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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 04/09/2017
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BUGNION S.P.A. Via di Corticella, 87 I-40128 Bologna ITALIA |
Fascicolo nº: |
016520223 |
Vostro riferimento: |
61.V3139.22.EM.10 |
Marchio: |
IL FECONDATORE |
Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
VIABIZZUNO S.R.L. Vía Romagnoli, 10 I-40010 Bentivoglio (BO) ITALIA |
In data 12/04/2017 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 18/05/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Il richiedente limita l’elenco dei prodotti e servizi obiettati nelle classi 9 e 35 mediante l’aggiunta della dicitura “relativi al settore dell'illuminazione e dell'arredamento”. La classe 10 viene rimossa in toto.
Il richiedente ritiene che alla luce della limitazione sia impossibile che il segno richiesto descriva l’oggetto o il contenuto dei prodotti e servizi in questione. Nonché è ragionevole pensare che il consumatore non che i prodotti e servizi obiettati possano essere concepiti per essere utilizzati come aiuto e/o assistenza a chi feconda né, tantomeno, come qualcosa che feconda.
Il principio affermato dalla Corte secondo cui, il fatto che un segno sia composto di termini generici che informano il pubblico su una caratteristica dei prodotti e servizi è importante per concludere che il segno è privo di carattere distintivi. Ad avviso del richiedente, in seguito alla limitazione richiesta, ritiene che al caso di specie non sia applicabile tale principio, poiché viene meno la descrittività del segno in oggetto. Il segno “IL FECONDATORE” lungi dall’essere meramente descrittivo, è di fatto un termine inusuale e insolito rispetto ai prodotti e servizi rimanenti in seguito alla limitazione.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione i relazione a tutti i prodotti e servizi obiettati. L’Ufficio concorda con gli argomenti del richiedente sopra esposti. In primo luogo la limitazione presentata sostanzialmente fa venire meno la descrittività del segno in questione. In secondo luogo, venendo meno il carattere descrittivo, il segno “IL FECONDATORE” assume carattere distintivo in relazione ai prodotti e servizi rimanenti in seguito alla limitazione.
In seguito alla limitazione i prodotti e servizi rimanenti sono i seguenti:
Classe 09 Software ed applicazioni per dispositivi mobili relativi al settore dell'illuminazione e dell'arredamento; Software relativi al settore dell'illuminazione e dell'arredamento; Software per ingegneria elettrica; Software d'ingegneria civile.
Classe 35 Distribuzione di materiale pubblicitario e promozionale relativi al settore dell'illuminazione e dell'arredamento; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali relativi al settore dell'illuminazione e dell'arredamento; Servizi relativi a fiere campionarie ed esposizioni commerciali relativi al settore dell'illuminazione e dell'arredamento.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Antonino TIZZANO