DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE


Alicante, 27/01/2017



PAOLO VIGGIANO

VIA CHIANTIGIANA PER FERRONE 73

I-50023 IMPRUNETA (FIRENZE)

ITALIA


Fascicolo nº:

015723802

Vostro riferimento:


Marchio:

PURIFY COLOR

Tipo de marchio:

Marchio figurativo

Nome del richiedente:

PAOLO VIGGIANO

VIA CHIANTIGIANA PER FERRONE 73

I-50023 IMPRUNETA (FIRENZE)

ITALIA



In data 01/08/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.


In data 30/09/2016 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate nel senso che l’Ufficio ha già in precedenza ammesso alla registrazione segni analoghi a quello di cui alla domanda della richiedente, come, ad esempio:


  • DermoPURIFYER;


  • PURIFY SOOTHE;


  • PURIFY;


  • TERRA PURIFY.


Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione per i seguenti prodotti:


Classe 3: Tinture per capelli; Shampoo per capelli; Balsamo per capelli; Crema per capelli; Lozioni per capelli; Lozioni protettive per capelli; Decolorante per capelli; Cosmetici per capelli; Idratanti per capelli; Oli per capelli; Emollienti per capelli; Liquidi per capelli; Nutrienti per capelli; Creme protettive per capelli; Prodotti cosmetici per i capelli; Preparati per la cura dei capelli..


Per quanto riguarda l'argomento della richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale".


Tuttavia, va in ogni caso premesso che gli esempi citati dalla richiedente confortano, anziché togliere valore alle argomentazioni di cui alla nostra precedente comunicazione. Infatti, la richiedente cita il marchio DermoPURIFYER, n. 6551121. Questo marchio è stato infatti rifiutato dall’Ufficio in quanto descrittivo.


Il marchio è un marchio complesso e non denominativo come nel caso di specie e, nel suo aspetto figurativo, dotato di un certo grado di arbitrarietà. Pertanto, anche quest’esempio non è pertinente.


Il marchio é stato ritirato dalla richiedente in seguito alle osservazioni dell’Ufficio in merito alla sua non registrabilità per mancanza di carattere distintivo.


L’ultimo esempio fa riferimento al marchio dōTERRA Purify” è diverso dalla domanda di cui in oggetto e, quindi, le considerazioni che valgono per quello non sono applicabili al caso di specie.


Pertanto, gli argomenti addotti dalla richiedente al fine di superare le obiezioni alla registrazione di cui alla nostra precedente comunicazione vanno rigettati.


Tutto ciò premesso, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


Pertanto, per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 10 798 676 è respinta per i seguenti prodotti/servizi:

Classe 3: Tinture per capelli; Shampoo per capelli; Balsamo per capelli; Crema per capelli; Lozioni per capelli; Lozioni protettive per capelli; Decolorante per capelli; Cosmetici per capelli; Idratanti per capelli; Oli per capelli; Emollienti per capelli; Liquidi per capelli; Nutrienti per capelli; Creme protettive per capelli; Prodotti cosmetici per i capelli; Preparati per la cura dei capelli..


Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Mauro BUFFOLO

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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