe 30: Carne, pesce, pollame e selvaggina; latte e prodotti derivati dal latte; bevande al latte, nelle quali predomina il latte; burro; crema di burro; fermenti [lattici] per uso culinario; formaggi; frullati; smoothies; latte cagliato; latte di soia [succedanei del latte]; latte proteico; margarina; panna montata; panna [prodotto lattiero]; preparato per prodotti lattieri; siero di latte; yogurt


Classe 30: Gelati; latte; caffè e latte; cioccolato; praline di cioccolato; cioccolato ripieno; cioccolatini assortiti; forme di cioccolato; bevanda a base di cioccolato e latte; crema inglese; gelati; mousse al cioccolato; mousse (dessert) (dolci); polveri per gelati; prodotti per stabilizzare la panna montata; yoghurt ghiacciato


La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti.


Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.






Mauro BUFFOLO

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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