DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE


Alicante, 08/05/2017



GLP S.R.L. (sede di Milano)

Via L. Manara, 13

I-20122 Milano

ITALIA


Fascicolo nº:

016081812

Vostro riferimento:

J1-0032

Marchio:


Tipo de marchio:

Marchio figurativo

Nome del richiedente:

EGIDIO GALBANI S.R.L.

Via Flavio Gioia 8

I-20149 Milano

ITALIA



In data 16/12/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.


In data 25/01/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:


  1. Il segno in oggetto è il risultato dell’unione di un unico marchio composta da due elementi figurativi, che a loro volta, individualmente, sono oggetto di registrazione come marchi a livello internazionale. Il richiedente riporta alcuni marchi dell’Unione che contengono tali elementi figurativi, ossia la registrazione n. 1 658 897 , n. 70 938 , n. 13 710 173 e la domanda n. 16 061 838 .

  2. Il richiedente afferma che i marchi n. 1 658 897 e 13 710 173 sono identici agli elementi grafici che compongono il segno in questione e che essi sono stati concessi dall’EUIPO in quanto dotati di carattere distintivo. Conseguentemente, se le registrazioni citate, di per sé hanno carattere distintivo, a maggior ragione il carattere distintivo deve essere ravvisato nel marchio risultante dalla loro unione.

  3. Il segno in oggetto non può essere ricondotto a quello di una semplice etichetta, la presenza dei 5 inconfondibili “ovale a bande”, elemento figurativo della richiedente rinomato a livello internazionale (riferimento alla registrazione n. 70 938), che già di per sé sarebbe sufficiente ad indicare al consumatore medio la provenienza commerciale dei prodotti. Infine, qualora vi fossero perplessità, la presenza del “motivo tovagliato” presente nella striscia laterale che compone il marchio, e anch’esso molto utilizzato sui prodotti del richiedente, dota di distintività il segno in esame.

  4. Sono riportati alcuni esempi di prodotti commercializzati che recano entrambi gli elementi figurativi sopra indicati. Il segno in questione è dotato di capacità distintiva.


Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.


L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.


È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).


Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).


È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).


L’Ufficio non può che ribadire quanto espresso nella sua notifica del 16/12/2017 per quanto concerne le caratteristiche del marchio richiesto. Queste ultime, sia singolarmente sia in combinazione tra loro, non sono distintive, poiché la riproduzione grafica rappresenta un’etichetta così semplice nel suo insieme da non permettere a nessun elemento di spiccare sugli altri ed attirare l’attenzione del consumatore.


Di conseguenza, il segno in questione, se applicato ai prodotti richiesti (formaggi; oli commestibili; cacao; caffè; ecc.) non consente al pubblico interessato di distinguere immediatamente e con certezza i prodotti del richiedente da quelli di altra origine commerciale.


Per i motivi sopra esposti il segno in esame è, prima facie, privo di carattere distintivo


Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel segno in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di “familiarizzazione” con il prodotto.


Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo. Si è semplicemente limitato ad indicare alcune registrazioni già concesse al richiedente, soprattutto la n. 1 658 897 e la n. 13 710 173, adducendo che queste ultime, essendo dotate di carattere distintivo individualmente lo sono anche in combinazione fra loro. In effetti, a differenza da quanto indicato dal richiedente, l’Ufficio fa notare che il segno deve essere esaminato nel suo insieme, senza arrivare alla conclusione artificiosa ed arbitraria secondo la quale, essendo entrambi i segni individualmente registrati, quindi dotati di carattere distintivo, la loro unione rende il segno in questione anch’esso distintivo.


Giova inoltre ricordare che gli esempi dei marchi a cui il richiedente fa riferimento sono diversi rispetto a quelli che compongono il segno in esame.


In primo luogo si tratta di marchi figurativi a colori, mentre il segno in esame è stato presentato in bianco, nero e grigio (in casi del genere, la prassi dell’Ufficio non richiede la rivendicazione dei colori).


In secondo luogo, per quanto concerne la registrazione n. 70 938 “l’ovale a bande” (marchio principale del richiedente) si tratta di un marchio diverso. Infatti oltre ai colori riporta all’interno la parte denominativa “Galbani” che in combinazione con gli altri elementi figurativi rendono il segno distintivo.


Per quanto concerne la domanda n. 16 061 838 e la relativa accettazione alla registrazione, essa conferma la rigorosità con cui l’Ufficio ha condotto l’esame del carattere distintivo della domanda in oggetto. Nella fattispecie, l’EUIPO ha potuto riscontrare che tale domanda (diversamente dal segno in esame in cui i 5 ovali sono in bianco, nero e grigio e non riportano elementi verbali all’interno), riproduce 5 ovali o figure ellittiche di colore rosso che hanno nella parte bassa due strisce verdi ed al cui interno è presente la dicitura “Galbani” di colore bianco. Questa differenza e le altre caratteristiche grafiche e cromatiche che compongono il marchio sono state prese, nel loro insieme, in debita considerazione dall’Ufficio.


Infine, per quanto riguarda la registrazione n. 13 710 173 e la presenza del “motivo tovagliato” esso è diversa rispetto a quello che compone il marchio in oggetto. Si tratta di due rettangoli attraversati da linee oblique posti ad una certa distanza l’uno dall’altro di colore blu e ciano. Nella parte centrale si trova una forma ellittica, le cui estremità si sovrappongono con due lati dei rettangoli formando al loro interno due semicerchi. Mentre il marchio in oggetto è “la riproduzione grafica rappresenta cinque forme ellittiche poste verticalmente inserita tra una doppia linea nella parte sinistra, mentre nella parte destra anche sono presenti due linee di cui una più amplia. Quest’ultima a sua volta è attraversata da alcune linee oblique bianche...”.


Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio ritiene che il segno in esame non solo è privo di carattere distintivo ma non permetta al consumatore di distinguere i prodotti del richiedente da quelli di altre imprese presenti sul mercato. In particolare, l’Ufficio ricorda che la prassi relativa ai marchi figurativi si è sviluppa nel corso del tempo, fino ad assumere, nell’attualità criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza dell’unione.



Ecco che le argomentazioni del richiedente incluse nei punti 1, 2 e 3 sono dunque da rigettare.


Per quanto riguarda gli esempi riportati di prodotti commercializzati del richiedente che recano entrambi gli elementi figurativi già registrati che compongono il segno in esame. Ad avviso dell’Ufficio, in nessuno degli esempi forniti è chiaramente visibile la riproduzione del marchio in oggetto, al più si possono apprezzare variazioni degli elementi figurativi che compongono lo stesso. Anche in questa circostanza l’Ufficio non può che ribadire quanto anteriormente affermato, ossia che si tratta di segni diversi da quello in esame. Di conseguenza, il segno in questione non sarà percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti del richiedente del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale.


Ecco che le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 4 sono dunque da rigettare.


Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 081 812 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.


Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.







Antonino TIZZANO

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Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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