DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE


Alicante, 03/04/2017



PGA S.P.A.

Via Mascheroni, 31

I-20145 Milano

ITALIA


Fascicolo nº:

015849912

Vostro riferimento:

TEN6T1EM

Marchio:

La Via Bio

Tipo de marchio:

Marchio denominativo

Nome del richiedente:

TEN SIGMA SAGL

Via Carzo, 8

CH-6900 PARADISO

SUIZA




In data 13/10/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.


In data 12/12/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:


  1. Nonostante i molteplici significati attribuibili alla dicitura “La Via Bio”, l’Ufficio ha scelto un’interpretazione soggettiva.

  2. Le fonti da cui sono tratti i significati dei termini non sono attendibili: due dei dizionari citati fanno riferimento ad un noto settimanale politico italiano e ad un quotidiano spagnolo.

  3. Le voci “ecologico” e “naturale” non sono presenti in nessuna delle fonti citate.

  4. L’Ufficio non suffraga con nessuna prova e/o argomentazione logico/giuridica il fatto che la dicitura sia da considerare come slogan. Si è limitato ad affermare che il marchio è privo di capacità distintiva in quanto messaggio promozionale.

  5. Il segno in esame non ha attinenza diretta con i prodotti e servizi rivendicati. Può evocare “un significato generico relativo al benessere naturale in senso lato”. “La Via Bio” rappresenta un accostamento originale di termini e un gioco di parole. Potrebbe essere inteso come “La Vita della Vita”, poiché “la via”·è una metafora di “vita” e “bio” significa “vita” in greco.

  6. La dicitura non fornisce alcuna informazione diretta e precisa sui prodotti e servizi rivendicati. Il richiedente spiega perché il marchio è distintivo anche sotto il profilo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE.

  7. L’Ufficio ha già registrato 26 marchi nelle classi 35, 36, 42 e 43 contenenti il termine “BIO”.


Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione per i seguenti servizi:


Classe 36 Affari finanziari; affari monetari; finanziamenti; fornitura di credito d'esercizio e prestiti; analisi finanziaria; consulenza in materia finanziaria.


L'obiezione viene mantenuta per i rimanenti servizi.


6. In primo luogo l’Ufficio fa notare che i motivi di rifiuto si basano sulla mancanza di carattere distintivo del marchio (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE) e non sull’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Pertanto i ripetuti accenni del richiedente al concetto di descrittività non sono pertinenti nel caso di specie.


L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.


È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).


La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).


Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).


È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).


Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).


Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).


2. L’Ufficio ha proceduto all’esame dei termini italiani e spagnoli che formano il segno, ovvero “la”, “via” e “bio”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati. A tale riguardo, l’Ufficio non condivide l’argomento del richiedente secondo il quale due dei dizionari citati nella notifica del 13/10/2016 non sarebbero fonti fedeli.


Il link http://dizionario.internazionale.it/ apre la pagina principale del vocabolario Il Nuovo De Mauro, dizionario di tutto rispetto promosso dall’insigne linguista Tullio De Mauro. Il fatto che tale dizionario sia ospitato nel sito di un settimanale politico, non inficia l’accuratezza e la veridicità delle informazioni contenute. Lo stesso è applicabile al dizionario spagnolo a cui fa riferimento l’Ufficio, presente nel sito del quotidiano El País, ma promosso ed elaborato dalla nota casa editrice Santillana.


L’Ufficio, pertanto, a differenza da quanto affermato dal richiedente, ha scelto fonti fedeli ed appropriate per la descrizione dei termini che compongono il segno.


3. Inoltre, contrariamente a quanto indicato dal richiedente, il termine “bio” in italiano viene definito dal dizionario Il Nuovo De Mauro come “naturale, ecologico”, nella sua accezione numero 4. Anche il dizionario Real Academia Española indica esplicitamente che “bio” “significa ‘biológico, que implica respeto al medio ambiente’” (ovvero, in italiano: “significa ‘biologico, che implica rispetto per l’ambiente’”). Si vedano, in entrambi i casi, le definizioni riportate nella notifica del 13/10/2016.


I vocaboli di una lingua non hanno, normalmente, un’accezione univoca. Nonostante possano esistere molteplici termini per indicare uno stesso concetto, l’Ufficio è dell’avviso che il consumatore italiano e spagnolo sarà in grado di comprendere che la dicitura “La Via Bio” equivale a “la strada/il modo di vivere naturale/ecologico”.


Si tratta di un messaggio chiaro e inequivoco, oltre che grammaticalmente corretto in entrambe le lingue.


L’Ufficio ricorda altresì che è ininfluente che un termine abbia differenti accezioni, così come è ininfluente la “posizione” riportata dalla definizione di un termine nel dizionario.


1. L’Ufficio, pertanto, lungi dall’eseguire un’analisi forzata ed artificiosa, si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, essendo “La Via Bio” composta da termini del tutto correnti e comprensibili al pubblico, sia italiano che spagnolo.


5. Per quanto concerne gli ulteriori significati della dicitura “La Via Bio” a cui fa riferimento il richiedente, quali ad esempio “La Vita della Vita”, essi si rivelano alquanto lontani dal contesto di cui trattasi e quindi, con ogni probabilità, non verranno presi in considerazione dal pubblico di riferimento.


4. Per quanto concerne la presunta mancanza di motivazione del nesso esistente tra il segno e i servizi richiesti, in via preliminare l’Ufficio ricorda che


qualora lo stesso impedimento venga opposto per una categoria o un gruppo di prodotti, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale riguardante tutti i prodotti interessati. Questa possibilità può estendersi solo a prodotti che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che tutte le considerazioni di fatto e di diritto che formano la motivazione della decisione in questione, da una parte, chiariscano a sufficienza l’iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti appartenenti a tale categoria e, dall’altra, possano essere applicate indistintamente a ciascuno dei prodotti interessati [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 2 aprile 2009, causa T‑118/06, Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 27‑28].

