DIVISIONE D’OPPOSIZIONE




OPPOSIZIONE N. B 2 948 142


Garage Italia S.r.l., Largo Onio della Porta, 13, 01100 Viterbo, Italia (opponente)


c o n t r o


Laps To Go Holding S.r.l., Via Stampatori 4, 10122 Torino, Italia (richiedente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia 8, 10152 Torino, Italia (rappresentante professionale).


Il 03/10/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L’opposizione n. B 2 948 142 è respinta in quanto inammissibile.


2. La tassa di opposizione non sarà rimborsata.



MOTIVAZIONE:


L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 609 901 per il marchio figurativo , vale a dire contro tutti i servizi compresi nelle classi 35 e 42. L’opposizione si basa sulla domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 609 901 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.




AMMISSIBILITÀ


Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:


  1. è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;


  1. a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.


In base all’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE si intendono per ‘marchi anteriori’ quelli la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio UE, tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato. In base alla lettera b) dello stesso articolo, le domande di marchio di cui alla lettera a) possono essere ‘marchi anteriori’ fatta salva la loro registrazione.


Nel presente caso la data di deposito della domanda di marchio dell’Unione europea impugnata n. 16 609 901 è il 14/04/2017. Conformemente all’atto di opposizione, ricevuto il 28/08/2017, la data di deposito del marchio su cui l’opposizione è basata è anch’essa il 14/04/2017, cioè si tratta della stessa data. Affinché un marchio invocato nell’opposizione si possa definire anteriore, esso deve avere, se non vi è alcuna rivendicazione di priorità, una data di deposito che sia antecedente alla data di deposito della domanda di marchio dell’Unione Europea impugnata. Nel caso in esame, la data di deposito del marchio su cui l’opposizione è fondata non è anteriore a quella del segno impugnato.


L’Ufficio ha informato l’opponente della irregolarità nelle notifiche del 24/01/2018 e del 11/05/2018 ed ha concesso un termine di due mesi all’opponente per presentare osservazioni in merito.


L’opponente ha risposto il 05/03/2018 allegando che la menzione del segno impugnato al posto del marchio anteriore è dovuta ad un ‘mero errore materiale’, che l’atto di opposizione ha raggiunto comunque il suo scopo e che l’opponente non è stato posto nelle condizioni di sanare la mera irregolarità formale presente nell’atto di opposizione.


La Divisione D’opposizione non ritiene che l’errore commesso dall’opponente sia un mero errore materiale. L’Ufficio considera gli ‘errori manifesti’ in relazione all’articolo 49, paragrafo 2, RMUE, e all’articolo 102, paragrafo 1, RMUE e li definisce come ‘errori la cui rettifica sia tanto evidente che nessun altro testo all'infuori di quello rettificato abbia potuto essere previsto’ (Direttive dell’Ufficio, Parte C Opposizione, Sezione 1, Questioni di Procedura, pagina 74). E’ evidente che tali disposizioni non possono essere applicate al presente caso e che quindi l’Ufficio non potesse notare l’errore nell’atto di opposizione riguardo al marchio anteriore e tantomeno fosse tenuto ad avvisare l’opponente dell’irregolarità.


In conclusione, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 609 901 su cui si basa l’opposizione non costituisce un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE e l’opposizione deve quindi essere respinta in quanto inammissibile.


La tassa di opposizione non sarà rimborsata. Secondo l’articolo 6, paragrafo 5, RDMUE (in precedenza regola 18, paragrafo 5, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), l’Ufficio provvederà a restituire la tassa di opposizione solamente in caso di ritiro e/o limitazione della domanda di marchio durante il periodo di riflessione.





Divisione d’Opposizione



María Clara

IBÁÑEZ FIORILLO

Riccardo RAPONI

Edith Elisabeth

VAN DEN EEDE



Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

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