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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 25/05/2017
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Treccia della Murgia via Martiri delle Foibe n.1 I-70017 Putignano ITALIA |
Fascicolo nº: |
016057416 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
Mozzarella di Gioia del Colle |
Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
Treccia della Murgia via Martiri delle Foibe n.1 I-70017 Putignano ITALIA |
In data 17/01/2017 ed in data 20/03/2017 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è ammissibile alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere l) RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 20/03/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Il richiedente con il fine di rimuovere l’obiezione presenta una limitazione dei prodotti, ossia “latticini e formaggi conformi alle specifiche del disciplinare di produzione “Mozzarella di Gioia Del Colle” e prodotti con processo di siero innesto autoctono”.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE, « i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte » sono esclusi dalla registrazione.
Il marchio richiesto contiene il termine “MOZZARELLA”, che è una specialità tradizionale garantita.
Questo termine è protetto a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012.
L’Ufficio ha indicato nelle comunicazioni sia in data 17/01/2017 che in data 20/03/2017 (v. lettera allegata) che il motivo di rifiuto poteva essere superato limitando i prodotti protetti dalla specialità tradizionale garantita come segue: Latticini e formaggi conformi alle specifiche del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita “Mozzarella”; Budini a base di latticini, Salse a base di latticini, Dessert a base di latticini, Creme da spalmare a base di latticini, Salse al formaggio, Crema di formaggio fresco, Creme da spalmare a base di formaggio conformi alle specifiche del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita “Mozzarella”.
Il richiedente, pur dimostrando disponibilità a voler superare il rifiuto, non ha presentato una limitazione valida dei prodotti in oggetto. Infatti, la limitazione proposta dallo stesso, ossia “latticini e formaggi conformi alle specifiche del disciplinare di produzione “Mozzarella di Gioia Del Colle” e prodotti con processo di siero innesto autoctono” non fa alcun riferimento “al disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita “Mozzarella”, bensì al “disciplinare di produzione Mozzarella di Gioia Del Colle”, la cui denominazione non rientra nell’ambito di protezione delle specialità tradizionali garantite.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere l) RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 057 416 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Antonino TIZZANO