(v., per analogia, 19/05/2010, T‑464/08, Superleggera, ECLI:EU:T:2010:212, § 49).


Alla luce di quanto sopra, la notifica trasmessa in data 13/10/2016 non era carente di motivazione, avendo l’Ufficio provveduto a raggruppare omogeneamente i servizi obiettabili, nonché a fornire degli esempi dell’assenza di distintività del segno.


Ad ogni buon conto, se applicata a “servizi di vendita tramite reti telematiche di prodotti alimentari; servizi di promozione pubblicitaria e delle vendite; promozione di beni e servizi conto terzi; promozione di beni e servizi per conto terzi tramite una rete informatica globale; organizzazione di eventi promozionali; promozione di beni e servizi conto terzi, servizi pubblicitari, promozionali” ecc. (classe 35), “gestione di beni immobiliari; affitto di beni immobili; servizi di agenzie immobiliari” ecc. (classe 36), “servizi di architettura e ingegneria” (classe 42), “servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei” ecc. (classe 43) la dicitura “La Via Bio”·non sarà interpretata dal consumatore come marchio, bensì come messaggio promozionale.


A titolo esemplificativo e non esaustivo, un servizio di vendita di alimenti, di ristorazione, bar, self-service, ecc. contraddistinto dai termini “La Via Bio”, indicherà al consumatore di riferimento italiano e spagnolo, senza necessità di ulteriori sforzi mentali da parte sua, che lo scopo ultimo del servizio o la sua “missione” è quella di promuovere, seguire, fomentare la strada/il modo di vivere naturale/ecologico.


Si tratta senza dubbio di un richiamo promozionale importante, che il consumatore saprà tenere in debita considerazione, soprattutto tenendo in considerazione l’auge crescente della commercializzazione di prodotti biologici, ovvero ottenuti con metodi non dannosi per l’ambiente (o solo in modo limitato).


Se applicata servizi di promozione pubblicitaria, di organizzazione di eventi per scopi commerciali quali fiere (amministrazione commerciale), ecc. è evidente il segno in esame intende promuovere un modo di vita naturale, ecologico, anziché altre opzioni.


Se utilizzata per servizi alberghieri, di affitto di immobili e di arredi, di architettura ecc. “La Via Bio” non sarà percepita come marchio, come origine commerciale del servizio in questione, bensì unicamente come il fine ultimo del servizio, che intende fomentare una scelta o strada biologica. Un architetto che segua “La Via Bio”, darà chiare indicazioni al consumatore su come intende predisporre i suoi progetti di costruzione, con scelte orientate al rispetto per l’ambiente, ad esempio scegliendo materiali ecologici, metodi di riscaldamento sostenibili ecc..


Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio ritiene che, al confrontarsi con la dicitura de quo, nel consumatore non si innescherebbe alcuno slancio cognitivo.


L’Ufficio ribadisce che l’obiezione sollevata non si basa sul carattere descrittivo del segno, bensì si fonda sul fatto che il pubblico di riferimento, specializzato o meno, non percepirà l’espressione “La Via Bio” apposta sui servizi di cui trattasi come un marchio distintivo.


L’Ufficio ricorda che “il consumatore non si aspetta che questi tipi di espressioni promozionali siano precise o che descrivano le caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Piuttosto, questo genere di espressioni promozionali sono accomunate dalla medesima caratteristica di fornire unicamente un’informazione di carattere astratto che permetta a qualsiasi consumatore di apprezzare che i suoi bisogni individuali vengono considerati” (2 dicembre 2014, R1068/2014-5, Free, § 23).


L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.


Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.


Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel messaggio in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di “familiarizzazione” con i servizi di cui trattasi.


Tuttavia, la richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.


8. Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame. In particolare, l’Ufficio sottolinea che una parte dei marchi elencati dal richiedente possiedono una veste grafica rimarchevole, come nel caso dei marchi nn. W1 332 834, 8 995 946, 9 907 874, 13 868 716.


Per tali ragioni l’Ufficio ritiene che nel caso in questione non sussista una violazione del principio di parità di trattamento.


Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 849 912 è respinta in parte per i seguenti servizi:


Classe 35 Pubblicità; gestione degli affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di vendita tramite reti telematiche di prodotti alimentari; organizzazione di eventi promozionali; servizi di promozione pubblicitaria e delle vendite; promozione di beni e servizi conto terzi; promozione di beni e servizi per conto terzi tramite una rete informatica globale; servizi di consulenza inerenti promozioni, pubblicità e marketing; servizi promozionali, di marketing e pubblicitari; servizi pubblicitari e promozionali e relativi servizi di informazione; servizi pubblicitari, promozionali e di pubbliche relazioni.


Classe 36 Affari immobiliari; gestione di beni immobiliari; affitto di beni immobili; servizi di agenzie immobiliari.


Classe 42 Servizi di architettura e ingegneria.


Classe 43 Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei; servizi di bar; servizi di ristoranti; ristoranti self-service; mense; caffetterie; locazione di alloggi temporanei; prenotazione di abitazioni temporanee, alberghi, pensioni; agenzie per alloggi; servizi alberghieri; servizi di motel; pensioni; case per vacanze, hotel, rifugi; affitto o noleggio di arredi, di abbigliamento.


La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi.


Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



Annalisa GIACOMAZZI

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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